Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5711 - pubb. 23/06/2011

Modifica dei costi amministrativi e giustificato motivo ex art. 118 TUB

ABF Milano, 15 Settembre 2010, n. 934. Est. Cristiana Maria Schena.


Jus variandi ex art. 118 TUB - Giustificato motivo - «Costi amministrativi di gestione» - Inidoneità.



Non integra gli estremi del «giustificato motivo» richiesto dall’art. 118 TUB l’indicazione che la modifica avviene «a seguito dei costi amministrativi di gestione». (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


Nel caso concreto, la banca era intervenuta sulla misura del tasso corrente in un rapporto di mutuo. Peraltro, nell’articolare le proprie difese davanti all’ABF la stessa è andata a presentare un documento di modifica delle condizioni economiche che riguardavano - non il detto mutuo - bensì un distinto conto corrente pure in essere con il cliente (ma rimasto del tutto estraneo al procedimento). Anche da notare è che il motivo addotto dalla banca (i.e.: l’aumento dei propri costi amministrativi) si collegava - inopinato - all’aumento delle «spese postali di invio quietanza mutui» e, soprattutto, a un «aumento di 1 punto percentuale del tasso debitore del rapporto in oggetto (conto corrente)».


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