Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4713 - pubb. 25/05/2011

Conseguenze dell'accettazione del «sistema di sicurezza Token» e responsabilità della Banca per la parte eccedente l'importo massimo pattuito

ABF Milano, 18 Novembre 2010, n. 1325. Est. Santoro.


Conto corrente – Servizio di internet banking – Uso illegittimo da parte di terzi – Clausola contrattuale contraddittoria in punto di limite massimo di singola operazione – Responsabilità del cliente, che non aveva accettato il «sistema di sicurezza Token», sino al limite minore di operatività – Responsabilità della banca per la parte residua.



Il cliente, che non ha accettato il «sistema di sicurezza Token», subisce le conseguenze dell’uso illegittimo fa parte di terzi. Tuttavia, se l’operazione disconosciuta è superiore all’importo massimo consentito, per la parte eccedete il limite risponde la banca. Nel caso in cui la clausola contrattuale preveda più e contraddittori importi massimi, la regola dell’art. 1370 impone di ritenere che, nella specie, prevalga quello per la minore somma.  (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


Nella specie, le clausole contrattuali prevedevano la possibilità dieffettuare pagamenti entro il massimo mensile di 200 euro, ma non richiamavano l’attenzione sulla circostanza della possibilità di impartire disposizioni per un importo giornaliero massimo fino a euro 999.999,00, limite indubbiamente assai più rischioso in punto di intromissioni fraudolenti nel sistema. L’Arbitro ricorre alla norma dell’art. 1370 per interpretare queste clausole contrattuali contraddittorie secondo la dinamica concreta dell’evento: delle medesimo fornendo, dunque, una ricostruzione mobile e relativa. Simile modo di procedere può trovare conforto – si nota – nel disposto dell’attuale art. 127, comma 2, TUB. Molto veloce, per altro verso, è il passaggio motivazionale relativo alla mancata «accettazione», da parte del cliente, del «sistema di sicurezza Token»: in effetti, se la mancata presenza di questo sistema comporta automaticamente il collocarsi del rischio in capo al cliente, non si riesce a intendere il senso specifico di lasciare a quest’ultimo la facoltà di respingerlo ovvero pure di accoglierlo; e questo tanto meno se il cliente medesimo risulta non edotto del valore essenziale di detto sistema. 


Il testo integrale


 


Testo Integrale