Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3661 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 28 Luglio 2010, n. 17668. Est. Nappi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Inefficacia di versamenti su conto corrente di azienda bancaria - Cessione ad altra banca delle attività e passività aziendali - Azione revocatoria - Legittimazione passiva della cessionaria - Fondamento.



In tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria ove risulti, come nella fattispecie, che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perchè all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti. (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Banca Antonveneta s.p.a., domiciliata in Roma, via Archimede 138, presso l'avv. Statizzi A., rappresentata e difesa dall'avv. Capobianco E., come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Patronario Lucia, domiciliata in Roma, via Po 25/B, presso l'avv. T. Serrani, rappresentata e difesa dall'avv. Francia O., come da mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., succeduta alla Banca Antonveneta s.p.a.;
- intimato -
Avverso la sentenza n. 764/2008 della Corte d'appello di Bari, depositata l'8 agosto 2008;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori, avv. Statizzi per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e avv. M. Spinelli, delegato per la resistente, che ne ha chiesto il rigetto con accoglimento del ricorso incidentale;
Udite le conclusioni del P.M., Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari si è pronunciata sull'azione revocatoria fallimentare proposta il 22 aprile 1996 dal curatore del fallimento della MSD Rappresentanze s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Michele e Scoppio Domenico, per la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dai falliti in favore della Banca popolare Cattolica, successivamente incorporata dalla Banca Cattolica s.p.a., poi dalla Banca Antonveneta s.p.a. e infine dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. L'azione revocatoria, che era stata poi proseguita da Patronario Lucia, moglie di Domenico Scoppio e assuntrice del concordato fallimentare omologato il 15 luglio 1999, era stata integralmente respinta dal Tribunale di Bari.
I giudici d'appello hanno invece accolto in parte la domanda di Lucia Patronario. Hanno infatti dichiarato l'inefficacia di tutti i versamenti in conto corrente che, previa vendita di taluni titoli azionari di proprietà di Domenico Scoppio, avevano comportato la riduzione del debito del fallito; e hanno condannato la banca convenuta alla restituzione della somma di Euro 614.431,35, con gli interessi legali a decorrere dal 22 aprile 1996. La corte d'appello ha così giustificato la propria decisione:
a) la Banca Cattolica s.p.a., cessionaria dell'azienda bancaria in essa conferita dalla Banca popolare Cattolica, è subentrata in tutte le attività e passività della cedente, come espressamente previsto dall'atto di conferimento, incluso il debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria, comunque attinente all'esercizio dell'attività bancaria;
b) Lucia Patronario è legittimata all'esercizio dell'azione revocatoria, quale assuntrice del concordato e cessionaria di tali azioni, non potendo farsi valere la dedotta nullità della cessione per violazione del divieto della cessione ai fideiussori, perché preclusa dal giudicato di omologazione del concordato;
c) la parziale estinzione del debito di Domenico Scoppio avvenne nel gennaio 1990 mediante incameramento da parte della banca del controvalore di tutti i titoli azionari del debitore, sicché si trattò dì un'anomala operazione di estinzione del debito, essendo irrilevante che in precedenza vi erano state altre analoghe alienazioni di titoli intestati a Domenico Scoppio, ma per il reimpiego del ricavato nell'acquisto di altri titoli;
d) la banca era consapevole dello stato di insolvenza della società, come dimostrato dalla alienazione dell'intero monte titoli di Domenico Scoppio, e comunque la banca non ha provato di averlo ignorato, come le incombeva;
e) il riferimento della domanda ai titoli alienati nel gennaio 1990 è idoneo a individuarne l'oggetto, indipendentemente dalla loro erronea elencazione nell'atto di citazione, poi corretta successivamente, sicché non v'è alcuna violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c.;
f) manca la prova della scientia decoctionis per l'azione revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, esercitata con riferimento ad altre rimesse in conto corrente.
Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione la Banca Antonveneta s.p.a., poi sostituita dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e propone sette motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso Lucia Patronario, che propone altresì ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. Al ricorso incidentale di Lucia Patronario resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi del ricorso principale attengono entrambi alla controversa questione della legittimazione passiva della Banca Cattolica s.p.a..
