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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3678 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 16 Luglio 2010. Est. Piccininni.

Fallimento - Vendita di immobili - Vendita senza incanto - Avvenuta aggiudicazione - Sospensione della vendita - Potere del giudice delegato - Condizioni - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Fattispecie.

Fallimento - Decreto del giudice delegato - Provvedimento di reclamo - Ricorso ex art. 111 Cost. - Termine per impugnare - Decorrenza - Data della comunicazione del provvedimento di reclamo.


In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita - anche senza incanto, anche ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia emesso il decreto di trasferimento, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, secondo la determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla presentazione di un'offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione, inferiore a quello di stima). (massima ufficiale)

Il termine di sessanta giorni per la proposizione, ai sensi dell'art. 111 Cost., del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto adottato dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, nella specie il decreto che pronuncia sulla sospensione della vendita immobiliare, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla sua comunicazione secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio. (massima ufficiale)

Massimario, art. 108 l. fall.


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