Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 486 - pubb. 01/07/2007

Assistenza scolastica specialistica, riduzione delle ore, illegittimità

Tribunale Pescara, 26 Gennaio 2007. Est. Falco.


Assistenza scolastica specialistica a favore di alunno diversamente abile – Riduzione per esigenze di bilancio – Pregiudizio alla salute ed allo sviluppo psichico – Ricorso ex art. 700 per il ripristino del piano di assistenza – Fondatezza.



La Pubblica Amministrazione che -per esigenze di bilancio- riduca drasticamente l’orario della assistenza scolastica specialistica in precedenza prestata da un amministratore di sostegno nei confronti di una alunna minore diversamente abile dal punto di vista psichico, in misura tale da pregiudicare gravemente la salute e lo sviluppo di quest’ultima, agisce -illecitamente- nel fatto e come tale può essere costretta in via urgente ex art. 700 c.p.c. dal G.O. (che ha piena giurisdizione al riguardo) a ripristinare un idoneo piano di assistenza educativa della minore. (Gianluca Falco) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 700 c.p.c.


TRIBUNALE DI PESCARA

ORDINANZA

Il Giudice,

esaminati gli atti di causa e le contrapposte deduzioni delle parti;

osservato - nella forma sommaria esperibile nel presente procedimento cautelare - che il ricorso è ammissibile e fondato per le ragioni che seguono.

Premesso in fatto ed in sintesi che i ricorrenti hanno dedotto a sostegno della spiegata domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. di ordine ai resistenti (MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA’ e COMUNE DI PESCARA) di  assegnare in via urgente alla propria figlia minore, portatrice di handicap, una idonea assistenza scolastica per l’intero orario di frequenza scolastica che:

·               La minore (di anni 10) è affetta da un disturbo generalizzato dello sviluppo (Autismo) di grado grave, con ripercussioni sullo sviluppo linguistico-comunicativo e comportamentale.

·               La minore frequenta la Scuola Elementare “I circolo” di Montesilvano con un orario settimanale di complessive 31 ore.

·               La minore necessita - in ragione della grave patologia di cui è affetta - di una assistenza scolastica specialistica (di sostegno) a tempo pieno.

·               Una tale assistenza scolastica specialistica a tempo pieno era stata assicurata alla minore nel precedente anno scolastico 2005/2006 ed aveva permesso alla stessa di raggiungere importanti progressi sul piano comportamentale.

·               Una tale assistenza ha invece avuto una contrazione nel presente anno scolastico 2006/2007 tuttora in corso, in cui alla minore è stato garantito un “piano educativo” contrassegnato dalla assistenza di personale specialistico per sole 15 ore.

·               La sopravvenuta carenza della indispensabile assistenza continuativa ha comportato una involuzione delle manifestazioni comportamentali della minore, con grave nocumento alla salute della stessa.

·               Sussistono i presupposti d’urgenza per ottenere la condanna dei resistenti - nel primario e non comprimibile interesse alla salute della minore - al ripristino immediato del precedente piano educativo, con  assegnazione cautelare alla bambina medesima di assistente scolastico a tempo pieno per l’intero orario di frequenza scolastica.

Osservato che il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ed il COMUNE DI PESCARA - nel costituirsi in giudizio opponendosi alle avverse pretese - hanno eccepito:

·               In rito, il difetto di giurisdizione del G.O. adito, rientrando la presente controversia - a loro dire - nella giurisdizione esclusiva o comunque di legittimità del Giudice Amministrativo.

·               In rito ed in subordine, l’incompetenza del Tribunale di Pescara per essere competente ex art. 25 c.p.c. il Tribunale de L’Aquila quale Foro Erariale.

·               Nel merito, sia la impossibilità - per “esigenze di bilancio” - di assicurare alla minore (come ad altri alunni portatori di handicap frequentanti le scuole della Provincia di Pescara) una assistenza specialistica maggiore di quella contestata, sia la correttezza (nonché insindacabilità da parte del G.O.) dell’esercizio di discrezionalità tecnica in concreto effettuato dalla P.A. in ordine alla distribuzione per l’anno scolastico in corso degli amministratori di sostegno tra gli alunni portatori di handicap.

Rilevato innanzitutto che l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai resistenti è infondata in quanto:

·                 La giurisdizione si determina - com’è noto - sulla base della domanda ed, in particolare, in base al cosiddetto "petitum sostanziale".

