Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6205 - pubb. 01/08/2011

Servizio «al dopo incasso» e definitività degli accrediti

ABF Roma, 10 Gennaio 2011, n. 28. Est. Ferro Luzzi.


Servizio di pagamento e/o incasso - Servizio di incasso cambiali «al dopo incasso» - Differenza dal servizio di incasso «salvo buon fine» - Accredito di somme da parte della banca - Significato.



A differenza del servizio di incasso «salvo buon fine», in cui la banca si obbliga ad accreditare degli importi con riserva di successiva verifica dell’effettivo incasso dei titoli, in quello «al dopo incasso» gli accrediti per sé presuppongono il fatto effettivo dell’avvenuto incasso. In quest’ultima ipotesi, pertanto, il cliente ben può ritenere che gli intervenuti accrediti da parte della banca siano a «titolo definitivo». (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


Nella specie la banca aveva – nonostante le caratteristiche del servizio pattuito – accreditato delle somme che non aveva incassato. Ferma la natura non costitutiva dell’accredito (naturalmente), la questione sfociava nella liquidazione del danno da inadempimento. Al riguardo, l’Arbitro – che pure nega risarcimenti per mancanza di prova – ricorda che la cambiale è titolo di presentazione (e quindi non può non essere offerto in restituzione) e altresì sottolinea come «il ritardo di oltre tre mesi nell’avvisare il ricorrente del mancato pagamento» esponesse «quest’ultimo a un ritardo nell’agire per il recupero del proprio credito».


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