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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5708 - pubb. 23/06/2011

Indicazione di recenti disposizioni normative e giustificato motivo ex art. 118 TUB

ABF Milano, 09 Luglio 2010, n. 716. Est. Lucchini Guastalla.


Jus variandi ex art. 118 TUB – Giustificato motivo – «Recenti disposizioni normative» – Inidoneità.

Jus variandi ex art. 118 TUB – Comunicazione al cliente – Effettivo ricevimento – Prova – Onere della banca.



L’indicazione di «recenti disposizioni normative» è assai generica e non integra gli estremi del «giustificato motivo» richiesto dall’art. 118 TUB. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)

E’ onere della banca, che pretenda di avere esercitato il potere riconosciutole dall’art. 118 TUB, di dare la prova dell’invio e dell’effettivo ricevimento da parte del cliente (ai sensi dell’art. 1335 c.c.) della relativa comunicazione. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


E’ da rilevare che, nella fattispecie in esame, la modifica considerata nella prima massima riguarda le spese postali; mentre il contratto non prevedeva alcun costo, la modifica veniva a portare l’indicazione «spese postali proposte Euro 1,50 (per ogni singolo documento)». Nel constatare che – per un solo trimestre – la somma addebitatagli dalla banca saliva a 97,00 €, il cliente rilevava pure che l’effettivo costo postale del singolo invio non superava i 60 centesimi. Ma ancora sembra opportuno notare, da un lato, che comunque la banca un piccolo arrotondamento lo dovrebbe avere fatto, posto che 97 non risulta divisibile esattamente per 1,50; dall’altro, che la massa di documenti inviati finisce per essere spaventosamente alta in relazione a un solo trimestre: tra i 64 e i 65, addirittura.


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