·                 Il “petitum sostanziale” si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al Giudice, anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia in funzione della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata (cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 64 del 23/02/2001; Cass. Sez. U, Sentenza n. 10243 del 2003; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22276 del 26/11/2004; Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006 anche in motivazione Cass., Sez. Un., 11 aprile 2006 n. 8374).

·                 Nel nostro ordinamento si rinvengono a fronte di situazioni "soggettive a nucleo variabile" - in relazione alle quali si riscontra un potere discrezionale della pubblica amministrazione capace di degradare (all'esito di un giudizio di bilanciamento degli interessi coinvolti) i diritti ad interessi legittimi o di espandere questi ultimi sino ad elevarli a diritti - "posizioni soggettive a nucleo rigido", rinvenibili unicamente in presenza di quei diritti, quale quello alla salute, che - in ragione della loro dimensione costituzionale e della loro stretta inerenza a valori primari della persona - non possono essere definitivamente sacrificati o compromessi, sicché allorquando si prospettino motivi di urgenza suscettibili di esporli a pregiudizi gravi ed irreversibili, alla pubblica amministrazione manca qualsiasi potere discrezionale di incidere su detti diritti non essendo ad essa riservato se non il potere di accertare la carenza di quelle condizioni e di quei presupposti richiesti perché la pretesa avanzata dal cittadino assuma, per il concreto contesto nel quale viene fatta valere, quello spessore contenutistico suscettibile di assicurarle una tutela rafforzata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006 anche in motivazione).

·                 Infatti, in relazione al bene-salute è individuabile un "nucleo essenziale", in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della P.A. in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 01/08/2006).

·                 Il carattere di assolutezza del diritto alla salute e la sua elaborazione sul versante dei rapporti intersoggettivi hanno trovato riscontro sia nell'affermazione che esso è sovrastante alla 'amministrazione di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto indirettamente, perché, incidendo in un diritto fondamentale, la pubblica amministrazione agisce nel fatto, dal momento che, non essendo giuridicamente configurabile un suo potere in materia, esso per il diritto non provvede, ma esplica comunque e soltanto attività materiale illecita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23735 del 08/11/2006; Cass. S.U. 20 febbraio 1992, n. 2092, testualmente ripresa da Cass. S.U. 1 agosto 2006, n. 17461).

·                 Con riferimento all'aspetto ora esaminato, si è ulteriormente specificato che nelle controversie (quale quella in esame) che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute non vale, quindi, il richiamo alla posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione, la quale, invece, è priva di qualunque potere di affievolimento delle posizione soggettive valutate come assolute dall'ordinamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23735 del 08/11/2006).

·                 Di conseguenza è pacifico e consolidato il riconoscimento  di una "tutela forte" al diritto alla salute in presenza di situazioni d'urgenza e di esposizione a pericoli di danni irreparabili alla integrità fisica (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 19 febbraio 1999 n. 85 cit.; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1994 n. 8882), a fronte dei quali la pubblica amministrazione può eventualmente apprezzare soltanto i dati fattuali addotti dall'interessato, secondo i criteri della discrezionalità tecnica, che non basta ad alterare la consistenza del diritto soggettivo, giacché l'inosservanza di tali criteri nell'accertamento della concreta sussistenza di una posizione soggettiva non esprime alcun potere di supremazia, tanto da essere consueta anche nei rapporti interprivati, e da non comportare, quindi, in quelli pubblici, alcun fenomeno di affievolimento (così: Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006 anche in motivazione; Cass., Sez. Un., 2 aprile 2002 n. 4647).

·                 La P.A., in altri termini, è priva di qualunque potere, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico, di affievolire o di pregiudicare indirettamente il diritto alla salute, il quale, garantito come fondamentale dall'art. 32 della Costituzione, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23735 del 08/11/2006).

·                 Tale principio vale anche nel nuovo quadro di riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, di cui all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23735 del 08/11/2006).

·                 È superfluo sottolineare che la tutela giudiziaria del diritto alla salute può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima che l'opera pubblica sia messa in esercizio nei modi previsti, si riesca ad accertare - con riguardo alla situazione che verrà a determinarsi a seguito di detto esercizio - un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio (cfr., in una fattispecie di realizzazione di un elettrodotto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006 anche in motivazione; Cass. 27 luglio 2000 n. 9893).

·                 Va pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale- come nella specie- proponendosi a fondamento della stessa il diritto alla salute della minore e la necessità di interventi resi necessari per motivi di urgenza (al fine di scongiurare concreti pericoli di aggravamenti della malattia o di non adeguati presidi della stessa) si chieda alla pubblica amministrazione, cui si addebita il sorgere della denunziata situazione, una condotta volta a tutelare il suddetto diritto che, per trovare espresso riconoscimento nell'art. 32 Cost., si configura come diritto soggettivo perfetto non degradabile ad interesse legittimo (cfr. in questi esatti termini da ultimo Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006 anche in motivazione).

