Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6244 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 14 Marzo 2006, n. 5496. Est. Morcavallo.


Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere - Collegamento economico - Funzionale tra più società - Configurabilità di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.



Qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la logicità e l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata rilevata la sussistenza di un caso di collegamento societario desumibile dall'unicità della gestione aziendale e della coincidenza del centro di imputazione, risultanti da molteplici e concorrenti elementi probatori congruamente valutati, fra i quali l'inserimento del lavoratore ricorrente nelle poste economiche passive delle due società e la congiunta gestione delle sorti del rapporto di lavoro del medesimo, oltre che sulla scorta della considerazione delle due società - all'esterno - come un unico datore di lavoro). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSADA VINCENZINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STECCANELLA ALBERTO, ELISA DE BERTOLIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIQUOY APPAREL SRL, SAMAS ITALY SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 04196/2004 proposto da:
SAMAS ITALY SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato STUDIO TRIFIRÒ PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati TRIFIRÒ SALVATORE, PROVERA VITTORIO, ZUCCHINALI PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ROSADA VINCENZINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STECCANELLA ALBERTO, ELISA DE BERTOLIS, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n. 04197/2004 proposto da;
SIQUOY APPAREL SRL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato STUDIO TRIFIRÒ & PARTNERS, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIFIRÒ SALVATORE, VITTORIO PROVERA, PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ROSADA VINCENZINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STECCANELLA ALBERTO, DE BERTOLIS ELISA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 716/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/12/02 - R.G.N. 342/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 12/12/05 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;
udito l'Avvocato VOLTAGGIO;
udito l'Avvocato BRUNO per delega ZUCCHINALI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbiti gli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione alla domanda di Rosada Vincenzino intesa alla condanna delle due società Samas Italy e Siquoy Apparel, quali società collegate e costituenti un'unica struttura aziendale, al pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario, spese di trasferta e spese di vitto relativi a rapporto di lavoro svoltosi anche in Polonia dal 23 maggio 1990 al 5 novembre 1995 (alle formali dipendenze della prima società sino al 15 gennaio 1992 e quindi della seconda a decorrere da tale data alla cessazione del rapporto), il Tribunale di Sondrio con sentenza dell'11 dicembre 2001, escluso il dedotto collegamento societario, dichiarava prescritti i crediti verso la società Samas Italy e dichiarava la propria incompetenza territoriale riguardo alla società Siquoy Apparel. Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano, che - con la sentenza indicata in epigrafe - respingeva nel merito le pretese attoree. La Corte Territoriale, premesso che l'appello del Rosada era ammissibile anche in relazione alla declinatoria di competenza che questa aveva presupposto accertamenti di merito, riteneva la sussistenza del collegamento societario, alla stregua degli elementi probatori acquisiti in giudizio (specie in relazione all'unicità della gestione del rapporto lavorativo de qua), ma osservava che: a) le testimonianze non avevano riferito le prestazioni straordinarie che ad alcuni spezzoni del rapporto; le mansioni di sorveglianza e consulenza svolta dal Rosada comportavano un orario diverso da quello del settore produttivo; la residenza in luogo distante dalla sede di lavoro non implicava la computabilità del tempo di viaggio, in assenza di allegazione e prova circa la connessione di tale residenza con esigenze lavorative; b) quanto alle spese di vitto, per il periodo in cui esse erano richieste dal Rosada operava la modifica - tacitamente accettata dal lavoratore e anche migliorativa - del rimborso "a pie di lista" con una somma forfettaria, sicché sarebbe stato necessario provare l'insufficienza di quest'ultima.
Avverso tale sentenza il lavoratore propone ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.
Resistono con distinti controricorsi le società Samas Italy s.p.a. e Siquoy Apparel s.r.l. in liquidazione, che con gli stessi atti propongono distinti ricorsi incidentali condizionati affidati, rispettivamente, a uno e due motivi. Il lavoratore resiste, a sua volta, a tali impugnazioni con proprio controricorso. Sia il ricorrente principale che le due ricorrenti incidentali hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza. 2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 c.c. e del R.D. n. 1955 del 1923, art. 5, nonché vizi di motivazione. Si deduce che il lavoratore aveva specificamente allegato e provato che la residenza in Lodz, lontano dalla sede di lavoro, era connessa alla necessità di avere collegamenti telefonici diretti con la sede italiana, sicché era pienamente giustificata la pretesa retributiva inerente al tempo di trasferimento dall'abitazione alla sede dell'azienda. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 c.c., del R.D. n. 692 del 1923, artt. 3 e 6 e del R.D. n. 2657 del 1923, articolo unico, nonché vizio di motivazione, e ulteriore violazione di legge in relazione agli art. 2697 e 2727 c.c. e agli art. 115 e 116 c.p.c.. Si contesta la conclusione della Corte Territoriale circa la carenza di prova relativamente allo svolgimento del lavoro straordinario per tutto il periodo del rapporto e si deduce, in particolare, che le mansioni del lavoratore non sono ricomprese fra quelle discontinue o di semplice attesa, secondo la tassativa elencazione di cui al cit. R.D. n. 692 del 1923; d'altra parte, si sostiene, le mansioni di sorveglianza erano logicamente collegate con la produzione, si da giustificarsi la
sopvrapponibilità dei due orari secondo quanto riferito dai testi e come poteva desumersi anche in via presuntiva.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., e vizio di motivazione, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 1333 e 1226 c.c. e agli artt. 116 e 432 c.p.c.. Si lamenta, quanto alle spese di vitto, che la Corte Territoriale abbia configurato una modifica concordata del sistema del rimborso "a pie di lista" e abbia comunque configurato un'accettazione tacita di tale modifica, mentre in realtà si era trattato di una modifica unilaterale e mai accettata dal lavoratore.
