Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 509 - pubb. 01/07/2007

Concordato fallimentare, limitazioni della proposta e liberazione del fallito

Tribunale Mantova, 08 Marzo 2007. Pres., est. Bernardi.


Concordato fallimentare – Normativa vigente ante riforma – Limitazione della responsabilità dell’assuntore ai crediti ammessi alla data della proposta – Ammissibilità.

Concordato fallimentare con assuntore – Liberazione del fallito – Modalità.



Nell’ambito di procedure di concordato fallimentare regolate dalle disposizioni anteriori alla novella di cui al d. lgs. 5/06 è ammissibile la clausola di limitazione della responsabilità dell’assuntore ai crediti ammessi al passivo alla data di presentazione della proposta di concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’assunzione degli obblighi del concordato fallimentare da parte di un terzo non implica necessariamente la liberazione del fallito la quale pertanto deve essere espressamente enunciata nella proposta in quanto l’accollo degli obblighi nascenti dal concordato può avere luogo sia solidalmente con il fallito sia con la estromissione di costui come si desume dalla disciplina contenuta nell’art. 1273 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30-6-2006 Belleli s.p.a. in liquidazione  affermava che, con sentenza emessa in data 19-11-1998, il Tribunale di Mantova ne aveva dichiarato il fallimento e proponeva un concordato, con assunzione da parte di un terzo (ISNO2 s.p.a.), alle condizioni che, integrate con atti del 11-8-2006 e del 8-11-2006 maggiormente favorevoli per il ceto creditorio, vengono di seguito riportate:

1) pagamento integrale, come per legge, delle spese in prededuzione, per un ammontare complessivo che, al momento, si ritiene di poter valutare approssimativamente in una somma pari a € 8.594.000,00 dei quali, € 6.000.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, a titolo di compenso per il Curatore ed i Coadiutori nonché dei legali della procedura.

Si precisa che l’assuntore si assumerà, inoltre, i costi relativi all’attività di controllo del Curatore fallimentare in ordine all’esecuzione del proposto concordato fallimentare, e ciò dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa dello stesso e sino al suo completo adempimento. Ciò avverrà su base annuale a fronte di rendicontazione approvata dal Tribunale di Mantova. L’assuntore provvederà al pagamento della tassa di registro dell’emananda sentenza di omologazione entro il termine di giorni 10 dalla data in cui le sarà comunicato il provvedimento di liquidazione della medesima tassa di registro, così come disposta dal competente Ufficio delle Entrate

2) pagamento integrale, come per legge, dei crediti prededotti ammessi allo stato passivo del fallimento alla data di presentazione della domanda, pari ad € 38.531.687,94, oltre interessi sugli stessi maturati, ove richiesti ed ammessi, sino alla data del 08.09.2004 (ovvero sino alla diversa data risultante dalla domanda e/o dal provvedimento di ammissione), pari ad € 288.153,03. Viene, inoltre, garantito il pagamento integrale dei crediti, pari ad € 24.055.483,00 ovvero per il diverso importo risultante, di tale categoria, oggetto dei sopra citati giudizi ex artt. 98 e/o 101 L.F. pendenti alla data di presentazione della domanda di concordato fallimentare ovvero alla data di deposito della memoria 08.11.2006 ed ivi specificatamente e limitatamente indicati, a condizione dell’effettivo e definitivo accertamento ed ammissione degli stessi al passivo fallimentare, oltre interessi sugli stessi maturati, ove richiesti ed ammessi;

3) pagamento integrale, come per legge, dei crediti privilegiati ammessi allo stato passivo del fallimento alla data di presentazione della domanda, pari ad € 30.511.832,07, oltre interessi sugli stessi maturati, ove richiesti ed ammessi, sino alla data del 08.09.2004 (ovvero sino alla diversa data risultante dalla domanda e/o dal provvedimento di ammissione), pari ad € 6.854.743,25. Viene, inoltre, garantito il pagamento integrale dei crediti, pari ad € 738.526,85 ovvero per il diverso importo risultante, di tale categoria, oggetto dei sopra citati giudizi ex artt. 98 e/o 101 L.F. pendenti alla data di presentazione della domanda di concordato fallimentare ovvero alla data di deposito della memoria 08.11.2006 ed ivi specificatamente e limitatamente indicati, a condizione dell’effettivo e definitivo accertamento ed ammissione degli stessi al passivo fallimentare, oltre interessi sugli stessi maturati, ove richiesti ed ammessi;