·                 L'indicato indirizzo risulta ormai essersi consolidato, essendosi più volte riconosciuto al diritto alla salute, come detto, la dimensione di diritto assoluto e primario ed essendosi conseguentemente negato - a fronte delle già individuate situazioni di urgenza - l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006 anche in motivazione; Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1998 n. 10737; Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1990 n. 12218, ed, in epoca più recente: Cass., Sez. Un., 6 luglio 2005 n. 14197; Cass., Sez. Un., 24 giugno 2005 n. 13548; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334).

Osservato a questo punto che risulta parimenti infondata l’eccezione di incompetenza funzionale ex art. 25 c.p.c. del G.O. adito in quanto:

·               Ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ., “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.  

·               Ai sensi dell'art. 6 r.d. 1611 del 1933 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), "la competenza per cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie".

·               Com’è noto, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., ha carattere funzionale e inderogabile e trova applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al "simultaneus processus" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13796 del 22/07/2004).

·               Tuttavia ai sensi dell’art. 7 r.d. 1611 del 1933 (cui rinvia l’art. 25 c.p.c.) “le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo” (I comma). “L'appello dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate” (II comma).

·               La Cassazione assolutamente prevalente ha specificato che “il richiamo posto dall'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933 a 1611 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato nei giudizi davanti ai pretori, in ordine ai quali le norme ordinarie di competenza rimangono ferme anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato, deve intendersi riferito, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. N. 51 del 18 febbraio 1998, istitutivo del giudice unico, ai giudizi davanti ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6992 del 28/03/2006; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10382 del 28/05/2004).

·               Ciò viene a desumersi dall'art. 244 del citato D.Lgs., a norma del quale quando leggi o decreti fanno riferimento a uffici o organi giudiziari soppressi, il riferimento si intende fatto agli uffici o agli organi giudiziari a cui siano state trasferite le relative competenze con la precisazione, in particolare, che, ove non sia diversamente disposto, la competenza del pretore in composizione monocratica è stata trasferita al tribunale in composizione monocratica anche in riferimento ai provvedimenti cautelari (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6992 del 28/03/2006; Cass. Cass. N. 6071/2005; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10382 del 28/05/2004).

·                Ne consegue che il cosiddetto foro erariale di cui all'arto del citato R.D. e dell'art. 25 c.p.c. viene meno in presenza della norma di chiusura sul trasferimento della competenza dal pretore al tribunale in composizione monocratica di cui al citato art. 244, avendo tale norma fatto salve, ove non sia diversamente ed esplicitamente disposto, la previgente disciplina che si riferiva alle soppresse preture (v. in tal senso: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6992 del 28/03/2006; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10382 del 28/05/2004; Cass. n. 5004 del 21 marzo 2003; in senso contrario cfr. Cass. n. 4212 del 21 marzo 2003).

·               In applicazione di siffatti principi, la Cassazione, pronunciando su regolamento di competenza sollevato d'ufficio in ordine a reclamo avverso provvedimento cautelare emesso dal tribunale in composizione monocratica, ha dichiarato la competenza del medesimo tribunale in composizione collegiale, escludendo la competenza determinata dal foro erariale (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10382 del 28/05/2004; Cass. N. 2871 del 2001).

Ritenuto quindi che nella specie:

·               Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi (innanzi ai pretori e quindi per quelli) innanzi al Tribunale in composizione monocratica appartenenti in precedenza ai pretori.

·               La competenza del pretore in composizione monocratica è stata trasferita al tribunale in composizione monocratica anche in riferimento ai provvedimenti cautelari di cui quivi è processo.

·               In forza dell’art. 7 R.D. 30 ottobre 1933 a 1611 la competenza del G.O adito (nella specie radicata secondo i criteri generali- quivi no contestati- di cui all’art. 20 c.p.c.) non subisce la attrazione di cui all’art. 25 c.p.c.

Passando a questo punto al merito della controversia, la pretesa della ricorrente risulta- dalla delibazione sommaria esperibile nella presente fase cautelare- fondata in quanto dalla considerazione comparata della documentazione acquisita in atti e dei già ampiamente richiamati principi in materia di tutela del (“non affievolibile”) diritto alla salute deve osservarsi in sintesi che:

·               La minore è affetta da un grave disturbo generalizzato dello sviluppo (Autismo), con ripercussioni sullo sviluppo linguistico-comunicativo e comportamentale (cfr. la documentazione in atti).

