Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3651 - pubb. 01/08/2010

Risoluzione di conflitto positivo di competenza territoriale fra due tribunali fallimentari

Cassazione civile, sez. I, 05 Novembre 2010, n. 22544. Est. Cultrera.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio - Conflitto positivo di competenza tra tribunali fallimentari - Risoluzione - Effetti - Primo fallimento dichiarato da tribunale incompetente - Caducazione - Esclusione - Prosecuzione del procedimento davanti al giudice competente - Necessità - Fondamento - Unitarietà del procedimento fallimentare - Configurabilità - Applicabilità nel regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Sussistenza - Periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art.67 legge fall. - Computo a ritroso dalla prima sentenza di fallimento - Configurabilità.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Risoluzione di conflitto positivo di competenza territoriale fra due tribunali fallimentari - Prosecuzione dell'unitaria procedura avanti al tribunale dichiarato competente - Conservazione degli effetti sostanzialie della prima dichiarazione di fallimento - Conseguenze sulle azioni revocatorie ex art. 67 legge fall. - Computo del periodo sospetto - Dalla prima sentenza di fallimento.



La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-bis della legge fall. (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente. Ne consegue che anche il periodo sospetto cui si riferisce l'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art.67 legge fall., decorre a ritroso dalla prima dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)


Massimario, art. 9bis l. fall.

Massimario, art. 67 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso 9499/2005 proposto da:


FALLIMENTO C.D.C. CENTRO DISTRIBUZIONE CRAI S.R.L. (C.F. *04861600726*), in persona del Curatore avv. LOGRIECO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2/A, presso l'avvocato VULPETTI VALENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARRACCHIA CARLO, giusta procura speciale per Notaio Dott.ssa ANTONELLA TRAPANESE di MOLFETTA - Rep. n. 21611 del 16.09.2010;


- ricorrente -


contro


DEUTSCHE BANK S.P.A. (p.i. *01340740156*), in persona del Condirettore Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato CAMICI GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SQUASSI FEDERICO, MAGNANI DANIELE, giusta procura a margine del controricorso;


- controricorrente -


avverso la sentenza n. 320/2004 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/04/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato BARRACCHIA CARLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato CAMICI CLAUDIO, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di Milano con sentenza 16.11.1993 ha dichiarato il fallimento della società C.D.C. Centro Distribuzione Crai s.r.l.. Successivamente sono stati proposti due ricorsi di fallimento avverso la stessa società innanzi al Tribunale di Trani che, per la soluzione del conflitto di competenza, ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione. Risolto il conflitto con individuazione della competenza a provvedere del giudice remittente, quest'ultimo, con sentenza del 26/27 marzo 1996 ha dichiarato il fallimento della società C.D.C..
Il curatore fallimentare, con citazione notificata il 27 ottobre 1998, ha convenuto innanzi al Tribunale di Trani la Deutsche Bank s.p.a. per ottenere la revoca degli accrediti confluiti sul conto corrente intestato alla società fallita in periodo sospetto, aventi asserita natura solutoria, per il complessivo importo di L. 6.515.643.046 e la conseguente condanna della banca alla restituzione di somma corrispondente.
La Deutsche Bank, ritualmente costituita, ha eccepito l'improponibilità dell'azione revocatoria, essendo l'ultima tra le operazioni contestate anteriore al biennio antecedente la declaratoria di fallimento pronunciata dal Tribunale di Trani. Quest'ultimo giudice, con sentenza non definitiva n. 1543 del 23 novembre 2002, ha respinto l'eccezione ed ha disposto la prosecuzione del giudizio.
La Deutsche Bank ha impugnato la decisione innanzi alla Corte d'appello di Bari che, con sentenza n. 9499 depositata il 18 marzo 2004, l'ha riformata) dichiarando improponibile la domanda, in quanto ha tenuto conto, ai fini del calcolo a ritroso del periodo sospetto, della data della sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Trani il 26 marzo 1996. A quest'ultima data, il termine biennale previsto dalla L. Fall., art. 67 era, perciò, decorso, risalendo le operazioni controverse all'arco di tempo ricompreso fra il novembre 1992 ed il settembre 1993.
Avverso quest'ultima decisione il curatore fallimentare ha infine proposto il presente ricorso per cassazione affidandolo ad unico articolato mezzo resistito dalla Deutsche Bank con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c..


