ABF


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5852 - pubb. 01/07/2011

Operazione di surroga e tardiva o mancata collaborazione del finanziatore originario

ABF Roma, 22 Dicembre 2010, n. 1575. Est. Ruperto.


Finanziamento - Surroga per volontà del finanziato - Obbligo del finanziatore «originario» di comunicare l’esatto importo dovuto prima della data fissata per la surroga - Comunicazione di un giorno lavorativo anteriore - Inadempimento. 

Finanziamento - Surroga per volontà del finanziato - Ritardo nel perfezionamento dell’operazione - Responsabilità dell’intermediario originario - Danno risarcibile.

Domanda di condanna - Del finanziatore originario verso il finanziato surrogante - Per tutti i maggiori interessi dovuti dal finanziato al finanziatore subentrante fino alla scadenza del finanziamento - Finanziamento con facoltà di estinzione anticipata - Domanda proposta prima della scadenza del finanziamento - Accoglimento parziale - Limitatamente ai maggiori interessi già pagati al momento della decisione.



Nel contesto di un’operazione di surroga per volontà del finanziato, il finanziatore originario che comunichi al finanziatore subentrante l’esatto importo dovuto soltanto il giorno lavorativo precedente quello convenuto per il perfezionamento dell’operazione è inadempiente rispetto al proprio obbligo di collaborazione e, in particolare, di tempestiva informazione. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

In caso di rinvio del compimento dell’atto di surroga imputabile alla tardiva collaborazione del finanziatore originario, questi è tenuto a risarcire il finanziato dei danni derivanti dal peggioramento delle condizioni contrattuali del nuovo finanziamento rispetto a quelle cui questo sarebbe stato concluso se il finanziatore originario non avesse tardato nel prestare la propria collaborazione: e così dei maggiori interessi che il finanziato dovrà pagare. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

La domanda con cui il finanziato surrogante richiede la condanna del finanziatore originario, cui è imputabile il ritardo nel perfezionamento dell’operazione di surroga, al pagamento in proprio favore dei maggiori interessi che deve al finanziatore subentrante, proposta nel corso del nuovo finanziamento per cui è prevista la facoltà di estinzione anticipata, può essere accolta solo per la parte di interessi che il finanziato abbia già pagati al momento della decisione, poiché non possono pronunciarsi condanne in futuro quando il danno non sia probabile e solo con il pagamento dei maggiori interessi il finanziato ha subito un danno attuale, mentre in seguito potrebbe richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento, così arricchendosi ingiustificatamente. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


A causa del rinvio dell’atto di surroga «il ricorrente ... non ave[va] ‹potuto beneficiare di un Eurirs 3,78% a 15 anni [...] applicabile per stipule fino al 15 giugno 2009›. Stante l’applicazione del più alto tasso Eurirs 4,07% a 15 anni, lamentava una differenza a proprio carico di euro 2.400,00», «calcolata ... assumendo come parametro l’intero periodo di ammortamento (180 rate) previsto nel nuovo mutuo».


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