4) pagamento dei crediti chirografari, ammessi allo stato passivo del fallimento alla data di presentazione della domanda, nella percentuale del 5% (cinque percento) dell’importo di tali crediti così come risultanti da detto stato passivo, pari ad € 12.614.449,76. Viene, inoltre, garantito il pagamento, nella medesima percentuale del 5%, (cinque percento) dei crediti di tale categoria, oggetto dei sopra citati giudizi ex artt. 98 e/o 101 L.F. pendenti alla data di presentazione della domanda di concordato fallimentare ovvero alla data di deposito della memoria 08.11.2006 ed ivi specificatamente e limitatamente indicati, a condizione dell’effettivo e definitivo accertamento ed ammissione degli stessi al passivo fallimentare, per complessivi € 487.451,39 ovvero per il diverso importo risultante, alle condizioni sopra esposte;

5) pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei crediti prededotti e privilegiati da effettuarsi dall’assuntore alla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima data;

6) pagamento dei crediti chirografari – indicati nel precedente punto iv) e 4) - nella percentuale del 5% (cinque percento) in unica soluzione, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;

- disporsi che l’assuntore, in relazione ai crediti oggetto dei giudizi ex artt. 98 e/o 101 L.F., meglio specificati e riassunti con la memoria 08.11.2006, fornisca, a garanzia del pagamento dei predetti crediti i cui giudizi di accertamento risultassero ancora pendenti alla data di scadenza del termine per l’effettuazione dei pagamenti ai creditori concordatari, idonea garanzia fideiussoria ad hoc, anche eventualmente in sostituzione di quella già prestata, da ordinarsi anche con apposito provvedimento del G.D. a ciò delegato dal Collegio.

Tale garanzia avrà ad oggetto l’intera pretesa creditoria in contestazione insinuabile al passivo fallimentare (anche, quindi, le somme, pur ammesse ma con titolo diverso da quello richiesto e contestate) ed il pagamento avverrà, alle condizioni concordatarie ed in ragione del provvedimento di ammissione e/o transazione, solo in seguito alla definitiva ammissione del relativo credito allo stato passivo;

- disporsi che la fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni concordatarie venga definitivamente liberata a seguito del provvedimento del Giudice Delegato con il quale verrà dato atto della completa esecuzione del concordato ai sensi dell’artt. 136, c. 3, L.F.

Peraltro, in relazione al fatto che la proposta prevede due distinti termini di pagamento (spese di procedura, crediti prededotti e privilegiati da una parte, e percentuale chirografaria dall’altra), autorizzarsi che la fideiussione bancaria venga ridotta in ragione dei pagamenti via via effettuati e per l’importo corrispondente.

Per quanto riguarda i crediti condizionali non ancora verificati alla data di presentazione del ricorso ed entro il termine per il relativo pagamento, così come per i creditori che risulteranno irreperibili alle date di effettuazione dei pagamenti, disporsi che l’assuntore, ai sensi dell’art. 136, c. 2, L.F., depositi le somme necessarie al loro soddisfacimento, nella misura concordataria, con contestuale liberazione della fideiussione prestata per pari importo;

- limitazione della responsabilità dell’assuntore (Isno2 S.p.A.) ai soli crediti definitivamente  ammessi  alla data del deposito del ricorso introduttivo, salvo quanto meglio specificato al punto “II.3D – Clausole di concordato” del ricorso introduttivo. L’assuntore si accollerà, altresì, gli oneri relativi e conseguenti alle azioni promosse nei confronti della curatela fallimentare (c.d. azioni passive) o che vedano in ogni caso convenuta in giudizio la curatela medesima, ferma restando la  limitazione di responsabilità di cui al punto “II.3.D – Limitazione di responsabilità” del proposto ricorso per concordato fallimentare;

