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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 474 - pubb. 01/07/2007.

Concordato fallimentare, poteri del Giudice delegato e sospensione della liquidazione.


Tribunale di Mantova, 20 Febbraio 2007. Est. Bernardi.

Concordato fallimentare – Disciplina di cui al d. lgs. n. 5/06 – Controllo preliminare del Giudice delegato – Ambito.

Concordato fallimentare – Disciplina di cui al d. lgs. n. 5/06 – Sospensione della liquidazione – Ammissibilità.


Nel procedimento di concordato fallimentare regolato dalle disposizioni di cui al d. lgs. n. 5/06 ove manchi la suddivisione dei creditori in classi è preclusa al Giudice delegato ogni valutazione in ordine alla convenienza della proposta e, in ogni caso, allo stesso non è consentito svolgere alcuna considerazione in ordine alla adeguatezza delle garanzie offerte, atteso che la loro indicazione non costituisce più un requisito di ammissibilità della proposta concordataria; al Giudice delegato è invece consentito, oltre al controllo di legittimità, quello volto a verificare la completezza delle informazioni fornite dal Curatore onde consentire ai creditori una consapevole espressione del loro voto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel concordato fallimentare la sospensione della liquidazione dell’attivo deve ritenersi ora disciplinata dall’art. 108 l.f. novellato e, fra gli interessati di cui fa cenno tale norma, va annoverato anche il soggetto proponente il concordato, potendo la prosecuzione dell’attività di liquidazione contrastare se non pregiudicare gli obiettivi avuti di mira con la proposta, sicché l’istanza può trovare accoglimento ove sussistano gravi motivi da valutarsi anche con riguardo all’interesse del proponente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

Tribunale di Mantova

Sezione Seconda Civile

Il Giudice Delegato,

letta la proposta di concordato presentata il 30-1-2007 quale assuntore dalla società S.I.GE.F. s.p.a. in relazione al fallimento Belleli Holding Industriale s.p.a. (n. 29/96);

esaminati i pareri del Curatore dott. *** e del Comitato dei Creditori;

considerato che, in virtù di quanto disposto dall’art. 150 d. lgs. 5/06, alla proposta in questione debbono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 124 e segg. l.f. nel testo novellato dal menzionato decreto legislativo;

rilevato che l’istanza proviene da un terzo da ritenersi legittimato ex art. 124 I co. l.f. il quale ha limitato i propri impegni come consentitogli dall’ultimo comma di tale norma;

osservato che, alla stregua delle nuove disposizioni e mancando la suddivisione dei creditori in classi, è preclusa al G.D. ogni valutazione in ordine alla convenienza della proposta;

rilevato inoltre che al G.D. non è consentito svolgere alcuna considerazione in ordine alla adeguatezza delle garanzie offerte atteso che la loro indicazione non costituisce più un requisito di ammissibilità della proposta concordataria;

considerato pertanto che in ordine alla convenienza della proposta ed alla natura e serietà delle garanzie sono chiamati a pronunciarsi, nei rispettivi ambiti, il Curatore, il Comitato dei Creditori nonché i singoli creditori in sede di espressione del voto;

rilevato che sia il Curatore che il Comitato dei Creditori hanno espresso parere favorevole e che, in particolare, il dr. *** ha fornito adeguate informazioni in ordine sia alla fattibilità e convenienza della proposta che ai presumibili risultati della liquidazione, indicazioni sulla cui completezza deve ritenersi per contro esercitabile  il vaglio preventivo da parte del Giudice (in aggiunta a quello di legittimità: cfr. artt. 25 e 124 l.f.) onde consentire ai creditori una consapevole espressione del loro voto;

ritenuto, quanto alla istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo formulata dal proponente, che è venuta meno la disposizione contenuta nell’originario comma terzo dell’art. 125 l.f.;

considerato che l’art. 150 del d. lgs. 5/06 stabilisce che le procedure di concordato fallimentare già pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto sono definite secondo la legge anteriore sicché quelle presentate in un momento successivo vengono disciplinate dal d. lgs. 5/06 che regola in via generale il potere di sospensione della liquidazione da parte del G.D. all’art. 108 l.f.;

ritenuto che fra gli altri interessati cui l’art. 108 l.f. fa cenno va annoverato anche il soggetto proponente il concordato potendo la prosecuzione dell’attività di liquidazione contrastare se non pregiudicare gli obiettivi in vista dei quali egli si è indotto a formulare l’istanza ex art. 124 l.f.;

osservato che l’unico cespite della massa ancora da liquidare è costituito da una partecipazione societaria di minoranza;

considerato che la presentazione della domanda di concordato fallimentare costituisce giustificata ragione per disporre la sospensione della liquidazione e che, quanto al profilo della gravità dei motivi, deve ritenersi che l’esito negativo dei ripetuti tentativi di vendita della partecipazione azionaria renda opportuno adottare tale misura onde evitarne l’alienazione ad un prezzo che rischia di essere vile con assai modesto vantaggio per la massa laddove invece l’assuntore potrebbe avere un proprio interesse ad entrare nella compagine della società le cui azioni gli verranno cedute in seguito all’omologazione;

considerato pertanto che va disposta la sospensione della liquidazione dell’attivo precisandosi peraltro che nessuna conseguenza dall’adozione di tale misura può riverberarsi sul corso delle azioni giudiziali e sull’attività di recupero dei crediti salvo tener conto di eventuali osservazioni del proponente il concordato ove vengano formulate, nelle more del giudizio di omologazione, richieste di definizione transattiva dei giudizi pendenti;

P.T.M.

ordina che a cura del Curatore si provveda alla immediata comunicazione della proposta, dei pareri e del presente decreto a tutti i creditori ammessi al passivo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, in difetto al riguardo di tassativa prescrizione normativa, con altro mezzo anche telematico purché tale da consentire la prova dell’effettivo invio (cfr. artt. 26, 41 l.f.) e lo autorizza a divulgare tali atti sul sito internet tribunaledimantova.net, documenti che sono peraltro consultabili dai creditori presso la Cancelleria fallimentare;

dispone la sospensione della liquidazione dell’attivo nei limiti sopra precisati;

ordina che le dichiarazioni di voto debbano pervenire in Cancelleria entro le ore 13,00 del giorno 22-3-2007.

Mantova, li 20-2-2007.

Il Giudice Delegato dott. Mauro Bernardi