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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3665 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 06 Agosto 2010, n. 18436. Est. Fioretti.

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Provvedimenti in materia fallimentare - Rendiconto di gestione del curatore - Contestazioni da parte del fallito - Approvazione del conto da parte del giudice delegato - Potere del giudice delegato - Esclusione - Reclamo al collegio oltre tre giorni dalla comunicazione ex art. 26 legge fall. - Decreto di rigetto per tardività - Illegittimità del provvedimento - Fondamento - Termine per reclamare - Dieci giorni ex art. 26 legge fall. - Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Rendiconto del curatore - Contestazioni del fallito - Fase contenziosa - Rimessione al collegio - Obbligatorietà - Approvazione del rendiconto da parte del giudice delegato - Natura del provvedimento - Decisorietà - Termini per il reclamo al collegio ex art. 26 legge fall. - Dieci giorni - Omesso rispetto - Conseguenze - Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006.


In tema di giudizio di rendiconto del curatore, ai sensi dell'art.116 legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - la contestazione svolta dal debitore avanti al giudice delegato preclude che questi possa dichiarare l'approvazione del rendiconto stesso, essendo necessario rimettere le parti ex art. 189 cod. proc. civ. avanti al collegio, cui solo compete pronunciare in sede contenziosa; ne consegue che anche il termine entro cui proporre reclamo al collegio avverso il predetto decreto del giudice delegato, che ha indubbia natura decisoria - e lede il fondamentale diritto del fallito al giudizio da parte del giudice naturale precostituto per legge, ex art.25 Cost. - non è di tre giorni, bensì di dieci giorni, come previsto dall'art. 26 legge fall. per i provvedimenti ordinatori. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione senza rinvio, sia del provvedimento del giudice delegato, sia dell'ordinanza con cui il collegio aveva erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo, perchè tardivo). (massima ufficiale)

Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 38 l. fall.

Massimario, art. 116 l. fall.


Il testo integrale