Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5574p - pubb. 01/07/2007
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Tribunale Sulmona, 12 Maggio 2011. .
Fallimento – Revoca – Spese della procedura – Compenso del curatore – Parte obbligata alla rifusione – Erario.
In caso di revoca di un fallimento la cui dichiarazione non sia conseguenza di un comportamento del debitore che abbia indotto il giudice in errore circa la sussistenza dei presupposti dello stesso, né di un comportamento colposo del creditore, le spese della procedura ed il compenso del curatore sono a carico dell’Erario. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Effetti della revoca del fallimento
- ∙ Revoca del fallimento ed atti inefficaci ex art. 44 l.f.
- ∙ Revoca del fallimento
- ∙
Altri casi
Revoca del fallimento e perdita della legittimazione processuale del curatore - ∙ Revoca del fallimento
- ∙
Altri casi
Revoca del fallimento e rendiconto della gestione - ∙ Revoca del fallimento e istanze restitutorie di creditori e terzi
- ∙ Revoca del fallimento di una società
- ∙ Revoca di fallimento: spese di procedura e compenso del curatore a carico dell'Erario