Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4714 - pubb. 25/05/2011

Una commissione «utilizzo extrafido» e deficit di chiarezza informativa e trasparenza

ABF Napoli, 15 Novembre 2010, n. 1316. Est. Manzione.


Conto corrente – Commissione «utilizzo extrafido» – Prevista non nelle condizioni generali di contratto – Ma solo nel documento di sintesi – Con indicazione solo generica – Deficit di chiarezza informativa e trasparenza – Onerosità dell’onere praticato rispetto alla modestia dello sconfinamento – Non debenza.



Una commissione «utilizzo extrafido», prevista non dalle condizioni generali di contratto, ma solo nel documento di sintesi e in termini generici (limitate all’entità del peso, senza specifica previsione dei presupposti e delle modalità di applicazione) comporta un sicuro deficit di chiarezza informativa e trasparenza. Considerata anche l’elevatezza del peso economico imposto rispetto alla modestia dello sconfinamento, la somma addebitata dalla banca non è dovuta. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


La decisione (che ritiene di qualificare la clausola esaminata come una «penale per il passaggio a debito) non chiarisce, per la verità, se il deficit informativo e lo squilibrio patrimoniale debbano essere considerati in sommatoria o anche uti singuli. In ogni caso, la commissione preteva montava a 40 € al trimestre: a fronte di un debito «sempre modestissimo, nell’ordine di qualche decina di euro».


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