Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5051 - pubb. 07/06/2011

Il jus variandi, omessa comunicazione e inefficacia della modifica unilaterale

ABF Milano, 01 Ottobre 2010, n. 1010. Est. Bertazzoli Grabinski.


Jus variandi – Comunicazione al cliente – Prova dell’avvenuta recezione – Onere a carico della banca.



E’ onere della banca dare la prova che la comunicazione con cui essa ha esercitato il jus variandi di cui all’art. 118 TUB è stato effettivamente ricevuto dal cliente. In difetto la modificazione resta inefficace. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


Principio pacifico: senza la recezione, il jus variandi non è esercitato, ma resta mero atto interno. Nella specie, il cliente contestava le legittimità della riduzione del tasso di interesse creditore sostenendo di averne appreso l’esistenza solo in epoca successiva, durante un colloquio con il direttore della filiale. Come si vede, il discorso rimane, in questa fattispecie, del tutto al di qua del punto dato dal giustificato motivo.


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