Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5551 - pubb. 17/06/2011

Competenza dell'ABF per questioni inerenti la fase precontrattuale e diligenza del cliente nella richiesta del fido

ABF Milano, 02 Febbraio 2010, n. 12. Pres., est. Gambaro.


Procedimento ABF – Competenza – Controversie con la clientela – Controversie inerenti alla fase precontrattuale – Inclusione.

Trattative per la conclusione di un finanziamento – Comunicazione dell’intermediario, non chiara, sull’esito dell’istruttoria e successiva richiesta di documento comprovante sussistenza e tipologia del rapporto di lavoro – Mancata produzione – Rifiuto della concessione del finanziamento – Responsabilità dell’intermediario per comportamento scorretto durante le trattative – Esclusione.



La competenza dell’ABF non riguarda solo le controversie inerenti a rapporti contrattuali in essere, ma si estende a quelle concernenti la fase precontrattuale. Da un lato, infatti, il legislatore primario, all’art. 128-bis T.U.B. parla di «controversie con la clientela» intesa in senso socio-economico; sì che non ha rilievo la definizione di «cliente» contenuta nell’art. 1, lett. a) della deliberazione CICR 28 luglio 2008. Dall’altro,  il sistema dell’ABF è teso alla tutela e alla moralizzazione del mercato e, perciò, ha come punto di riferimento le condotte di chi sta sul mercato, sia offrendo i propri prodotti o servizi, sia trasferendo beni o erogando servizi. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

Il richiedente fido non si comporta lealmente quando, invitato dall’intermediario a esibire dichiarazione scritta del proprio datore di lavoro attestante la tipologia del relativo rapporto, non abbia esibito tale documento; e la banca, che rifiuti di concedere il finanziamento, non può essere chiamata a rispondere per violazione del dovere di buona fede nelle trattative, per quanto abbia inviato, prima della richiesta di detto documento, una comunicazione al potenziale cliente che poteva indurlo a ritenere accolta la sua richiesta. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


Non è noto il tenore di tale comunicazione; essa era volta – chiarisce la decisione – , ad informare il cliente dell’avvenuta conclusione dell’istruttoria, invitandolo a contattare il gestore per conoscerne il risultato.
Il richiedente fido era un consumatore; la comunicazione sul risultato dell’istruttoria seguiva di un mese e mezzo a quella del «parere positivo sull’‹esito di prefattibilità›» e la richiesta del documento relativo al rapporto di lavoro era di oltre quattro mesi successiva alla comunicazione sul risultato dell’istruttoria.   
Il giudicante ha indicato all’intermediario di «comunicare direttamente» ai richiedenti fido l’esito negativo della pratica, senza «chiedere» loro di «recarsi allo sportello» per venirne a conoscenza.


Il testo integrale


 


Testo Integrale