·               Di conseguenza, la minore necessita di una assistenza scolastica specialistica il più possibile continuativa, che le consenta di “filtrare” in modo scientificamente corretto l’approccio ed il rapporto con la scuola, con i compagni, con i docenti, di frequentare in modo proficuo le lezioni scolastiche e di neutralizzare le aggressività caratteriali di sovente manifestate.

·               La conferma di tale rilievo (invero pacifico tra tutte le parti del processo oltre che notorio ex art. 115 c.p.c.) è nel fatto che la minore- nel corso del precedente anno scolastico 2005/2006 in cui ha avuto una copertura assistenziale di 38 ore settimanali pari all’intero orario di scuola (cfr. il doc. 8 del fascicolo “attoreo”)- aveva correlativamente manifestato notevoli progressi nelle relazioni con i terzi, nel mangiare, nel soddisfare i suoi bisogni primari, accettando altresì il contatto fisico dell’adulto e dei compagni”, “semplici regole date dall’adulto e dai compagni” nonchè “la gestione dei suoi comportamenti da parte dell’adulto” (cfr. i doc. 6 e 7 del fascicolo attoreo relativi alle schede di valutazione redatte dalla equipe pedagogica).

·               Al contrario, il piano educativo adottato nel presente anno scolastico 2006/2007 è risultato connotato da una notevole ed improvvisa contrazione dell’assistenza scolastica specialistica della minore, assistenza scesa dalle precedenti 38 ore settimanali alle attuali 15 ore settimanali (cfr. la documentazione in atti).

·               Il perentorio assunto delle resistenti di “impossibilità” di elargizione alla minore in esame (certamente affetta da una patologia psichico-comportamentale grave e notoriamente suscettibile di aggravamento in dipendenza di contesti ambientali non adeguati) di una assistenza scolastica specialistica maggiore di quella quivi contestata ed in ragione di asserite esigenze di bilancio e carenze di personale, da un lato non giustifica la (incontestabile) compressione del diritto alla salute ed alla istruzione che la minore ha subito (senza preavviso) nell’anno scolastico in corso e dall’altro e nel contempo appare “tradire” (per l’effetto di indebita compressione dei diritti primari della alunna che ne è scaturito) una “irragionevolezza” dell’esercizio della discrezionalità tecnica (“spesa” per l’organizzazione dell’anno scolastico in corso) motivato sulla base di sopravvenute esigenze di “numeri e di bilancio” ma senza su un previo attento accertamento  e ponderazione (di cui infatti la P.A. resistente non ha fornito né allegazione né prova) delle immediate ricadute negative che quella scelta  avrebbe avuto sulle concrete condizioni di salute della minore.

·               La imprescindibilità di una previa e dettagliata considerazione “individualizzante  (di cui- come detto- non vi è allegazione e prova alcuna) della posizione di accentuato disagio della minore nella scuola (e della conseguente intensa assistenza specialistica che le sarebbe dovuta essere garantita) è comprovata dalle stesse dichiarazioni testimoniali scritte dei docenti e dei genitori di altri alunni, allegate dai resistenti, circa recentissimi, abituali e persistenti comportamenti aggressivi  della minore all’interno dell’ambiente scolastico, espressamente descritti come “difficilmente contenibili” ed “imprevedibili” nonché potenzialmente molto pericolosi per la incolumità della bambina stessa e di terzi (cfr. le dichiarazioni degli insegnanti sottoscritte in data 19.1.2007 ed in data 20.1.2007  in ordine a siffatti abituali comportamenti costituiti dal “correre verso la porta anti-panico, dal cercare di lanciarsi per le scale, dal battere ripetutamente contro i vetri delle finestre, dallo scagliarsi violentemente contro gli arredi dell’atrio urlando e manifestando disagio […]”;  cfr. le dichiarazioni degli insegnanti relative all’episodio di aggressività del 2.10.06; cfr. le dichiarazioni sottoscritte in data 19.1.2007 dai genitori degli altri alunni per cui la mancanza di assistenza continuativa della minore comporta durante le “ore scoperte” dalla assistenza “un grave disagio” alla minore, agli altri alunni ed alla serenità dell’ambiente scolastico).

·                È noto peraltro che il servizio reso dall’insegnante di sostegno deve essere garantito ex lege con modalità idonee a realizzare la sua finalità che è quella di favorire lo sviluppo della personalità del minore diversamente abile che frequenti la scuola materna e di prepararlo proficuamente alla scuola dell’obbligo (cfr. l’art. 99 del D.lgs. n. 297/1994).