MOTIVI DELLA DECISIONE


Denunciando violazione della L. Fall., art. 67 e correlato vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, il ricorrente osserva che la decisione impugnata è motivata essenzialmente sull'affermata inapplicabilità del principio della consecuzione delle procedure, che si è consolidato nell'ipotesi di consecuzione fra procedura c.d. minore e dichiarazione di fallimento non omologabile al caso di specie. Riproponendo negli stessi termini la tesi difensiva esposta nelle sedi di merito, contesta la fondatezza dell'approdo, e pone la questione se, nel caso in cui il conflitto di competenza positivo tra due diversi Tribunali fallimentari sia stato risolto a favore dell'ultimo organo adito, il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare previsto dalla L. Fall., art. 67, comma 2 debba computarsi tenendo della data della prima sentenza ovvero di quella successiva, pronunciata dall'organo individuato in sede di soluzione del conflitto.
La resistente replica al motivo deducendone l'infondatezza con ampi richiami a giurisprudenza conforme a quella seguita dalla Corte di merito. Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha risolto la questione sulla base di esegesi smentita da consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in ipotesi di conflitto reale positivo di competenza, il corso degli interessi su crediti pecuniari di cui alla L. Fall., art. 55, deve ritenersi sospeso al momento della pronuncia dichiarativa di fallimento emessa per prima, non rilevando il fatto che si tratti di pronuncia emessa da giudice dichiarato incompetente. La sentenza che ha pronunciato la dichiarazione di fallimento non può, infatti, essere ritenuta nulla ma ne devono soltanto essere rimossi gli effetti processuali, con la conseguenza che il procedimento prosegue ai sensi dell'art. 50 c.p.c. davanti al tribunale competente (Cass. nn. 2422/2006 e 15321/2006), con le sole modifiche necessarie. L'arresto n. 26619 del 2007 delle S.U., ancora avuto riguardo al corso degli interessi, valorizzata la coerenza di tale costruzione esegetica col principio costituzionale sancito nell'art. 111 Cost. a tutela della ragionevole durata e del giusto processo, e rilevata la contraddittorietà al sistema fallimentare dell'opposta soluzione, atteso che il dissesto si basa sugli stessi presupposti, ha sottolineato, e proprio con riguardo agli atti pregiudizievoli per i creditori, che rappresenta il tema rilevante in questa sede, che la denegata trasmigrazione della procedura ne comporterebbe la sottrazione alla revocatoria, poiché il periodo sospetto sarebbe riferito al tempo in cui, in attesa della soluzione del conflitto di competenza, l'imprenditore non può gestire la sua impresa per effetto dello spossessamento, ne' compiere perciò atti lesivi della par condicio creditorum. Intrinseca alla ratio del sistema fallimentare già nel vigore del R.D. n. 267 del 1942, l'esegesi ha trovato definitiva convalida nel testo dell'art. 9 bis introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 che ha portato ad emersione il principio della prosecuzione della procedura, rendendolo operante ora a pieno regime, (cfr. Cass. n. 13316/2010).
Le argomentazioni critiche svolte nel ricorso e, ad ulteriore conforto in memoria difensiva richiamano i passaggi fondanti tale costruzione, che si ritiene di condividere e ribadire anche in questa sede senza necessità di rivisitazione. Di contro gli argomenti spesi a confutazione dalla resistente in piena condivisione con la soluzione contraria prospettata nella sentenza impugnata, non offrono spunti critici che inducano a rimeditare sui passaggi logici che sorreggono l'approdo giurisprudenziale richiamato. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto con rinvio degli atti alla Corte d'appello di Bari che valuterà la proponibilità dell'azione revocatoria esperita dal curatore fallimentare ponendo in correlazione il termine di proponibilità dell'azione previsto dalla L. Fall., art. 67, comma 2 con la data della sentenza di fallimento pronunciata nei confronti della società CRAI dal Tribunale di Milano, e provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio.


P.Q.M.


La Corte:
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010