Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3714 - pubb. 18/04/2011

Estinzione della società dalla cancellazione dal registro imprese ed applicazione dell'articolo 2495, comma 2, c.c. alle cancellazioni precedenti alla sua entrata in vigore

Tribunale Piacenza, 14 Aprile 2011. Est. Morlini.


Società - Cancellazione ed estinzione - Iscrizione nel registro delle imprese - Esaurimento del procedimento di liquidazione - Irrilevanza - Persistenza di debiti e crediti sociali - Irrilevanza applicazione della norma di cui all'articolo 2495 c.c. alle cancellazioni avvenute prima della sua entrata in vigore - Modalità.



L’art. 2495, comma 2, c.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 6/2003 ed in vigore dal 1 gennaio 2004 sostituendo il previgente art. 2456 c.c., sancisce l’estinzione della società al momento dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, indipendentemente dall’esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali: trattasi di norma innovativa e non interpretativa, che vale quindi solo per l’avvenire, ma, con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1 gennaio 2004, è da tale data che deve comunque ritenersi avvenuta l’estinzione della società. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Estinzione e fusione di società

Registro delle imprese


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