Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5707 - pubb. 23/06/2011

Generica indicazione di rischio e ius variandi

ABF Milano, 18 Giugno 2010, n. 568. Est. Blandini.


Jus variandi ex art. 118 TUB - Giustificato motivo - «Rischiosità del rapporto banca/cliente» - Riferimenti specifici - Necessità.



Non è idonea a integrare gli estremi del «giustificato motivo» di cui all’art. 118 TUB la semplice indicazione del rischio del rapporto, in mancanza cioè di «ogni specifico riferimento alla rischiosità specifica del rapporto banca/cliente». (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Gaia Patriarca) (riproduzione riservata)


Nel caso concreto, la modifica portata dalla banca veniva ad aumentare il tasso debitore della «misura di 2,5 punti percentuali».


Il testo integrale


 


Testo Integrale