3. L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato della società Samas Italy denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2948 c.c., nonché vizi di motivazione. Si lamenta che il Giudice d'appello abbia erroneamente configurato il collegamento societario, omettendo di considerare rilevanti elementi probatori in senso contrario, quali l'autonomia nella gestione dei rapporti coi dipendenti, compreso il Rosada, e la stessa diversità delle attività (di produzione e commercializzazione di propri articoli di abbigliamento la Samas, di assistenza tecnica di aziende tessili e commercio di prodotti per l'abbigliamento la Siquoy); in particolare, essendo stato il Rosada incaricato dalla Siquoy di prestare assistenza alla società polacca RTO, controllata dalla Samas, egli era entrato conseguentemente in rapporto con il dirigente di quest'ultima, tale Solza, che era anche presidente della predetta RTO: tale circostanza, così ricostruita, era stata erroneamente valutata dal Giudice di merito ai fini della ritenuta configurazione di un'unicità di gestione aziendale. Invece, escluso il predetto collegamento, bene aveva deciso il Giudice di primo grado nel ritenere compiuta la prescrizione dei crediti vantati autonomamente verso la Samas.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato della società Siquoy denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.. Si deduce che a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Sondrio l'unico mezzo di impugnazione esperibile sarebbe stato il regolamento necessario di competenza e non l'appello; conseguentemente, quest'ultimo era inammissibile, in mancanza di tale regolamento e della riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Milano, indicato quale Giudice competente. Nè poteva rilevare che il Tribunale di Sondrio avesse esaminato la questione del collegamento fra le due società, poiché tale accertamento era meramente strumentale rispetto alla decisione sulla competenza.
Il secondo motivo del medesimo ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2082 c.c. e vizi di motivazione. Si sostiene l'assenza del collegamento societario, in base a considerazioni identiche a quelle contenute nel ricorso incidentale della Samas. 5. Per ordine logico, devono essere esaminati dapprima i ricorsi incidentali delle due società, ancorché condizionati, in quanto involgono questioni pregiudiziali nel rito (ammissibilità dell'appello) e preliminari di merito (prescrizione), la cui soluzione può assumere carattere assorbente (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cass. 26 settembre 2003 n. 14333).
6. Il primo motivo del ricorso della società Siquoy Apparel è infondato.
La declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Sondrio ha avuto come esplicito presupposto la esclusione del collegamento societario dedotto dall'attore, e cioè la infondatezza nel merito della domanda così come da questo proposta.
Ciò posto, deve osservarsi che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quando il Giudice esclude che sussistano gli estremi dell'azione davanti a lui proposta e per la quale sarebbe in astratto competente, ma ravvisa, invece, nella domanda gli estremi di un'altra azione di competenza di un diverso Giudice, la sua pronunzia, anche se formalmente emessa sotto la forma di declinatoria di competenza, è sostanzialmente una pronunzia di merito, perché in effetti egli nega che sussistano le condizioni per poter accogliere la domanda, così come è stata formulata dalla parte (cfr. Cass. 4 giugno 1992 n. 6905; 6 aprile 2001 n. 5129;
nonché, di recente, Cass. 18 gennaio 2005 n. 898, ord., in riferimento a declinatoria di competenza conseguente all'esclusione di litisconsorzio necessario per difetto di legitimatio ad causam di una delle parti).
Ne consegue che la pronunzia del Tribunale, formalmente di incompetenza in parte qua, ma sostanzialmente di merito, è stata correttamente impugnata con l'appello e non con il regolamento necessario ai sensi dell'art. 42 c.p.c..
7. Parimenti infondati sono il secondo motivo del ricorso della Siquoy Apparel e l'unico motivo del ricorso della Samas, da esaminare congiuntamente perché di identico contenuto.
Qualora tra più società vi sia un collegamento economi co - funzionale è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (cfr. Cass. 28 agosto 2000 n. 11275).
