Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 504 - pubb. 26/07/2007

Lesione all'integrità del mercato e risoluzione, obbligo restitutorio

Tribunale Lodi, 12 Gennaio 2007. Est. Casella.


Intermediazione finanziaria – Violazione delle norme di comportamento – Rimedio risolutorio come conseguenza della lesione all’integrità del mercato – Obbligo restitutorio – Sussistenza.



Alla violazione delle norme comportamentali dettate dal T.U.F. –per le quali non sia stata espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità- appare più appropriato applicare i generali principi in tema di inadempimento. Il Giudice potrà e dovrà valutare l’importanza dell’inadempimento dedotto dall’investitore, sia ai fini della condanna al risarcimento dei danni, sia ai fini della eventuale risoluzione del contratto, quando le violazioni commesse risulteranno di gravità tale da compromettere del tutto l’equilibrio del rapporto negoziale, ovvero quando, pur prescindendo dal singolo rapporto obbligatorio con l’investitore teso alla tutela del soddisfacimento del suo interesse individuale, ledono il prioritario principio della integrità del mercato. E la risoluzione, quod effectum, si risolverà, al pari della nullità, per la sua efficacia retroattiva, nell’obbligo restitutorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari



Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale


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