Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 600 - pubb. 26/07/2007

Forma degli ordini, funzione

Tribunale Oristano, 12 Giugno 2007. Est. Monica Moi.


Processo societario – Domanda nuova introdotta con la memoria di ulteriore replica di cui all’art. 7 d. lgs. n. 5/3 – Inammissibilità.

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi – Violazione – Nullità – Esclusione.

Forma degli ordini di negoziazione – Funzione.



E’ tardiva e quindi inammissibile la domanda di annullamento degli ordini di acquisto proposta per la prima volta con la memoria di ulteriore replica depositata ai sensi dell’art. 7, 2° comma del d. lgs. n. 5/2003 posto che ai sensi dell’art. 6, 2° comma lett. b) d. lgs. cit., l’attore deve, a pena di decadenza, formulare eventuali domande nuove con la memoria di replica di cui al citato art. 6. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La violazione dei doveri informativi degli intermediari da luogo ad inadempimento e non a nullità, in quanto la violazione di tali regole non riguarda la fase genetica di formazione del contratto ma quella successiva di esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli ordini di negoziazione non debbono necessariamente essere conferiti per iscritto ed il requisito di forma previsto dall’art. 60 reg. Consob ha lo scopo di garantire trasparenza e la prova dell’ordine. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale

Ordini di negoziazione, forma



Il testo integrale

 


 


Testo Integrale