1.1 - Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 1346, 2560, 1364 e 1367 c.c. del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 58, 51, 53, 107 e 144 e delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, lamentando che sia stata erroneamente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Banca Cattolica s.p.a., convenuta in giudizio per un rapporto facente capo alla Banca popolare Cattolica s.c.a.r.l.
Sostiene che la Banca Cattolica s.p.a., conferitaria dell'azienda bancaria della Banca Popolare Cattolica s.p.a., non era subentrata in alcuna delle situazioni giuridiche vantate dalla curatela fallimentare e poi da Lucia Patronario, perché la cessione non aveva comportato una successione universale nei rapporti della società cedente, bensì una successione a titolo particolare. Infatti non v'erano all'epoca della cessione debiti relativi ai rapporti di conto corrente, ormai estinti, e la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria ha natura costitutiva. Nè il contratto di cessione, pur esteso a tutti i rapporti esistenti, può risultare riferibile a obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'azione revocatoria, posto che si tratta di obbligazioni non nascenti dall'esercizio dell'azienda bancaria, di obbligazioni non contabilizzate ne' contabilizzabili, in quanto di importo indeterminato e indeterminabile. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine alla questione di legittimazione passiva della Banca Cattolica s.p.a., lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare l'esclusione dalla cessione dei debiti sorti successivamente al conferimento dell'azienda bancaria.
1.2 - I motivi sono entrambi infondati. Come risulta dalla sentenza impugnata, la convenzione stipulata tra la cedente Banca popolare Cattolica e la cessionaria Banca Cattolica s.p.a. prevedeva che con l'azienda bancaria venissero trasferite tutte le attività e le passività aziendali. Deve ritenersi pertanto che plausibilmente i giudici del merito abbiano considerato oggetto del trasferimento anche i debiti futuri derivanti dall'esercizio di azioni revocatorie fallimentari, in quanto si trattava di obbligazioni a oggetto determinabile. Erano infatti identificabili, all'atto della stipula della convenzione, gli eventuali debiti, dovendo risultare dalla contabilità dell'azienda ceduta i pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti.
Sussiste pertanto la legittimazione passiva dell'azienda di credito cessionaria anche rispetto alle azioni revocatorie fallimentari (Cass., sez. 1, 23 settembre 1994, n. 7831, m. 487867). 2. Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce violazione della L. Fall., art. 124, degli artt. 1343 e 1418 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Lucia Patronario. Sostiene che l'azione revocatoria già intrapresa dal curatore non poteva ritenersi validamente ceduta a Lucia Patronario, per il divieto imposto dalla L. Fall., art. 124, comma 3, di cessione di tali azioni in favore del fallito e dei suoi fideiussori. E aggiunge che, contrariamente a quanto afferma la corte d'appello, non s'è formato sul punto alcun giudicato, tale non potendo ritenersi il giudicato di omologazione del concordato, posto che in tale giudizio non era stata parte la Banca Cattolica s.p.a. Il motivo è infondato. La ricorrente, che quale creditrice avrebbe potuto impugnare la sentenza di omologazione del concordato cui si fosse opposta, non può contestarne in questa sede la validità. Sicché, come hanno ben rilevato i giudici dei merito, la cessione delle azioni revocatorie all'assuntrice del concordato non può essere rimessa in discussione. 3. Il quarto e il quinto motivo del ricorso attengono alla conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza della società debitrice.
3.1 - Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce vizio di motivazione in ordine al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria e lamenta che i giudici del merito si siano in proposito riferiti alla situazione debitoria di Domenico Scoppio, pur avendo riconosciuto che rilevava solo la conoscenza dello stato di insolvenza della società. Con il quinto motivo la ricorrente principale deduce violazione della L. Fall., artt. 146 e 67, per il già denunciato riferimento alla conoscenza della situazione debitoria del socio illimitatamente responsabile Scoppio Domenico anziché dello stato di insolvenza della società.
