Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4706 - pubb. 24/05/2011

Commissione di massimo scoperto e usura nella normativa anteriore alla l. n. 2/2009

ABF Napoli, 24 Novembre 2010, n. 1363. Est. Rocco di Torrepadula.


Usura – Commissione di massimo scoperto per fatto in toto anteriore alla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Esclusione.



Nella normativa anteriore alla legge 28 gennaio 2009, n. 2 la commissione di massimo scoperto rimaneva estranea alla definizione delle fattispecie usurarie: le «istruzioni della Banca d’Italia erano chiare nell’affermare che non dovevano essere conteggiate». La contraria soluzione adottata dalla Corte di Cassazione «non è condivisibile» perché «si basa su di un assunto indimostrato». (Studio Dolmetta, Salomone, Schilirò – Daniela Maddalone) (riproduzione riservata)


Il fatto
Questa decisione dell’Arbitro è ribadita da quella n. 1364, stessi Collegio data ed estensore, con provvedimento dal tenore identico. In relazione all’orientamento del Supremo Collegio, criticato dall’Arbitro, vengono citate Cass., 19 febbraio 2010, n. 12028 e Cass., 22 luglio 2010, n. 28743. Il testo del comma 4 dell’art. 644 c.p., anteriore come posteriore alla legge n. 2/2009, recita: «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, collegate alla erogazione del credito».


Il testo integrale


 


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