Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5056 - pubb. 07/06/2011

Rapporto di finanziamento e dovere del finanziatore di verificare la consegna del bene da parte del fornitore

ABF Napoli, 11 Ottobre 2010, n. 1054. Est. Lucia Picardi.


Finanziamento finalizzato all’acquisto – Collegamento del contratto di finanziamento a quello dell’acquisto – Risoluzione del contratto di scambio per «impossibilità di adempiere del fornitore» – Conseguente risoluzione del contratto di finanziamento – Comportamento contro la buona fede dell’intermediario che ha versato le somme al fornitore senza verificare la consegna effettiva del bene all’utilizzatore – Fornitore unico destinatario della richiesta di restituzione delle somme erogate.



In caso di finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene, la risoluzione del contratto di scambio per «impossibilità di adempiere» del fornitore comporta anche la risoluzione del contratto di finanziamento. Essendo viziato da grave negligenza il comportamento del finanziatore che versa al fornitore il prezzo dello scambio (di cui al finanziamento) senza assicurarsi che nel contempo il bene sia consegnato all’acquirente, unico soggetto tenuto a restituire l’importo finanziato diviene il detto fornitore. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


Da notare che l’art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento recitava: «per qualsiasi reclamo e/o controversia inerente a forniture di ben e/o prestazioni di servizi, incluse quelle relative alla destinazione della somma ed alla consegna del bene, da parte del Convenzionato o altri Esercenti, il Richiedente … deve rivolgersi esclusivamente a questi non restando, nel frattempo, né escluso, né sospeso, l’obbligo di rimborso».


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