Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5036 - pubb. 06/06/2011

CTU, sanabilità delle nullità, comunicazione del proseguo delle operazioni e facoltà del consulente di utilizzare documenti rilevanti non posti a fondamento delle domande e delle eccezioni

Tribunale Piacenza, 26 Maggio 2011. Est. Morlini.


Procedimento civile - CTU - Nullità riguardanti l'espletamento delle operazioni del consulente - Nullità relative - Sanatoria.

CTU - Obbligo di comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni peritali - Sussistenza - Obbligo di informare le parti della prosecuzione - Insussistenza.

CTU - Documenti utilizzabili dal consulente - Documenti rilevanti dal punto di vista strettamente tecnico per la dimostrazione di fatti accessori e secondari.



Tutte le nullità riguardanti l’espletamento della CTU sono nullità relative, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., resta precluso il rilievo, e l’invalidità rimane sanata, se l’eccezione non viene sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, ovvero, nel caso del contumace, nel suo atto di costituzione; e per prima istanza o difesa successiva deve intendersi anche l’udienza di mero rinvio, nella quale il Giudice si sia limitato a differire la trattazione ad altra udienza per consentire alle parti l’esame della relazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il CTU è tenuto a comunicare l’inizio delle operazioni peritali, e non già il prosieguo delle stesse, laddove esso sia volta a volta fissato nel verbale delle operazioni, posto che incombe sulle parti l’onere di informarsi sulla prosecuzione delle attività peritali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sono comunque utilizzabili dal consulente, i documenti rilevanti dal punto di vista strettamente tecnico al fine di dimostrare fatti accessori e secondari, non direttamente posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 157 c.p.c.

Massimario, art. 195 c.p.c.

Massimario, art. 205 c.p.c.

Massimario, art. 207 c.p.c.


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