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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5557 - pubb. 17/06/2011

Surrogazione del mutuo e nullità della penale

ABF Milano, 12 Febbraio 2010, n. 37. Est. Bertazzoli Grabinski Broglio.


Surroga nel mutuo - Natura - Successione nel credito.

Surroga nel mutuo - Applicabilità dell’art. 7 d.l. n. 7/2007 - Esclusione.

Surroga nel mutuo - Successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 7/2007 - Mutuo anteriore - Applicazione dell’art. 8, comma 3.

Surroga nel mutuo - Penale per l’estinzione anticipata - Nullità - Contrasto con l’art. 8, comma 3.



La surrogazione nel mutuo è una successione nel relativo rapporto e non un’ipotesi di sua estinzione. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

Realizzata un’operazione di surroga, non può trovare applicazione la disciplina dell’art. 7 d.l. n. 7/2007. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

Se la surroga è realizzata dopo l’entrata in vigore del decreto n. 7/2007, il contratto di finanziamento con la banca «originaria», anche se stipulato prima, è comunque sottoposto alla norma dell’art. 8, comma 3, del decreto. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

La norma dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 7/2007, prevedendo la nullità di ogni patto con il quale si rende oneroso l’esercizio della facoltà di surroga, già prima dell’introduzione del comma 3-bis, escludeva la legittimità di penali per l’estinzione anticipata. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


Per effetto del d. lgs. n. 141/2010, le citate disposizioni del d.l. n. 7/2007, conv. in l. n. 40/2007, sono state trasfuse, con modifiche, negli artt. 120-ter, 120-quater e 161, co. 7-ter, T.U.B.
I fatti che hanno dato luogo alla decisione rimontano a un mutuo ipotecario concluso prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 7. Non note le esigenze per cui fu concluso, il contratto prevedeva una «penale» per l’estinzione anticipata, che, comunque, la decisione esclude fosse (al più) riducibile, ex art. 161, co. 7-ter, T.U.B.: in applicazione delle soluzioni espresse nelle prime due massime, delle quali la prima, per la decisione, costituisce la premessa della seconda.
In applicazione delle altre due, condanna la banca alla restituzione della penale pagata al momento della surroga, realizzata prima dell’entrata in vigore della l. 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 8 (vigente comma 3 dell’art. 120-quater).


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