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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5574 - pubb. 20/06/2011.

Revoca del fallimento, effetti e rapporti con i terzi


Tribunale di Sulmona, 12 Maggio 2011. Est. Marasca.

Fallimento – Revoca della procedura – Effetti – Riduzione in pristino – Salvezza degli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Fallimento – Revoca del fallimento – Atti legalmente compiuti – Assenza di contestazione dalle parti costituite – Validità.

Fallimento – Revoca del fallimento – Effetti nei confronti dell’ex fallito – Restituzione del patrimonio alla data del passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

Fallimento – Revoca – Effetti nei confronti dell’ex fallito – Atti e pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento.

Fallimento – Revoca – Effetti nei confronti dei creditori – Divieto di azioni individuali.

Fallimento – Revoca – Effetti nei confronti dei creditori – Sospensione del corso degli interessi.

Fallimento – Revoca – Effetti nei confronti dei creditori – Ripartizione delle somme residue – Attesa della scadenza del termine originario.

Fallimento – Revoca – Effetti nei confronti dei creditori – Compensazione.

Fallimento – Revoca – Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Azione revocatoria – Sorte del bene oggetto dell’atto di revoca.

Fallimento – Revoca – Effetti sui rapporti in corso – Modificazioni non riconducibili alla sentenza di fallimento.

Fallimento – Revoca – Effetti del fallimento sui rapporti processuali in corso – Difetto di legittimazione processuale del curatore – Prosecuzione ex latere fallimento.

Fallimento – Revoca – Azioni che derivano dal fallimento – Improcedibilità.

Fallimento – Revoca – Effetti – Debitore – Curatore – Inventario congiunto – Strumentalità rispetto alla ricostruzione del patrimonio.

Fallimento – Revoca – Effetti del passaggio in giudicato del provvedimento di revoca – Curatore - Obblighi.

Fallimento – Revoca – Istanze restitutore – Riassunzione.

Fallimento – Revoca – Procedimento di esdebitazione – Società – Inapplicabilità.

Fallimento – Revoca – Responsabilità aggravata – Competenza inderogabile.

Fallimento – Revoca – Spese della procedura – Compenso del curatore – Parte obbligata alla rifusione - Erario.


In conseguenza della revoca del fallimento si produrrà, in primo luogo, l’effetto della riduzione in pristino, che conferisce all’imprenditore"tornato” in bonis il diritto di ottenere la restituzione del patrimonio nelle condizioni in cui lo stesso si trovava quando ne venne spossessato per effetto dell‘ingiusta dichiarazione di fallimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Quando le parti costituite non eccepiscono il difetto di legalità degli atti compiuti dagli organi della procedura, questi ultimi vanno ritenuti validi e legittimamente posti in essere in assenza di specifica contestazione a norma e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Con la revoca del fallimento vengono meno le limitazioni sostanziali e processuali conseguenti allo status del fallito: il debitore rientra nella piena disponibilità del suo patrimonio, anche se la salvezza degli atti di amministrazione legalmente compiuti dagli organi della procedura, comprese le alienazioni effettuate e le obbligazioni assunte, comporta che lo stesso si vedrà restituito il patrimonio nello stato in cui questo si trova al momento del passaggio in giudicato della sentenza dl revoca. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In seguito alla revoca del fallimento acquistano efficacia gli atti ed i negozi i quali, compiuti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, erano inefficaci al sensi dell‘articolo 44 l.f.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In caso di revoca del fallimento, viene meno il divieto di azioni esecutive individuali dl cui all'art. 51 l.f., cosicché i creditori, successivamente alla revoca, possono aggredire i beni residui del debitore per vedere soddisfatte le loro ragioni. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Con la revoca del fallimento, la sospensione del corso degli interessi, ai sensi dell'art. 55, primo comma l.f., viene meno, con la conseguenza che andranno computati anche quelli maturati dal momento della dichiarazione di fallimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In caso di revoca del fallimento, per effetto dell'art. 55 l.f., comma secondo, il creditore di una somma di denaro che sia stato pagato, in  tutto o in parte, prima della scadenza del termine originario dell'obbligazione, non può fare istanza di ripartizione in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell‘articolo 1185 del cod. civ., ma deve rispettare il termine originario per l'eventuale residuo degli interessi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In esecuzione del provvedimento di revoca del fallimento, ad avvenuta compensazione, i creditori possono pretendere l’ammontare della somma rispetto al quale, in sede fallimentare, siano rimasti eventualmente insoddisfatti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In seguito alla revoca della sentenza di fallimento, qualora il bene oggetto dell'atto revocato sia ancora presente nel patrimonio del debitore questi deve restituirlo al terzo; se, al contrario, il bene sia stato venduto dal Curatore, il terzo diviene creditore del prezzo, rimanendo preclusa la possibilità di recuperare il bene dall'acquirente, in ragione della necessità di rispettare l’alienazione fatta dal curatore ai sensi dell'articolo 18, comma 15, l.f.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Ai sensi del comma 15, art. 18, l.f., rimangono ferme le modificazioni dei rapporti contrattuali preesistenti che non siano direttamente riconducibili alla sentenza di fallimento, ma ad atti legalmente compiuti dal curatore durante la procedura. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Con la revoca del fallimento, si verifica - diversamente da quel che accade con la dichiarazione dl fallimento - la perdita della legittimazione processuale del curatore, con conseguente applicazione dell'articolo 300 c.p.c., salva la possibilità per il debitore di proseguire o riassumere laddove siano stati interrotti quei giudizi che avrebbero potuto essere promossi anche prima del fallimento e a prescindere da quest’ultimo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Dopo la revoca del fallimento i giudizi che presuppongono l'apertura della procedura fallimentare divengono improcedibili, e possono proseguire soltanto per addivenire alla dichiarazione di improcedibilità o alla decisione sulle spese. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

A causa della restituzione all’ex fallito dell’intero patrimonio in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, l'ex curatore ed il debitore devono redigere insieme un inventario, in modo che risulti con sufficiente chiarezza ciò che viene restituito al debitore ed il momento in cui quest'ultimo prende in consegna i singoli beni, in maniera tale da permettergli di proporre un giudizio di cognizione ordinario per richiedere provvedimenti cautelari del caso, per poter concretamente  rientrare nel possesso nella disponibilità del suo patrimonio residuo, oppure per impartire ogni disposizione utile affinché i beni gli siano concretamente restituiti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In seguito al passaggio in giudicato del provvedimento che revoca il fallimento e contestualmente alla restituzione dei beni al debitore, il curatore deve rendere al giudice delegato il conto della propria gestione, ai sensi dell’ articolo 116 l.f.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Le istanze restitutorie dei creditori e dei terzi, in caso di revoca del fallimento, non posso essere esaminate dal Tribunale Fallimentare, ma devono essere riassunte nelle alle sedi ordinariamente competenti, nei confronti dell’ex fallito, poiché le somme ed i beni residui rientrano nel patrimonio dello stesso. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nel caso di revoca del fallimento di una società, non è applicabile il procedimento di esdebitazione, poiché il presupposto dello stesso é che vi sia una persona fisica dichiarata fallita. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di revoca del fallimento, il tribunale competente, in maniera funzionale, esclusiva ed inderogabile, a conoscere di una eventuale domanda di risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dal debitore nei confronti del creditore, è la Corte d’Appello adita con il reclamo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In caso di revoca di un fallimento la cui dichiarazione non sia conseguenza di un comportamento del debitore che abbia indotto il giudice in errore circa la sussistenza dei presupposti dello stesso, né di un comportamento colposo del creditore, le spese della procedura ed il compenso del curatore sono a carico dell’Erario. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)



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