- disporsi il trasferimento, a favore dell’assuntore, Isno2 S.p.A., a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del proposto concordato fallimentare, di ogni attivo fallimentare esistente a tale data intendendosi per tale attivo tutti i beni e i rapporti, i crediti di qualsiasi natura vantati dalla società fallita verso terzi, le disponibilità liquide tutte nella titolarità del fallimento, unitamente alla cessione, sempre  alla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, delle azioni revocatorie e di quelle di responsabilità già promosse ai sensi dell’art. 124, comma secondo, e 146 L.F., al pari, altresì, di ogni e qualsiasi altra azione, altro diritto, ragione e/o rapporto suscettibile di valutazione economica, o altra ragione creditoria della fallita verso terzi, sempre limitatamente a quanto di ragione dell’attivo fallimentare;

- disporsi il trasferimento e la cessione, sempre alla data del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, a favore dell’assuntore Isno2 S.p.A. delle azioni revocatorie proposte dalla curatela fallimentare. In particolare, devono intendersi trasferite a favore dell’assuntore Isno2 S.p.A. le azioni revocatorie promosse dalla curatela fallimentare, specificando in ogni caso che il trasferimento e la cessione ha ad oggetto tutte le azioni revocatorie proposte dalla curatela fallimentare pendenti, ovvero i cui giudizi, in qualsiasi stato e grado, non risultino ancora definiti con sentenza o provvedimento passato in giudicato e non più impugnabile, comprese le azioni revocatorie che, per errore/omissione, non siano presenti nell’elenco di cui alla memoria di precisazione delle conclusioni de 26-2-2007l, eventualmente demandando al G.D. con successivo provvedimento, in accordo con il curatore fallimentare, di descrivere più puntualmente le azioni cedute all’assuntore Isno2 S.p.A.;

- disporsi il trasferimento, sempre alla data del passaggio in giudicato della sentenza di omologa, a favore dell’assuntore Isno2 S.p.A. delle azioni, sia di responsabilità che di recupero credito, ovvero dei diritti/ragioni azionati dalla curatela fallimentare nei confronti di tutti i soggetti terzi convenuti a qualsiasi titolo in giudizio e pendenti, ovvero i cui giudizi, in qualsiasi stato e grado, non risultino ancora definiti con sentenza o provvedimento passato in giudicato e non più impugnabile. In particolare, disporsi il trasferimento a favore dell’assuntore Isno2 S.p.A. delle azioni promosse dalla curatela fallimentare, specificando in ogni caso che il trasferimento e la cessione ha ad oggetto tutte le azioni proposte dalla curatela fallimentare e pendenti, comprese le azioni che, per errore/omissione, non siano presenti nell’elenco di cui alla predetta  memoria, eventualmente demandando al G.D. con successivo provvedimento, in accordo con il curatore fallimentare, di descrivere più puntualmente le azioni cedute all’assuntore Isno2 S.p.A.. 

Interpellati il comitato dei creditori ed il Curatore fallimentare che esprimevano parere favorevole, a seguito di decreto emesso dal G.D. in data 12-1-2007, venivano inviate le comunicazioni di rito ai creditori. Svoltasi la votazione e dichiarato aperto il giudizio di omologazione, tre creditori proponevano opposizione ex art. 129 l.f. e, successivamente, vi rinunciavano sicché i relativi giudizi, tutti riuniti, venivano dichiarati estinti.

