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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3659 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Settembre 2010, n. 20285. Est. Cultrera.

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere - Rappresentanza legale del minore - Raggiungimento della maggiore età - Successiva dichiarazione di fallimento - Interruzione del processo - Sua prosecuzione da parte del curatore fallimentare - Notifica dell'atto di riassunzione al genitore del minore ed al fallito - Necessità - Esclusione - Fondamento.


In tema di processo instaurato dal minore legalmente rappresentato dal genitore esercente la potestà parentale, al raggiungimento della maggiore età da parte del rappresentato che venga successivamente dichiarato fallito, con conseguente interruzione del procedimento, l'iniziativa del curatore fallimentare che intenda riassumere il predetto processo non necessità di essere promossa con atto di riassunzione nè nei confronti del genitore (che ha perso la rappresentanza processuale e non è perciò contraddittore necessario), nè nei confronti del fallito (la cui capacità processuale è relativa, in quanto subordinata all'eventuale inerzia del curatore, cui spetta la legittimazione a far valere gli interessi della massa). (massima ufficiale)

Massimario, art. 31 l. fall.

Massimario, art. 32 l. fall.

Massimario, art. 42 l. fall.

Massimario, art. 43 l. fall.

Massimario, art. 46 l. fall.


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