Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4716 - pubb. 25/05/2011

Blocco dell'operatività del conto a seguito di protesto di assegno e dovere di informazione del cliente

ABF Roma, 10 Novembre 2010, n. 1312. Est. De Carolis.


Conto corrente – Blocco (parziale) dell’operatività – Senza tempestiva comunicazione al cliente – Allegazione del blocco in protesto di assegno tratto da cointestatario – Comportamento della banca non conforme ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto – Responsabilità.



Tiene un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede la banca che blocca l’operatività di un conto senza informare il cliente in via tempestiva e specifica, in ragione della circostanza dell’avvenuto protesto di un assegno bancario tratto da un cointestatario. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


Così come nel caso di cui alla decisione n. 1278, l’Arbitro ha ritenuto di non liquidare nessun danno: per mancato raggiungimento della prova, quanto al profilo patrimoniale; per non risarcibilità, quanto a quello esistenziale. Da rimarcare è, per la verità, la singolarità del passaggio motivazionale in cui la decisione afferma che la «ricorrente non ha indicato in modo circostanziato quali siano state in concreto le limitazioni subite a seguito del “blocco”»: ché la stessa viene a revocare in dubbio, all’evidenza, la stessa sussistenza, in concreto, di una fattispecie di «blocco» (blocco che, peraltro, la banca non negava, circoscrivendolo peraltro – se ben si intende – alla utilizzabilità degli assegni). 


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