3.2 - I motivi sono entrambi inammissibili, perché non colgono l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Come s'è detto infatti, i giudici del merito, qualificando come pagamento anomalo l'incameramento da parte della banca dei titoli azionari intestati a Domenico Scoppio, hanno ritenuto che, a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, incombesse alla banca provare di avere ignorato lo stato dì insolvenza del debitore. E tale essendo la ratio decidendi, è irrilevante il riferimento ad abundantiam agli elementi indiziari ritenuti significativi di una conoscenza da parte della banca della situazione di Scoppio Domenico. Ciò che rileva è che, secondo i giudici del merito, la banca non abbia provato di avere ignorato l'insolvenza della società poi fallita.
4. Con il sesto motivo la ricorrente principale deduce vizio di motivazione in ordine al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, vale a dire alla supposta anormalità del mezzo di pagamento dichiarato inefficace.
Lamenta che i giudici del merito, benché consapevoli di altre analoghe precedenti operazioni, abbiano erroneamente considerato anormale mezzo di pagamento il versamento sul conto corrente del controvalore dei titoli di Domenico Scoppio alienati, con conseguente, e normale, riduzione della sua esposizione passiva. Aggiunge che i giudici del merito hanno dato per certi fatti controversi: come l'acquisto dei titoli da parte della stessa banca e la finalità della vendita.
Il motivo è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, con-gruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti. I giudici del merito hanno invero ritenuto che, diversamente dalle altre operazioni su titoli di Domenico Scoppio, l'operazione controversa non era destinata al reinvestimento del ricavato in altri titoli azionari, bensì esclusivamente alla riduzione dell'esposizione del debitore, tanto che la banca acquistò direttamente i titoli. La ricorrente principale propone ora una diversa ricostruzione dei fatti, incompatibile con il giudizio di legittimità, e sostiene che la decisione impugnata si fondi su fatti controversi, senza però specificare in quale atto avesse mai negato di avere direttamente acquistato i titoli di Domenico Scoppio. 5. Con il settimo motivo infine la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli art. 112, 163 e 183 c.p.c., lamentando che i giudici d'appello abbiano ritenuto di poter riferire la domanda alla vendita di azioni, elencate nella discussione finale, in parte diverse da quelle indicate nell'atto introduttivo del giudizio. Il motivo è infondato.
Come i giudici del merito hanno ben chiarito, l'azione revocatoria era stata proposta per la dichiarazione di inefficacia delle alienazioni di titoli azionari intestati a Scoppio Domenico intervenute nel gennaio 1990. Questo era l'oggetto determinabile della domanda; e rispetto a questo petitum risultava meramente accessoria l'elencazione dei titoli. Sicché non vi fu alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., allorché, essendo stati identificati i titoli effettivamente alienati nel gennaio 1990, si dichiarò l'inefficacia delle relative alienazioni, in perfetta conformità alla domanda. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, il vizio della ultrapetizione sussiste solo quando la pronuncia giudiziale trascende i limiti oggetti - "vi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti: sicché non v'è violazione dell'art. 112 c.p.c. ne' quando si tratti della qualificazione giuridica (Cass., sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14098) ne' quando si tratti di interpretazione della domanda (Cass., sez. 1^, 11 gennaio 2005, n. 351).
6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, con riferimento ad altre rimesso in conto corrente, censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione sulla prova della scientia decoctionis. Il motivo è infondato.
I giudici del merito, infatti, hanno accolto la domanda proposta L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, ritenendo che la banca non avesse provato di avere ignorato lo stato d'insolvenza della società; ma hanno respinto la domanda proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, ritenendo che la curatela e poi Lucia Patronario non avessero provato che la banca conoscesse lo stato di insolvenza della società poi fallita. Tra queste due pronunce non v'è contraddizione. E attengono al merito della decisione impugnata le censure proposte dalla ricorrente incidentale con riferimento alla giustificazione del rigetto della domanda proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2. I giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che l'attività anche finanziaria svolta da Domenico Scoppio non potesse essere sovrapposta a quella della società da lui partecipata; e che il mancato pagamento di talune ricevute da parte della società non potesse essere interpretato come segno inequivocabile di insolvenza. P.Q.M.
LA CORTE
riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna la banca ricorrente al rimborso in favore del resistente dei due terzi delle spese, che liquida per l'intero in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge. Compensa il residuo terzo delle spese.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010