Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5054 - pubb. 07/06/2011

Contratto di mutuo, calcolo del piano di ammortamento e correttezza del metodo se ricompreso tra quelli più ampiamente diffusi nella prassi

ABF Milano, 01 Ottobre 2010, n. 1028. Est. Lucchini Guastalla.


Contratto di mutuo – Piano di ammortamento – Mancata indicazione, nella clausola, del metodo di ammortamento – Clausola non chiara – Legittimità del metodo concretamente adottato dall’intermediario purché si tratti di metodo diffuso nella prassi bancaria.



Se in un contratto di mutuo, la clausola dedicata al piano di ammortamento, non esplicita il metodo di calcolo adottato, la clausola non è chiara. Peraltro, se nella prassi esistono diversi metodi e l’adozione di uno di questi non violi palesemente una diversa pattuizione contrattuale, si deve ritenere legittimo e corretto il metodo di ricalcolo del piano di ammortamento adottato dall’intermediario se compreso tra quelli più ampiamente diffusi nella prassi bancaria. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


L’iter motivazionale della decisione non contiene menzione alcuna né della regola della interpretatio contra proferentem di cui all’art. 1370 c.c. e nemmeno della regola di necessaria determinatezza dei patti di cui all’art. 1346 c.c..


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