Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3652 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 28 Luglio 2010, n. 17683. Est. Zanichelli.


Professionisti - In genere - Studio professionale associato - Autonomo centro di imputazione d'interessi giuridici - Configurabilità - Capacità di stare in giudizio - Sussistenza - Fattispecie.



Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 cod. civ., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. (Principio affermato dalla S.C. relativamente ad azione revocatoria rivolta nei confronti di studio professionale associato relativa ad un pagamento eseguito con assegno intestato a professionista). (massima ufficiale)


Massimario, art. 64 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GILARDONI in persona di Gilardoni Carlo Annibale, Gilardoni Guido e Gilardoni Giovanni, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27, presso gli Avv.ti Mereu Giacomo e Paolo Mereu che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FINANZIARIA IMMOBILIARE EMILIA ROMAGNA - F.I.M.E.R. s.p.a., fallita, in persona del curatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, via Marziale n. 36, presso l'Avv. Concetta M. Rita Trovato, rappresentata e difesa dall'Avv. Lenzi Gabriele, come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Bologna n. 460 depositata il giorno 11 marzo 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 10 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. Paolo Mereu per il ricorrente e l'Avv. Concetta Trovato, con delega, per la controricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento F.I.M.E.R. s.p.a. conveniva in giudizio avanti al tribunale di Bologna lo Studio Associato Gilardoni al fine di sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 64, L. Fall. del pagamento di lire 12.230.000 ricevuto a fronte delle prestazioni professionali effettuate dai notai associati allo studio in favore dì società diverse dalla fallita benché appartenenti allo stesso gruppo. Pur a fronte dell'eccezione del convenuto secondo cui solo la somma di L. 10.900.000 era riferibile a prestazioni rese a favore di società diverse dalla F.I.M.E.R. e che comunque non era ravvisabile il requisito della gratuità, stante il comune interesse del gruppo alle prestazioni rese, il tribunale accoglieva la domanda per l'importo di L. 12,300.000, oltre accessori.
Proponeva appello lo studio soccombente che veniva accolto limitatamente alla riduzione dell'importo revocato, quantificato in L. 10.900.000 (pari a Euro 5.629,38), e respinto nel resto con carico delle spese.
Ricorre per cassazione lo Studio associato affidandosi a quattro motivi, illustrati anche con memoria, con i quali contesta il mancato riconoscimento del difetto della sua legittimazione passiva, la ritenuta gratuità dell'atto revocato, la carenza di autorizzazione all'azione in capo al curatore, la liquidazione delle spese. Resiste l'intimata curatela con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso attiene alla ritenuta legittimazione dello studio notarile associato, sostenendosi da parte del ricorrente che sarebbe carente innanzitutto l'autonoma legittimazione processuale dell'associazione tra professionisti in generale e che comunque nella fattispecie, posto che il pagamento era stato effettuato mediante assegno intestato unicamente dal Notaio Carlo Annibale Gilardoni, sarebbe insussistente la legittimazione sostanziale ed errata sarebbe la ritenuta novità della questione in quanto sollevata solo in grado d'appello.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo è principio già affermato dalla Corte, da quale non ravvisa motivi per discostarsi il Collegio, quello secondo cui "Quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso" (Cassazione civile, sez. 1, 23 maggio 1997, n. 4628). Ciò posto, e rammentato che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale oggetto della causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto (ex multis: Cassazione civile, sez. 3, 9 aprile 2009, n. 8699), è indubitabile che la stessa sussista nella fattispecie, non essendo revocato in dubbio che il fallimento attore abbia convenuto in giudizio lo Studio associato identificandolo quale beneficiario ultimo del pagamento revocando. Per quanto concerne il secondo profilo e cioè a quello attinente alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, essendosi contestato che studio associato possa essere ritenuto effettivo beneficiario del pagamento materialmente ricevuto da un associato, deve rilevarsi come lo stesso si configuri come una questione che