Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 370 - pubb. 01/01/2007

Fallimento e obbligo di consegna della corrispondenza

Tribunale Brescia, 20 Giugno 2006. Est. Canali.


Fallimento – Corrispondenza diretta alla società fallita – Obbligo di consegna al curatore – Mancata previsione di sanzione – Questione di incostituzionalità – Rilevanza.



E’ ammissibile e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge fallimentare, così come modificato, con effetto dal 16 gennaio 2006, dall’art. 45 del d. lgs. n. 5/2006, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione per gli amministratori della società fallita che non ottemperino all’obbligo di consegnare al curatore fallimentare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento.


 


n. 6337/2006 R.G.

(omissis)

a scioglimento della riserva, visti ed esaminati gli atti, rileva quanto segue:

1) In fatto.

Con ricorso ex art. 700 cpc, depositato in data 17.3.2006, il curatore del fallimento P. S.r.l. adiva in via d’urgenza il Tribunale di Brescia chiedendo che venisse ordinato alle Poste Italiane s.p.a. “di consegnare immediatamente al curatore ricorrente tutta la corrispondenza che fosse giacente o pervenisse o fosse indirizzata a nome della fallita P. S.r.l., con sede in **.

A sostegno di tale richiesta il curatore rilevava che la resistente aveva interpretato erroneamente l’art. 48 l.f., così come modificato con decorrenza 16.1.2006 dall’art. 45 del d.lgs. 9.1.2006 n. 5.

A detta del fallimento ricorrente, infatti, l’interpretazione della società Poste Italiane eccedeva i limiti della norma in questione, la quale “non prevede affatto che la corrispondenza di società fallita debba essere consegnata esclusivamente all’amministratore o al liquidatore della stessa”, in quanto “una società o ente, persona giuridica, non ha certo rapporti personali che possano rimanere celati al curatore”.

La società convenuta si costituiva in giudizio e rilevava che la nuova formulazione dell’art. 48 l.f., applicabile alla procedura de qua, dal momento che il fallimento era stato dichiarato con sentenza del 4.2.2006, impone di non recapitare più la corrispondenza al curatore fallimentare, bensì di consegnarla al fallito o all’amministratore – per il caso di fallimento di società – sui quali incombe l’onere di consegnare al curatore la sola corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

Il giudice designato, con ordinanza 15.4.2006, respingeva il ricorso, rilevando che il nuovo art. 48 l.f. dispone che la corrispondenza deve essere recapitata al destinatario, già dichiarato fallito, senza che sia possibile operare alcuna diversificazione tra l’imprenditore individuale e quello collettivo.

Il giudice designato osservava che la norma in questione, pur discutibile sotto il profilo dell’opportunità, non poteva essere ritenuta in contrasto con le norme costituzionali invocate dal curatore.

Avverso detto provvedimento proponeva tempestivo reclamo il curatore, osservando che l’art. 48 l.f. fa riferimento solamente alla corrispondenza del fallito persona fisica e alla corrispondenza indirizzata alla società; che, pertanto, la corrispondenza della società fallita deve continuare ad essere consegnata al curatore; che, ove la norma non potesse essere interpretata nel senso auspicato dal curatore, l’art. 48 l.f. risulta in contrasto con gli articoli 3, 24, 41, 76 e 97 della Carta Costituzionale.

La società Poste Italiane Spa si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del reclamo.

All’udienza del 25.5.2006 il Tribunale si riservava la decisione.

2) In diritto.

La società P. S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del 4.2.2006, sicché la procedura concorsuale apertasi in seguito a detta sentenza risulta disciplinata dall’art. 48 l.f., così come modificato dall’art. 45 del d.lgs. 9.1.2006 n. 5.

Il vecchio articolo 48 l.f. disponeva che la corrispondenza inviata al fallito dovesse essere consegnata al curatore e che questi avesse diritto di trattenere quella riguardante gli interessi patrimoniali della ditta o della società.

Il nuovo articolo 48 l.f. si limita a prevedere che l’imprenditore fallito o gli amministratori della società fallita debbano consegnare al curatore tutta la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

Il curatore del fallimento reclamante ha sostenuto che la norma in questione avrebbe consentito agli amministratori di continuare a ricevere, anche dopo la dichiarazione di fallimento, solamente la corrispondenza personale agli stessi indirizzata.

Di conseguenza, secondo l’interpretazione proposta dalla curatela, la corrispondenza indirizzata alla società avrebbe dovuto essere consegnata al curatore.