Nella specie, l'unicità della gestione aziendale e la coincidenza del centro di imputazione dell'attività lavorativa del Rosada sono state analiticamente ricostruite dalla Corte territoriale in base a molteplici e concorrenti elementi probatori, risultanti dall'esame di documenti prodotti dal dipendente e dalle testimonianze acquisite in giudizio, fra cui l'inserimento del lavoratore nelle poste economi che passive delle due società e la congiunta gestione delle sorti del rapporto di lavoro del medesimo, nonché la considerazione delle due società - all'esterno - come un unico datore di lavoro. Tale valutazione non rimane scalfita da singole circostanze contrarie dedotte dalle due società ricorrenti incidentali (per esempio con riferimento ai rapporti con il dirigente Solza o a singole dichiarazioni dei testi escussi durante il giudizio), che si risolvono, in definitiva, e inammissibilmente, nella contrapposizione di una diversa ricostruzione rispetto a quella operata dalla Corte Territoriale e non valgono comunque - a prescindere dalla loro unilateralità - a smentire le plurime circostanze di fatto su cui si fonda la coerente conclusione del Giudice di merito, Da tali premesse, la sentenza impugnata ha fatto correttamente conseguire la competenza territoriale del Giudice adito per l'intera controversia, la legitimatio di ognuna delle società come componente del descritto centro di imputazione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della società Samas Italy (in quanto presupponente l'autonomia e la cessazione al 15 gennaio 1992 del rapporto di lavoro con la stessa società).
8. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria - e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario -, allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, il carattere di funzionalità è stato ravvisato nella giurisprudenza nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (cfr. Cass. 11 aprile 2003 n. 5775), ma analogo carattere deve riconoscersi, in generale, in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, si che lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro.
Nella specie, peraltro, la Corte territoriale ha precisato che il ricorrente non ha indicato le ragioni in base alle quali dedurre che il tempo di viaggio fosse totalmente connaturato alla natura della prestazione, essendosi limitato a rilevare la distanza della propria abitazione rispetto al luogo di lavoro. Tale interpretazione non è stata adeguatamente censurata dal ricorrente, che non ha indicato in quale atto del giudizio di merito avrebbe invece dedotto il carattere funzionale della propria residenza in un luogo distante da quello di lavoro, ne', d'altra parte, ha specificato in qual modo tale interpretazione delle sue allegazioni difensive sia carente; che, anzi, il punto dell'atto di appello che è stato riportato in ricorso riproduce una allegazione riferita esclusivamente al fatto che "avendo alloggiato il deducente dal 23.5.1990 al 31.7.1993 in un luogo molto distante da quello di lavoro, è stato qualificato come straordinario anche il tempo impiegato negli spostamenti". E, peraltro, date le indicate premesse in punto di diritto, non può non condividersi la considerazione del Giudice di merito secondo cui la mera distanza, anche notevole, dell'abitazione dal luogo di lavoro non giustifica di per sè l'equivalenza fra tempo di viaggio e lavoro effettivo, e ciò anche ove il lavoro si svolga all'estero, come nella specie.
Anche il secondo motivo è infondato.
La valutazione della Corte Territoriale riguardo alla carenza di prova dello straordinario si basa sulla considerazione oggettiva che le mansioni del ricorrente fossero quelle di sorveglianza e consulenza sull'attività produttiva, e quindi fossero, non di attesa o discontinue, ma di tipo elastico, nel senso che esse non erano comunque, oggettivamente, sovrapponibili con le mansioni della produzione, ne' d'altra parte v'era stata alcuna prova in contrario. Non rilevano, dunque, ne' il richiamo alla tassatività delle disposizioni normative sui lavori discontinui, ne' la utilizzabilità di presunzioni, in presenza di un puntuale accertamento in fatto al quale non è ammissibile contrapporre semplicemente una diversa ricostruzione e una diversa valutazione delle prove assunte nei gradi di merito.
Non fondato, infine, è anche il terzo motivo.
L'accettazione del patto di modifica riguardo al sistema di rimborso delle spese di vitto (dal sistema "a pie di lista" a quello "forfettario") è stata configurata dalla Corte d'appello in base al comportamento delle parti del rapporto lavorativo; e la conclusione si sottrae alle censure del ricorrente, sia perché anche nel contratto di lavoro subordinato - fermo restando il divieto di unilaterale riduzione della retribuzione, ex art. 2099 c.c. -la modifica delle originarie condizioni negoziali può essere concordata dalle parti per facta concludentia, anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto, sia perché - in concreto - il protrarsi del nuovo sistema per un lungo periodo di tempo (a decorrere dall'ottobre 1991) e il carattere complessivamente migliorativo del medesimo (secondo quanto accertato dal Giudice di merito) sono circostanze che valgono ad escludere la unilateralità della rideterminazione del rimborso.
9. In conclusione, tutti i ricorsi, come sopra riuniti, devono essere rigettati.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2006