Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5061 - pubb. 07/06/2011

Contratto di finanziamento e necessario collegamento con vincolo di accessorietà al contratto di scambio

ABF Napoli, 29 Ottobre 2010, n. 1208. Est. Guizzi.


Finanziamento finalizzato all’acquisto – Collegamento del contratto di finanziamento a quello dell’acquisto – Funzionale e genetico – Inefficacia del contratto di finanziamento sino a perzionamento del contratto di scambio.



Nelle operazioni di concessione di un credito finalizzato all’acquisto di beni, il contratto di finanziamento è collegato al contratto di scambio secondo un vincolo di accessorietà. Ne discende – in via indipendente dalla regolamentazione negoziale in punto di opponibilità al finanziatore delle eccezioni attinenti allo svolgimento del rapporto di scambio – che come la risoluzione dello scambio determina senz’altro la cessazione dell’efficacia del finanziamento, così il contratto di concessione di credito, pur ritualmente concluso, resta comunque privo di efficacia fin quando il contratto di scambio non sia stato perfezionato. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


Nella specie la banca aveva già accreditato l’importo del finanziamento al fornitore del bene e a titolo di pagamento del medesimo, nel contempo addebitando al titolare, oltre la somma capitale, anche ulteriore 437 € (per non individuata causale). Nei fatti, comunque, il contratto di scambio non si era concluso: né al momento dell’addebito, né dopo.


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