attiene al merito della lite e in particolare al tenore dei rapporti interni all'associazione in relazione alla titolarità del potere di ciascun associato di ricevere i pagamenti effettuati dai clienti per l'attività professionali dei consociati, potere che, peraltro, può ritenersi sussistente in base all'id quod plerumque accidit considerazione dello scopo dell'associazione consistente nel fornire un'attività di supporto ai singoli associati. Poiché nell'ambito del giudizio di primo grado il potere in questione non è stato mai posto in dubbio ed anzi, come rileva la corte territoriale, era divenuto un dato del tutto pacifico, è corretta l'affermazione del giudice del gravame secondo la quale la contestazione effettuata solo in sede di comparsa conclusionale è tardiva e quindi non può essere esaminata in appello dal momento che la materia del contendere, sotto il profilo dei fatti rilevanti, deve trovare completa esposizione nel giudizio di primo grado così da consentire alle parti di richiedere lo svolgimento dell'istruttoria ritenuta necessaria.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 64, L. Fall., per avere la corte d'appello ritenuto la gratuità della prestazione unicamente valutando la posizione del solvens, mentre se avesse considerato, come avrebbe dovuto, la posizione dell'accipiens avrebbe necessariamente constatato l'onerosità della causa posto che il destinatario del pagamento aveva ricevuto il corrispettivo della sua prestazione professionale.
Il motivo è infondato.
La questione concernente la natura onerosa o gratuita dell'atto con cui un soggetto adempie al debito altrui in ipotesi di fallimento del solvens, che ha visto radicarsi un contrasto nella giurisprudenza della Corte, essendosi da un lato ritenuto che il pagamento di un debito altrui costituisse per chi paga un atto a titolo gratuito per essere il beneficio destinato all'originario debitore rimasto estraneo all'atto (Cass. n. 6918/2005 ed altre), e dall'altro sostenuto che in caso di pagamento effettuato dal fallito per estinguere un debito del terzo la gratuità può essere affermata solo nel rapporto fallito-terzo ma non in quello tra fallito e creditore che ha ricevuto la prestazione e per il quale il pagamento ha carattere oneroso (Cass. n. 889/2006 ed altre), è stata di recente affrontata dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 6538 del 18/03/2010).
In tale pronuncia la Corte, dopo aver evidenziato come il rimedio apprestato dall'art. 64, L. Fall., sia finalizzato alla tutela del ceto creditorio e quindi alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio del debitore fallito per cui l'onerosità o la gratuità dell'atto deve essere necessariamente valutata dalla prospettiva del solvens, ha avvertito che l'individuazione della categoria alla quale appartiene l'atto revocando deve essere effettuata con riferimento alla causa dello stesso, da individuarsi, tuttavia, alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale, nella "causa concreta" del negozio intesa come la sintesi degli interessi reali che il singolo, specifico contratto posto in essere è diretto a realizzare, indipendentemente dallo schema contrattuale utilizzato (in tal senso Cassazione civile, sez. 3, 8 maggio 2006, n. 10490). Ha aggiunto la Corte che per quanto attiene in particolare alle azioni revocatorie in cui si controverte della natura dell'adempimento del terzo l'indagine sulla qualificazione dell'atto non può essere limitata al solo rapporto bilaterale terzo-creditore in quanto sotto lo schema dell'art. 1180 c.c. nelle parti possono perseguire variegati interessi meritevoli di tutela, ricorrendo anche ad un collegamento di atti o negozi diversi, pure non coevi, ma susseguitisi nel tempo; il quale permette, grazie a semplici connessioni economiche, di realizzare uno scopo, a seconda dei casi, oneroso o gratuito, mediante l'utilizzo di atti astrattamente a causa neutra, oppure onerosa o anche gratuita, ma tutti ugualmente strumentali e necessari alla realizzazione del risultato antitetico. Ed al quale, dunque, deve guardarsi per valutare se l'atto sia stato compiuto o meno a titolo gratuito. Ne consegue che l'atto deve qualificarsi a titolo gratuito quando il terzo adempiente non ne ritrae alcun concreto beneficio patrimoniale, avendo unicamente inteso avvantaggiare il terzo senza corrispettivo;
deve invece qualificarsi a titolo oneroso allorquando il terzo riceva un vantaggio patrimoniale dal creditore, dall'originario debitore o anche da altri, in modo da bilanciare l'apparente pregiudizio che l'atto, per sè solo considerato, comporta.
