Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6219 - pubb. 01/08/2011

Decorrenza del termine per la surrogazione nel mutuo e irrilevanza della richiesta del cliente alla banca originaria

ABF Roma, 21 Gennaio 2011, n. 167. Est. Ruperto.


Mutuo – Surroga – Mancato perfezionamento entro i 30 giorni dall’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria – Dies a quo – Rilevanza esclusiva della richiesta fatta dalla banca subentrante alla banca subentrata – Procedura prevista in sede ABI – Carattere non vincolante.



Il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione decorre dalla data di richiesta di collaborazione interbancaria effettuata dalla banca subentrante alla banca subentrata, senza che rilevi quindi la mera richiesta del cliente alla banca originaria. Non risulta invece vincolante al riguardo il rispetto, o meno, della procedure delineata dalle circolari ABI. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


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