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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4455 - pubb. 16/05/2011.

Decorrenza del termine per la presentazione delle domande tardive


Tribunale di Udine, 09 Maggio 2011. Rel. Pellizzoni.

Fallimento - Domande tardive - Termine di presentazione - Decorrenza dal venir meno della causa non imputabile che ha impedito la presentazione della domanda.

Fallimento - Domande tardive - Crediti sorti durante la procedura - Decorrenza del termine per la presentazione della domanda.

Fallimento - Domanda tardiva dell'Agenzia delle entrate - Liquidazione dell'imposta basata sulla dichiarazione presentata dal curatore - Decorrenza del termine per la presentazione della domanda - Presentazione della dichiarazione dei redditi.


Il termine ultimo di dodici (o diciotto) mesi per la presentazione delle domande tardive non deve necessariamente decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ma può anche decorrere - in determinate ipotesi - dalla data in cui viene meno la causa non imputabile, che ha determinato l'impedimento alla presentazione della domanda tempestiva. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

Per i crediti che sono sorti solo durante la procedura fallimentare o comunque che potevano essere fatti valere solo in corso di procedura, dopo il decorso del termine di cui all'art 101, quarto comma, il termine di dodici o di diciotto mesi per la presentazione della domanda non può che iniziare a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto alla pretesa creditoria o è venuta meno la causa che impediva la presentazione della domanda. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

Il termine di dodici mesi per il deposito della domanda tardiva, avente ad oggetto il credito che sia conseguenza della liquidazione operata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del dpr. n. 600/73 della dichiarazione modello 770 (se presentata in corso di procedura dallo stesso curatore, successivamente al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), inizia a decorrere dalla data in cui il curatore presenta la dichiarazione dei redditi, atteso che è da quel momento che l'Agenzia delle Entrate è posta in grado di verificare la dichiarazione ed eventualmente rettificarla in sede di liquidazione, ai sensi del richiamato art. 36 bis del dpr. n. 600/73. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

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Massimario, art. 101 l. fall.


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