Ed è proprio con riferimento ai rapporti tra imprese di un gruppo societario che può apprezzarsi la causa concreta del negozio, come avverte la Corte e come si sostiene da parte del ricorrente essere avvenuto nella fattispecie in cui la fallita pagato un debito gravante su altre imprese del gruppo, in quanto è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità la rilevanza, per la singola società che ha subito un depauperamento economico da un'operazione, della contropartita costituita da un altro beneficio, sia pure mediato e indiretto, che poi le derivi dall'appartenenza al gruppo. Di un tale beneficio, tuttavia, il ricorrente non ha dato alcuna prova.
Ha invero precisato la Corte che se è vero che il curatore che agisce in revocatoria ex art. 64 deve dare la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e quindi anche della gratuità della prestazione, è anche vero che la stessa può essere data per presunzioni ed ha concluso che "Nell'adempimento del debito altrui da parte dei terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura dei negozio nessuna controprestazione in suo favore: pertanto, nei giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, al sensi dell'art. 64, L. Fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile" (Sez, U, Sent. n. 6538/2010 cit.).
La censura deve dunque essere rigettata dal momento che la sola appartenenza della F.I.M.E.R. al gruppo di cui facevano parte le società il cui debito è stato dalla stessa saldato non prova di per sè che un qualche vantaggio economico, diretto o indiretto, le sia derivato dall'intervenuto pagamento.
Con il terzo motivo si deduce violazione della L. Fall., art. 25, n. 6, per avere il giudice d'appello omesso di rilevare il difetto di autorizzazione in capo al curatore ad esperire l'azione di cui all'art. 64, L. Fall., essendo stato autorizzato ad agire con l'azione di revoca degli atti a titolo oneroso di cui all'art. 67, L. Fall..
Il motivo non è fondato in quanto la corte territoriale ha accertato (e la circostanza non è stata contestata) che il curatore, che effettivamente aveva richiesto in primo grado l'autorizzazione ad esperire l'azione di cui all'art. 67, L. Fall., richiedendo la nuova autorizzazione a costituirsi in appello aveva prospettato al giudice delegato, ottenendone il consenso, l'opportunità di difendersi anche sotto il profilo della qualificazione dell'atto come a titolo gratuito ed è principio già affermato in fattispecie di carenza di autorizzazione quello secondo cui "L'art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nei senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali, (Principio affermato relativamente a fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore)" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010), con conseguente inconsistenza anche del rilievo, contenuto nel motivo, in ordine al dovere, cui si sarebbe sottratto il giudice di primo grado, di pronunciarsi in ordine al difetto di autorizzazione. Infondato è, infine, anche il quarto motivo con il quale ci si duole dell'intervenuta integrale condanna alle spese pur in presenza di una parziale soccombenza della curatela la cui domanda è stata in parte rigettata, avendo Sa corte di merito riconosciuto un minore importo, dal momento che, nel regime anteriore alla novella dell'art. 92 c.p.c. recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, "La decisione del giudice di merito relativa al pagamento delle spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa mentre non è assolutamente censurabile, neppure sotto il profilo della motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite" (Cassazione civile, sez. 1, 18 giugno 2008, n. 16575) ed avendo comunque non incongruamente il giudice a quo giudicato complessivamente soccombente il convenuto. Le spese seguono anche per questa fase la soccombenza. P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010