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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3669 - pubb. 11/04/2011.

Improcedibilità della domanda tardiva di credito e inammissibilità del reclamo che abbia ad oggetto unicamente l'ammissione del credito


Tribunale di Verbania, 10 Febbraio 2011. Pres., rel. Maria Serena Riccobono.

Fallimento – Accertamento del passivo – Domanda supertardiva – Reclamo ex art.26  L.F. – Inammissibilità.


E’ inammissibile il reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato ha dichiarato improcedibile ex art. 101, comma 4, legge fallimentare la domanda tardiva di credito depositata oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, laddove sia richiesta al tribunale in sede di reclamo unicamente l’ammissione del credito, essendo devoluto in via esclusiva agli organi della procedura fallimentare nelle forme di cui agli artt. 95 ss., legge fallimentare il vaglio circa la sussistenza del credito ed il relativo rango. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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