Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4913 - pubb. 01/06/2011

«Correttezza sostanziale» della prassi bancaria, giorni valuta e tempo massimo dell'operazione

ABF Milano, 10 Novembre 2010, n. 1252. Est. Antonella Sciarrone Alibrandi.


Conto corrente – Valuta addebito insoluti effetti insoluti a data scadenza – Valuta accredito importi otto giorni lavorativi dopo scadenza – Correttezza sostanziale del differente trattamento – Questione superata dagli artt. 20 e 23 d. lgs. n 11/2010.



Il problema della «correttezza sostanziale» della prassi bancaria che ferma la valuta degli addebiti per insoluti alla data scadenza  dell’effetto o della ricevuta, portando invece la valuta degli accrediti a otto giorni lavorativi dopo la scadenza, è superata dalle norme degli artt. 20 e 23 d.lgs. n. 11/2010, che fissano il tempo massimo di esecuzione dell’operazione e nel contempo dispongono la tempestività della messa a disposizione dei fondi accreditati. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


Nelle more del ricorso la banca aveva provveduto a «rettificare» le valute dell’operazione concretamente contestata. Forse per questa ragione l’Arbitro, pur ritenendo ancora ricevibile la controversia (che nel frattempo si era evidentemente trasformata in una questione astratta), ha lasciato aperto il problema della «correttezza sostanziale» della prassi bancaria anteriore al «sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento», come appunto conseguente all’entrata in vigore del citato decreto di recepimento della PSD.


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