La causa veniva quindi discussa alla udienza collegiale del 8-3-2007 sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi 

La procedura, disciplinata ratione temporis dalle norme fallimentari anteriori alla novella di cui al d. lgs. 5/06, ha avuto regolare esecuzione atteso che tutti i creditori sono stati informati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che è stata effettuata la pubblicità prevista dal provvedimento del Giudice Delegato e che, entro il termine fissato, sono pervenute in cancelleria n. 23 dichiarazioni di dissenso corrispondenti ad un ammontare complessivo di € 22.652.654,16 (su 792 creditori aventi diritto al voto per complessivi crediti di € 254.150.578,09) sicché le maggioranze di legge (n. 397 creditori per complessivi € 168.951.745,51) sono state raggiunte.

Ciò premesso il Collegio ritiene di condividere il parere favorevole all'ammissione al beneficio formulato dal Curatore con relazione del 3-3-2007.

In proposito va osservato che, al momento attuale, i crediti prededotti e privilegiati ammontano complessivamente ad € 60.938.856,00 mentre quelli chirografari sono pari ad € 262.213.274,00 e che la massa attiva è costituita, dopo l’effettuazione di due riparti per complessivi €………, oltre che dalla liquidità rimasta (pari ad € 29.204.986,00 in cui sono però compresi € 5.013.899,00 incassati a titolo provvisorio ed € 120,00 ancora da distribuire), da € 1.000,00 corrispondente al controvalore di alcuni beni mobili, dal realizzo di alcuni crediti  derivanti in larga misura da procedure concorsuali nonché dal futuro ricavato delle azioni giudiziarie intraprese, valore questo che si appalesa di problematica stima in considerazione del possibile diverso esito delle cause, per lo più concluse solo in primo grado.

Ciò premesso, in ordine alla convenienza deve ritenersi che la proposta sia meritevole di accoglimento in quanto 1) consente l’immediato pagamento dei creditori prededotti e privilegiati che, altrimenti, dovrebbero attendere la definizione (che si prospetta lunga) dei numerosi giudizi iniziati ed in larga misura destinati ad approdare avanti alla Suprema Corte; 2) prevede il pagamento di una percentuale non irrisoria ai creditori chirografari; 3) consente la distribuzione, nei limiti delle condizioni proposte, di un attivo fra tutti i creditori, laddove siffatto risultato non può essere assicurato con analoga certezza tramite la prosecuzione del rilevante contenzioso in corso e ciò in considerazione del fatto a) che le azioni radicate involgono, molto spesso, questioni giuridiche di particolare complessità sicché non possono escludersi valutazioni differenziate da parte degli organi giudicanti, b) che le recenti modifiche normative in materia fallimentare potrebbero determinare il sorgere di orientamenti interpretativi diversi (e meno favorevoli alle tesi della curatela) peraltro già emersi in alcune recenti decisioni di merito,  c) che la prosecuzione dei giudizi implica il rischio di una futura esecuzione infruttuosa nei confronti dei debitori non bancari per insolvenza o per cessazione della loro attività.

Peraltro il numero limitato dei voti contrari e la mancanza di opposizioni, tenuto conto del rilevante numero dei creditori anche stranieri e dell’importo dei crediti insinuati, costituiscono ulteriori elementi a conforto della conclusione raggiunta.

Va poi osservato che sono state depositate due fideiussioni (di cui una bancaria a prima richiesta a garanzia dell’adempimento degli obblighi concordatari e un’altra rilasciata dalla società controllante la ISNO2 per l’immediato pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza di importo pari rispettivamente ad € 108.000.000,00 ed a € 5.000.000,00) sicché, avuto riguardo al fabbisogno necessario anche per le spese (congruamente stimato in complessivi € 128.747.927,00 come emerge dallo schema riportato a pg. 12 del parere definitivo del Curatore) e della liquidità con certezza disponibile (€ 24.190.967,00), deve ritenersi integrato il requisito concernente la serietà delle garanzie offerte.

