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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5928 - pubb. 04/07/2011.

Requisiti di fallibilità, imprese individuali e società di persone tenute alla produzione di documenti equivalenti al bilancio


Tribunale di Novara, 23 Giugno 2011. Rel. Pascale.

Fallimento - Dichiarazione - Requisiti di fallibilità - Onere della prova - Produzione dei libri contabili obbligatori - Imprese individuali e società di persone non tenute alla redazione del bilancio - Produzione di documentazione equivalente - Omissione - Conseguenze.


L'onere della prova in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti di fallibilità di cui all'articolo 1, comma 2, legge fallimentare deve essere assolto mediante la produzione dei libri contabili che l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere secondo quanto prescritto dagli articoli 2214 e seguenti c.c., ai quali soltanto la legge attribuisce un particolare valore probatorio, autorizzando il giudice a trarre da essi elementi di prova anche a favore dell'imprenditore. Per quanto riguarda le imprese individuali e la società di persone non tenute al deposito dei bilanci, esse saranno, tuttavia, tenute ad assolvere all'onere probatorio in questione mediante documenti che nella sostanza tengano luogo di veri e propri bilanci redatti in modo da consentire l'accesso a una chiara, trasparente, completa e intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa; in mancanza di detti documenti il giudice potrà liberamente valutare la affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità alla luce di tutte le circostanze del caso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Presidente Dott. Bartolomeo Quatraro


Massimario, art. 1 l. fall.


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