La tesi proposta dalla procedura fallimentare non può essere condivisa.

Difatti, come già osservato dal giudice di prima istanza, l’art. 15 della Carta Costituzionale afferma l’inviolabilità e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione e prevede che il diritto possa essere limitato solamente nei casi previsti dalla legge.

L’art. 48 l.f. non attribuisce al curatore, come invece disponeva la vecchia norma, il diritto di ricevere la corrispondenza indirizzata alla società fallita.

In assenza di una norma di legge che consenta al curatore di ricevere la corrispondenza indirizzata alla società fallita, la tesi proposta dalla reclamante non può trovare accoglimento, volta che, per ritenere che la corrispondenza della società fallita debba essere consegnata al curatore, non è sufficiente rilevare che l’art. 48 l.f. non attribuisce all’imprenditore collettivo il diritto di vedersi recapitare la propria corrispondenza, ma occorre, piuttosto, dimostrare la sussistenza di una norma che consenta al curatore, in deroga a quanto disposto dall’art. 15 Cost., di appropriarsi della corrispondenza altrui.

D’altra parte, e contrariamente a quanto ritenuto dal curatore, il Tribunale ritiene che l’art. 48 l.f. attribuisca espressamente al soggetto fallito, sia esso persona fisica o società, il diritto di vedersi recapitare la propria corrispondenza. L’art. 48 l.f., infatti, come si evince anche dalla rubrica, è volto a stabilire a chi debba essere consegnata la corrispondenza indirizzata al fallito.

E’ pertanto evidente che la norma in questione non trova alcuna applicazione con riferimento alla corrispondenza inviata all’amministratore della società fallita, in quanto questi, non essendo stato dichiarato fallito, è soggetto estraneo alla norma in questione.

L’amministratore, anche dopo la dichiarazione di fallimento della società da lui amministrata, continuerà a ricevere la corrispondenza indirizzatagli non in forza dell’art. 48 l.f., ma in quanto soggetto estraneo alla procedura fallimentare. Ed inoltre, anche sotto la previgente normativa il curatore non aveva alcun diritto di ricevere la corrispondenza diretta al soggetto persona fisica che era amministratore della società fallita, atteso che l’art. 48 l.f. conferiva al curatore il diritto di ricevere la corrispondenza indirizzata alla società fallita e non la corrispondenza personale della persona fisica che amministrava detta società. In conclusione, si deve ritenere che l’art. 48 l.f., nella formulazione vigente, imponga alla società Poste Italiane Spa di continuare a recapitare agli amministratori della società fallita la corrispondenza recante quale destinatario la società stessa.

Ciò posto, è evidente che la questione di costituzionalità proposta dal reclamante è ammissibile, volta che l’art. 48 l.f. nuovo testo, così come interpretato da questo Giudice, non consente di accogliere la domanda della curatela.

Venendo ora a verificare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta all’attenzione del Collegio, sembra opportuno mettere l’attenzione sugli artt. 24, 111 e 3 della Costituzione.

Il nuovo articolo 48 l.f. prevede l’obbligo per l’imprenditore fallito e per gli amministratori e/o liquidatori di società dichiarate fallite di consegnare al curatore “la propria corrispondenza di ogni genere riguardante i rapporti compresi nel fallimento”.

L’art. 142 l.f. (in vigore dal 16.7.2006) stabilisce che il fallito persona fisica possa ottenere l’esdebitazione a condizione che “non abbia violato le disposizioni di cui all’art. 48 l.f.”.

Il rispetto del dovere di consegnare al curatore la corrispondenza commerciale è, quindi, un onere che il fallito persona fisica deve sopportare per poter ottenere l’esdebitazione.

Per quanto riguarda l’obbligo dell’amministratore di consegnare al curatore la corrispondenza ricevuta, va rilevato che il legislatore non ha sanzionato in alcun modo l’eventuale violazione di detto dovere.

Si deve quindi affermare che, quantomeno con riferimento al fallimento di società, l’art. 48 l.f. contenga una disposizione normativa che impone un obbligo di consegna sfornito di sanzione.

Ciò posto, va ricordato che, secondo l’ordinamento processuale vigente, il fallimento è, per opinione consolidata, un processo esecutivo concorsuale volto alla soddisfazione dei creditori ammessi alla stato passivo.

I creditori concorsuali, così come ogni altro soggetto che sia parte di un processo, hanno diritto che il processo si svolga “nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale” (art. 111 Cost. comma 2).