In ordine alla clausola di limitazione della responsabilità dell’assuntore ai crediti ammessi al passivo alla data di presentazione della proposta di concordato, con le eccezioni e secondo le precisazioni di cui al punto II.3.D del ricorso per concordato, deve ritenersi che la stessa sia ammissibile (tale possibilità è ora esplicitamente contemplata dall’art. 124 u.c. nel testo modificato dalla novella) come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito (cfr. Cass. 2-7-1984 n. 3866; Cass. 26-4-1983 n. 2850; Cass. 9-10-1972 n. 2939; Cass. 3-12-1970 n. 2524; Cass. 14-7-1965 n. 1491; App. Catania 16-3-2000 in Giur. Comm., 2002,II, 225; Trib. Verona 31-12-1990; Trib. Macerata 30-9-1987; Trib. Genova 27-4-1985; Trib. Milano 14-3-1974; ) atteso a) che la proposta in esame non prevede la liberazione immediata del fallito (dovendosi notare in proposito che l’assunzione degli obblighi del concordato fallimentare da parte di un terzo non implica necessariamente la liberazione del fallito la quale pertanto deve essere espressamente enunciata nella proposta in quanto l’accollo degli obblighi nascenti dal concordato può avere luogo sia solidalmente con il fallito sia con la estromissione di costui -in tal senso vedasi Cass. 14-6-1966 n. 1535- come si desume dalla disciplina contenuta nell’art. 1273 c.c. applicabile alla fattispecie in esame); b) che siffatta clausola favorisce la presentazione della migliore proposta possibile per i creditori concorrenti il che non avverrebbe ove l’assuntore fosse esposto al rischio della sopravvenienza di ulteriori e non conosciute passività; c) che la pendenza di domande di insinuazione tardiva non impedisce la chiusura del fallimento; c) che la circostanza che il debitore tornato in bonis sia insolvente per effetto dell’avvenuto trasferimento di tutto l’attivo all’assuntore è situazione che non differisce da quella che si verifica nel caso in cui il fallimento si chiuda per liquidazione dell’attivo nei confronti dei creditori che non si sono insinuati; d) che non appare meritevole di particolare tutela la posizione del soggetto rimasto estraneo alla procedura come si desume dal differenziato trattamento previsto per i creditori tardivi dall’art. 112 l.f..

Relativamente agli effetti traslativi la presente sentenza costituisce titolo per il trasferimento all’assuntore di tutti i beni mobili, dei crediti e di ogni altro diritto e ragione già spettanti alla fallita anche non espressamente indicati nel presente provvedimento ed in particolare delle seguenti azioni:

omissis 

Va rimessa al Giudice Delegato la emanazione dei provvedimenti integrativi eventualmente necessari in fase di esecuzione precisandosi sin d’ora che, al fine di semplificare le operazioni anche di verifica degli adempimenti, il Curatore dovrà procedere ai pagamenti distribuendo la liquidità attualmente esistente e quella che gli verrà messa a disposizione da parte dell’assuntore provvedendo al controllo sulla completa esecuzione del concordato.

Sono a carico della massa le spese del presente giudizio ivi comprese quelle di registrazione della sentenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

omologa il concordato secondo la proposta formulata dalla società Belleli s.p.a. in liquidazione e da Isno2 s.p.a. quale assuntore;

stabilisce le seguenti modalità di esecuzione:

1)          pagamento integrale ed immediato delle spese di procedura sino alla chiusura del fallimento, compresi il compenso del Curatore e le spese del giudizio di omologazione;

2)          pagamento integrale, nel termine indicato in proposta, dei creditori prededotti e privilegiati;

3)           pagamento dei creditori chirografari e di coloro il cui credito non sia stato ancora definitivamente accertato nei tempi e nelle percentuali indicati nella proposta di concordato;

4)          i pagamenti saranno effettuati, con la liquidità esistente e con quella che verrà all’uopo messa a disposizione dall’assuntore, dal Curatore che provvederà al controllo sulla completa esecuzione del concordato;

5)          rimette al Giudice Delegato ogni ulteriore provvedimento per l’esecuzione del concordato;  

6)          manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 130 co. IV l.f.;

7)          sono poste a carico della massa le spese del presente giudizio ivi comprese quelle di registrazione della sentenza.