·               È parimenti noto che la legge garantisce al portatore di handicap (tra l’altro) “il diritto alla piena integrazione nella scuola”, “al raggiungimento della massima autonomia possibile”, “al recupero funzionale e sociale”, “allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (cfr. in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13 la legge n. 104/1992: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”).

·               Né ha rilievo l’argomento difensivo del Ministero dell’Istruzione per cui, in considerazione del vincolo costituito dalla dotazione organica di insegnanti di sostegno “fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti” (cfr. l’art. 40 comma III, L. n. 449/97) sulla cui base si determina il numero di posti di sostegno assegnati ai singoli istituti scolastici, nonché della presenza nella scuola interessata di altri minori diversamente abili (di cui attualmente quattro in più rispetto all’anno passato), non sarebbe possibile assegnare alla minore in questione una assistenza specialistica maggiore di quella attuale.

·               Infatti, è la stessa legge (cfr. l’art. 40 comma I L. n. 449/1997) che, al fine di assicurare “l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell’handicap” consente alle autorità scolastiche di far “ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’art. 21 […] della legge 15 marzo 1997 n. 59”,  e prevede altresì “la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3°, in presenza di handicap (come nella specie) particolarmente gravi”.

·               Il tutto, al fine della predisposizione ed attuazione di “progetti riabilitativi, educativi e di socializzazione individualizzanti” nell’interesse del portatore di handicap (cfr. in tale senso l’art. 13 [Integrazione scolastica] della legge n. 104/92 citata).

·               È quindi evidente che la sopravvenuta carenza della necessaria assistenza continuativa- pur motivata da (verosimili) esigenze  di bilancio e dalla consequenziale indisponibilità di ulteriore personale-  e la conseguente e necessitata contrazione della frequenza scolastica alle sole prime ore della settimana (per un totale di 12/15 ore settimanali) su cui i genitori della minore hanno dovuto optare in ragione del sopravvenuto difetto di assistenza continuativa della minore, si è in concreto direttamente riverberata sulla persona della minore, compromettendone (circostanza notoria oltre che nella specie non specificamente contestata dai resistenti) in modo indebito il fecondo percorso di “recupero” psicologico in atto (lesione del diritto alla salute: cfr. il doc. 2 del fascicolo attoreo relativo alla riscontrata involuzione comportamentale della bambina) nonché l’aspettativa di regolare ed assidua frequentazione in idoneo (“assistito”) ambiente scolastico (lesione de diritto alla scuola ed all’istruzione.

Ritenuto pertanto ed in conclusione- all’esito della delibazione sommaria esperibile nel presente procedimento cautelare- che:

·               Il sostegno scolastico attualmente assicurato alla minore appare (fumus boni iuris) connotato da modalità non adeguate alla realizzazione di una idonea e piena integrazione scolastica e dello sviluppo della salute della stessa, secondo un piano educativo “individualizzante”.

·               L’assistenza ed integrazione scolastica attuali appaiono di conseguenza seriamente lesivi (periculum in mora) del diritto primario della minore alla salute ed alla istruzione scolastica.

·               La indebita compressione di tali diritti fondamentali della minore risulta allo stato direttamente e colpevolmente  imputabile alla P.A. (fumus boni iuris) la cui organizzazione dell’anno scolastico in corso appare- per il solo fatto di  avere comportato una sì grave lesione di siffatti diritti primari senza alcuna prova di idonea ponderazione delle (necessariamente diverse) esigenze dei diversi alunni diversamente abili- di per sé illecita.

Ritenuto quindi che il ricorso merita accoglimento e che la statuizione sulle spese della presente procedura deve essere necessariamente demandata all’instaurando giudizio di merito risarcitorio (cui deve essere parimenti demandato ogni ulteriore approfondimento della vicenda) espressamente preannunziato dai ricorrenti e rispetto al quale- quindi il presente provvedimento interinale ha natura meramente anticipatoria.

P.Q.M.

Rigetta le eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale adito sollevate dai resistenti.

Ordina ai resistenti di assegnare alla minore  XXXXXXXXXXX un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica della stessa per l’anno scolastico in corso presso l’istituto scolastico XXXXXXXX di XXXXXXX

Fissa in giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza il termine per l’inizio del giudizio di merito.

Spese al definitivo.

Pescara, 26.1.2007

Il Giudice Dott. Gianluca Falco


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