L’art. 48 l.f., non prevedendo alcuna sanzione a carico del legale rappresentante di società fallita che decida di non rispettare la norma, consente di fatto agli amministratori di non consegnare al curatore la corrispondenza della società.

Di conseguenza, gli amministratori possono occultare agli organi della procedura informazioni utili per l’individuazione dei beni sottoposti ad esecuzione concorsuale e, così facendo, nuocere ai creditori concorsuali senza che questi possano in alcun modo trovare adeguata tutela nel processo.

L’art. 48 l.f., a parere di questo Tribunale, si pone così in contrasto con l’art. 111 Cost. comma 2.

La norma fallimentare pare, inoltre, violare anche il precetto posto dall’art. 24 Cost., volta che la tutela dei diritti dei creditori concorsuali è subordinata alla volontà del soggetto passivo della procedura esecutiva concorsuale.

Ed invero, benché con la dichiarazione di fallimento il curatore subentri nell’amministrazione del patrimonio del fallito e benché non si possa negare l’appartenenza della corrispondenza (riguardante i rapporti patrimoniali) al patrimonio separato fallimentare, è lasciata all’amministratore di società di decidere se provvedere o meno a consegnare al curatore la corrispondenza commerciale, senza prevedere alcuna sanzione a carico dell’amministratore che decida di sottrarre uno o più beni alla procedura esecutiva concorsuale.

L’art. 48 l.f. appare, infine, non conforme all’art. 3 della Costituzione.

Il legislatore della riforma, con riferimento all’imprenditore individuale, ha ritenuto necessario sacrificare l’interesse dei creditori, consentendo al fallito di occultare i propri beni attraverso la mancata consegna della corrispondenza, al fine di tutelare il diritto alla segretezza della corrispondenza riconosciuto dall’art. 15 della Carta Costituzionale.

Poiché la norma fallimentare ha disciplinato in modo eguale la corrispondenza indirizzata all’imprenditore individuale e quella indirizzata alla società di capitali, occorre verificare la ragionevolezza di tale scelta in relazione al principio che impone al legislatore di non disciplinare in modo eguale fattispecie differenti.

Le società hanno quale scopo il conseguimento dell’oggetto sociale di cui allo statuto.

Di conseguenza, la corrispondenza della società non può che essere relativa a rapporti commerciali o, comunque, a rapporti che abbiano anche una implicazione commerciale.

Va, quindi, escluso che la corrispondenza della società possa avere natura personale ed essere, pertanto, sottratta al curatore.

Il legislatore ha, quindi, disciplinato in modo eguale due fattispecie assolutamente differenti.

Per l’imprenditore individuale fallito si pone certamente la necessità di contemperare il suo diritto alla riservatezza della corrispondenza, ex art. 15 Cost., con il diritto dei creditori di ottenere tutte le informazioni necessarie per procedere esecutivamente su tutti i beni del debitore.

Viceversa, con riferimento alla società, appare difficile ipotizzare l’esistenza di corrispondenza che non riguardi “i rapporti compresi nel fallimento” e, quindi, appare irragionevole la decisione del legislatore di dettare una uguale disciplina per fattispecie così diverse.

Da ultimo, va evidenziato che la norma risulta irragionevole anche sotto un ulteriore profilo.

Come si è visto, mentre il fallito che non consegni la corrispondenza commerciale al curatore si vede preclusa la possibilità di ottenere l’esdebitazione, l’amministratore di società fallita che tenga analogo comportamento non viene in alcun modo sanzionato.

La tutela dei creditori è quindi maggiore nel fallimento dell’imprenditore individuale e minore nel fallimento di società, volta che solo nel primo caso il fallito sarà indotto a collaborare al fine di ottenere l’esdebitazione.

Poiché la necessità di tutelare la segretezza della corrispondenza, per le ragioni già esposte, è maggiore nel caso in cui il fallito sia un imprenditore individuale, è evidente che l’art. 48 l.f. sacrifica maggiormente il diritto dei creditori a procedere esecutivamente su tutti i beni del debitore proprio quando detto debitore, rivestendo natura societaria, o non può vantare alcun diritto ai sensi dell’art. 15 Cost. o può vantare un diritto che necessita di una tutela inferiore rispetto a quello dell’imprenditore individuale.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, ritenuta non manifestatamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 48 l.f. così come modificato con decorrenza 16.1.2006 dall’art. 45 del d.lgs. 9.1.2006 n. 5, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.