Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5571 - pubb. 20/06/2011

Natura giudiziale e revocabilità dell'ipoteca iscritta dal concessionario ex articolo 77 d.p.r. 602 del 1973

Tribunale Venezia, 05 Maggio 2011. Est. Rita Rigoni.


Fallimento - Azione revocatoria - Ipoteca iscritta dal concessionario ex articolo 77 d.p.r. 602 del 1973 - Natura legale - Esclusione - Natura giudiziale - Revocabilità.



L'ipoteca iscritta dal concessionario della riscossione dei tributi sulla base dell'art. 77 d.p.r. 602 del 1973 non ha natura di ipoteca legale in quanto la norma citata non prevede una diretta costituzione dell'ipoteca, ma solo la possibilità di costituirla sulla base dell'iniziativa volontaria e autonoma del concessionario. Manca, dunque, l'automaticità dell'iscrizione ipotecaria, così come la stessa non deve essere iscritta d'ufficio occorrendo l'iniziativa - eventuale - e l'impulso del creditore. È, infatti, lo stesso articolo 77 a stabilire che il concessionario procede all'iscrizione dell'ipoteca sulla base di un'autonoma valutazione al fine di assicurare il risultato della sua attività. L'ipoteca che iscrive il concessionario alla discussione trova invero il suo fondamento nella legge, ma nel senso che la previsione normativa consente di equiparare il ruolo al titolo giudiziale onde permettere su impulso di parte l'iscrizione di ipoteca da parte del concessionario, il quale viene in tal modo assimilato al creditore che abbia iscritto l'ipoteca in forza di titolo giudiziario, senza la collaborazione del suo creditore e senza quindi alcuna automaticità prevista dalla legge come accade, invece, delle ipoteche legali propriamente dette. (Nel caso di specie, l'ipoteca del concessionario, assimilata all'ipoteca giudiziale, è stata ritenuta revocabile ed il credito ammesso al passivo in chirografo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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