Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5939 - pubb. 04/07/2011

Nuova revocatoria fallimentare e pagamenti nei termini d’uso

Tribunale Marsala, 24 Giugno 2011. Est. Russolillo.


Revocatoria fallimentare – Regime delle esenzioni – Pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso – Nozione di termini d’uso riferita alle modalità e al tempo dell’esecuzione – Pagamenti eseguiti in ritardo con mezzi non usuali.



L’art. 67, co. 3, lett. a) l.f. nel testo modificato dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, includendo nel regime delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare i pagamenti relativi a forniture rientranti nella corrente conduzione dell’azienda a condizione che siano eseguiti “nei termini d’uso”, si riferisce tanto alle modalità quanto al tempo dell’esecuzione di guisa che occorre verificare se, sotto entrambi i profili indicati, la prestazione eseguita dall’imprenditore in bonis nel periodo sospetto si collochi nell’area delle normali relazioni commerciali intrattenute fra le parti, ovvero sia connotata da profili di anormalità o atipicità. A tal proposito rileva non solo il requisito temporale dei pagamenti eseguiti, i quali potrebbero essere non già contestuali alla controprestazione ricevuta, ma cadenzati nel tempo o inclusi in un piano di rientro concordato a cagione della situazione di difficoltà dell’impresa, bensì l’inusualità degli stessi, ove questi, pur se eseguiti con mezzi normali, siano però difformi dalle modalità concordate o normalmente praticate con quel determinato fornitore o con fornitori del medesimo settore merceologico, ovvero ancora risultino chiaramente finalizzati, per caratteristiche qualitative o quantitative, a favorire un creditore rispetto agli altri. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 67 l. fall.



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