Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3658 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 21 Ottobre 2010, n. 21643. Est. Fioretti.


Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imponibile - In genere - Applicazione dell'INVIM ex art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972 a carico di società - Presupposto della scadenza di dieci anni dall'acquisto immobiliare - Sufficienza - Conseguenze - Assoggettabilità al tributo anche della società fallita - Fondamento - Insinuazione al passivo del credito - Ammissione in prededuzione.



In tema di INVIM decennale, dovuta dalle società ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n . 643 del 1972 al compimento di ciascun decennio dalla data di acquisto di un immobile, anche la società fallita rientra tra i soggetti cui si applica tale tributo, non operando come condizione di esonero la diversa disposizione di cui all'art. 1 del d. l. n. 396 del 1991 (convertito nella legge n. 65 del 1992), che si è limitata a dichiarare non applicabili ai soggetti falliti l'INVIM straordinaria, imposta dall'art. 1 del d.l. n. 299 del 1991 (convertito nella legge n.363 del 1991) sul possesso degli immobili compresi nello stato attivo alla data del 31 ottobre 1991; ne consegue che, in caso di maturazione del predetto decennio nel corso del fallimento, subentrando la procedura nei rapporti del fallito, e dunque per gli immobili acquisiti all'attivo, il relativo tributo va pagato in prededuzione, dovendosi ritenere incluso, ai sensi dell'art. 111 legge fall., tra quelli contratti per l'amministrazione del fallimento. (massima ufficiale)


Massimario, art. 111 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza
sul ricorso 12838-2005 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO I.CO.FER. S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 25/2004 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23.9.1998, l'Ufficio del Registro di Palermo chiedeva la insinuazione tardiva in via privilegiata nel Fallimento della società s.r.l. I.CO.FER. di Piazza Armerina del credito di L. 8,635.000 dovute a titolo di INVIM decennale, giusta dichiarazione presentata dal curatore fallimentare in data 24.5.97. Costituitasi in giudizio l'Amministrazione Finanziaria insisteva per l'ammissione del credito al passivo, chiedendone il pagamento in prededuzione. L'adito Tribunale di Enna rigettava la domanda.
Detta sentenza veniva impugnata dall'Agenzia della Entrate dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, che rigettava l'impugnazione sul rilievo che il credito in questione, non costituendo spesa o debito di massa, non poteva essere ammesso al passivo con pagamento in prededuzione, e che, essendo sorto dopo la dichiarazione di fallimento, non poteva essere ammesso neppure in privilegio perché non rientrava tra i crediti concorsuali.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L'intimato Fallimento I.CO.FER. s.r.l. non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la ricorrete denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 111, comma 1, n. 1 (Legge Fallimentare), del D.P.R. n. 598 del 1973, art. 3 e del D.L. n. 396 del 1991, art. 1, conv. da L. n. 65 del 1992.
Deduce la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, unico presupposto richiesto per l'applicazione dell'INVIM decennale è il compimento di ciascun decennio dall'acquisto e che il debito fiscale in contestazione, per essere insorto nel corso della procedura concorsuale, rientra tra quelli contratti per l'amministrazione del fallimento, con la conseguente applicabilità del regime di prededuzione di cui al primo comma della L. Fall., art. 111.
Il ricorso è fondato.
In virtù del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3, comma 1, come sostituto dalla L. 22 dicembre 1975, art. 1, sull'incremento di valore degli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo ed oggetto e degli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto doveva essere applicata la imposta comunale (INVIM) su detto incremento di valore.
Nel caso che ne occupa, come si evince dalla sentenza impugnata, la Amministrazione Finanziaria, sulla base della dichiarazione presentata dal curatore fallimentare ha chiesto la insinuazione al passivo del Fallimento della s.r.l. I.CO.FER del credito di L. 8.635.000 a titolo di INVIM decennale chiedendone il pagamento in prededuzione. La richiesta è stata rigettata ed il giudice a quo ha giustificato tale esclusione assumendo che il credito non rientra tra quelli prededucibili e che comunque la amministrazione fallimentare sarebbe esentata dal pagamento di tale tributo, come si evincerebbe dalla esenzione delle procedure concorsuali dall'applicazione dell'INVIM straordinaria (applicabile prima del compimento del decennio) prevista dal D.L. n. 396 del 1991, art. 1, convertito in L. n. 65 del 1992. Quanto affermato dal giudice a quo non può essere condiviso.
La società dichiarata fallita rientra tra i soggetti assoggettabili al tributo in questione e siccome il presupposto impositivo (decorso del decennio ) è maturato nel corso del fallimento, è quest'ultimo, subentrato a tutti gli effetti nei rapporti del fallito, a dover corrispondere, sugli immobili acquisiti all'attivo fallimentare e di cui, quindi, il fallimento ha acquisito la disponibilità, il tributo in questione, con pagamento in prededuzione, dovendosi anche tale debito includere, data la genericità del dettato normativo (L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1), tra quelli contratti "per l'amministrazione del fallimento".
Nè può portare a diversa conclusione la disposizione del D.L. 31 dicembre 1991, n. 396, art. 1, convertito in L. n. 65 del 1992, che ha dichiarato inapplicabili le disposizioni del D.L. n. 299 del 1991, art. 1, convertito in L. n. 363 del 1991, con il quale è stata prevista l'applicazione straordinaria dell'INVIM (vale a dire l'applicazione di detta imposta prima del decorso del decennio), per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991, "per gli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991". Portano ad escludere che l'esenzione summenzionata valga anche per l'INVIM decennale le seguenti considerazioni: 1) l'imposta introdotta con il D.L. n. 299 del 1991, art. 1 (convertito in L. n. 363 del 1991) costituisce un prelievo straordinario e tanto giustifica la prevista esenzione per le procedure concorsuali; 2) il D.P.R. n. 643 del 1972, istitutivo dell'INVIM decennale (art. 3) ha previsto espressamente all'art. 25 varie ipotesi di esenzione da detta imposta, tra le quali non risulta inclusa la esenzione per gli immobili compresi nello stato attivo di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa; se il legislatore avesse voluto estendere l'esenzione prevista per l'INVIM straordinaria (applicabile una tantum) a quella decennale avrebbe provveduto ad includerla tra le esenzioni di cui all'art. 25, modificando in tal senso detta disposizione; 3) il legislatore anziché provvedere a tale modifica normativa, dopo aver previsto al D.L. n. 396 del 1991, art. 1 (convertito in L. n. 65 del 1992) la inapplicabilità dell'INVIM straordinaria per gli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991 ha disposto che "l'esclusione dall'applicazione dell'imposta non interrompe il periodo di maturazione dell'incremento di valore" il che porta ragionevolmente a ritenere che l'INVIM decennale, al momento della scadenza del decennio, va ugualmente riscossa, provvedendo alla riscossione in base alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 643 del 1972 (istitutivo dell'INVIM decennale), e, quindi, applicando, per quanto concerne le esenzioni, esclusivamente quelle previste dall'art. 25, tra le quali non figura inclusa, come suddetto, l'esenzione per le procedure concorsuali. Per le su esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto; conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ammettendo al passivo del Fallimento della I.CO.FER. s.r.l., in prededuzione, la somma dovuta all'Agenzia delle Entrate a titolo di INVIM decennale, che convertita in euro, ammonta ad Euro 4.459,60 (quattromilaquattrocentocinquantanove/60). La novità e la complessità delle questioni dibattute costituiscono giusto motivo per la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette al passivo del Fallimento della s.r.l. I.CO.FER., in prededuzione, il credito di Euro 4.459,60 (quattromilaquattrocentocinquantanove/60).
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010