Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5579 - pubb. 20/06/2011

Assegno non pagato e responsabilità della Banca per aver comunicato l'esistenza di fondi

ABF Milano, 02 Marzo 2010, n. 75. Est. Lucchini Guastalla.


Assegno - Negoziazione - Assicurazione della negoziatrice al beneficiario della «copertura» del titolo - Mancato pagamento - Responsabilità contrattuale della negoziatrice verso il beneficiario. 



Qualora la banca incaricata dell’incasso di un assegno informi il  beneficiario che il traente ha fondi sufficienti al pagamento del titolo e poi l’assegno non sia pagato, risponde del danno subito dal beneficiario per aver confidato nella copertura dell’assegno, la negoziatrice non avendo diligentemente eseguito l’incarico conferitole. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


La negoziatrice, ricevuto il «benefondi» dalla trattaria, comunica al proprio cliente - secondo quanto allega questi - lo «esito positivo del titolo». Sul tenore della comunicazione della negoziatrice la decisione non si sofferma: di poi, discorrendo di responsabilità per «assicurazione della esistenza di fondi per il pagamento». In seguito alla comunicazione della negoziatrice, il cliente consegnava al traente la merce vendutagli. Pare, peraltro, che il relativo contratto prevedesse quale termine della consegna il giorno in cui questa è avvenuta e questo fosse di soli tre giorni successivo a quello di conclusione del contratto ed emissione del titolo ex pretio: «tempo ... troppo breve» - osservava l’intermediario resistente - «rispetto al versamento dell’assegno».


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