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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4701 - pubb. 24/05/2011

Mancato invio al cliente dell'avviso di segnalazione alla centrale rischi e responsabilità della Banca

ABF Napoli, 01 Dicembre 2010, n. 1389. Est. Guizzi.


Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Mancato pagamento di un debito – Sufficienza.

Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Preventivo avviso della segnalazione al cliente – Insufficienza, per sé, ai fini risarcitori.



Un debito non onorato costituisce sicuramente presupposto per procedere legittimamente alla segnalazione a sofferenza. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò - Sara Belotti) (riproduzione riservata)

In presenza del presupposto sostanziale per procedere alla segnalazione, il semplice mancato invio dell’avviso non basta per fondare una responsabilità risarcitoria della banca nei confronti del cliente segnalato, là dove il cliente non sia in grado ragionevolmente di dimostrare che, in presenza dell’avviso, avrebbe provveduto a eseguire la prestazione, il cui inadempimento dà titolo per censirne il nominativo. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò - Sara Belotti) (riproduzione riservata)


Il fatto
Dal contesto del provvedimento non si evince se il cliente, di cui alla segnalazione, fosse in una qualche misura insolvente o comunque versasse in condizioni di forte difficoltà economica. Si è preferito non procedere alla massimazione dell’ulteriore questione, come relativa all’«omesso pagamento degli assegni circolari», perché non si è riuscito a comprendere i contorni reali della relativa vicenda.


Il testo integrale


 


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