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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4453p - pubb. 01/07/2007.

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Tribunale di Udine, 09 Maggio 2011. .

Concordato preventivo - Giudizio di ammissibilità - Fattibilità del piano attestata dal professionista a idoneità sotto il profilo della logicità, coerenza completezza e congruenza - Potere del tribunale di valutazione nel merito del piano - Esclusione.


Il giudizio di ammissibilità del concordato preventivo va effettuato in relazione alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti prospettato dalla società ricorrente, non avendo il tribunale alcun potere di addivenire ad una valutazione nel merito dell'adeguatezza e della convenienza dello stesso per i creditori, ove il giudizio di fattibilità del piano effettuato dall'esperto appaia idoneo - sotto il profilo della logicità, coerenza, completezza e congruenza - ad assicurare una corretta informazione dei creditori, non riproducendo in maniera generica e acritica le previsioni del piano di ristrutturazione, ma vagliandole sotto il profilo fattuale e logico. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)