Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3638 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 21 Ottobre 2010, n. 21599. Est. Amatucci.


Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Pagamento - In genere - Appaltatore - Diritto al corrispettivo - Insorgenza - Al momento dell'accettazione dell'opera - Conseguenze - Cessione del credito prima dell'esecuzione dell'opera - Fallimento dell'appaltore durante l'esecuzione dell'opera - Diritto del cessionario per il credito relativo all'opera già compiuta - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.



In tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, cod. civ.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell'esecuzione dell'opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l'opera già compiuta, nei limiti dell'utilità della stessa ed in proporzione all'intero prezzo pattuito, ove l'appaltante ceduto non l'abbia in precedenza accettata nei confronti dell'imprenditore "in bonis", non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all'art. 1672 cod. civ., operando essi in base ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell'appaltatore (art. 81 L.F.) rileva un evento di natura personale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 81 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8923-2006 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. *00884060524* che ha incorporato per fusione il Monte Paschi Factor s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell'avvocato ANZALDI ANTONINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIELLI D'OULX LUIGI giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIMUT BENETTI S.P.A. *00986700011* in persona del Presidente Dott. VITELLI PAOLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato MONACO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOSCO NICOLA, PUTATURO GIANFRANCO giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1993/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 10/6/2005, depositata il 12/12/2005, R.G.N. 189/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l'Avvocato LUIGI ANTONIELLI D'OULX;
udito l'Avvocato GIANFRANCO PUTATURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Cantiere Navale di Avigliana Tecknoresine (di seguito (Teknoresine) cedette a Prime Factor s.p.a., nell'ambito di un rapporto di factoring, crediti che affermò di vantare nei confronti di Azimut Bennetti s.p.a. (di seguito Azimut) per complessive L. 1.221.722.400.
Prime Factor chiese ed ottenne decreto ingiuntivo di pagamento della predetta somma nei confronti di Azimut, che il 19.5.1988 propose opposizione innanzi al tribunale di Torino negando l'esistenza del credito. Espose che il 14.4.1998 aveva già convenuto in giudizio Prime Factor per l'accertamento negativo dei crediti ceduti da Teknoresine che - affermò - aveva ceduto a terzi, tra i quali Prime Factor, crediti inesistenti relativi a beni inesistenti, emettendo fatture relative a beni già ceduti. Sostenne che le firme di accettazione delle cessioni (risultanti apposte dal dirigente della Azimut, Massimo @Mariotti) erano false e che per questo aveva sporto denuncia alla Procura della Repubblica.
Prime Factor resistette in entrambe i giudizi e domandò in riconvenzione la condanna di Azimut al risarcimento dei danni per non averla informata delle irregolarità che assumeva già in precedenza commesse da Teknoresine. I giudizi furono riuniti e, accertatosi con consulenza che le sottoscrizioni di cui s'è detto erano apocrife, si conclusero con la declaratoria di inesistenza dei crediti ceduti, la revoca del decreto
ingiuntivo ed il rigetto della domanda riconvenzionale di Prime Factor.
2.- L'appello di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (incorporante di Monte Paschi Factor, nuova denominazione di Prime Factor) è stato respinto dalla corte d'appello di Torino con sentenza n. 1993 del 2005.
3.- La Banca soccombente ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso Azimut, che ha depositato anche memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo la ricorrente si duole - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2697, 2710, 2727 e 2729 c.c., nonché ogni tipo di vizio della motivazione "circa un punto decisivo della controversia in relazione alle norme sopra richiamate" - che la corte d'appello abbia ritenuto che non sussistesse la prova che alla missiva con la quale il cessionario (Prime Factor) aveva comunicato al debitore ceduto (Azimut) l'intervenuta cessione da parte del cedente (Teknoresine) fossero effettivamente allegate le fatture relative al credito per le forniture che Teknoresine assumeva effettuate ad Azimut. Sostiene, in particolare, che l'effettivo inoltro di documenti che nel testo della missiva il mittente affermi contestualmente allegati sia assistito da una presunzione semplice, sicché la corte d'appello avrebbe dovuto concludere in senso opposto ed addossare al destinatario (Azimut) le conseguenze del difetto di prova della mancanza dei documenti nel plico. Una volta concluso, poi, che le fatture erano state spedite, avrebbe anche dovuto presumere che esse fossero state contabilizzate, con conseguente piena applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c..
1.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La corte d'appello ha ritenuto che, a fronte della negazione del credito da parte debitore ceduto, tale prova avrebbe dovuto essere offerta dal cessionario, che non la aveva data. Ha in particolare rilevato che neppure risultava che le fatture fossero state registrate dal cedente (Teknoresine e che il cessionario (Prime Rate) ben avrebbe potuto ottenere copia dei relativi libri contabili ed effettuarne la produzione in giudizio.
Ha aggiunto - con argomentazione corretta in diritto e non specificamente contestata - che Cass. n. 8664 del 2001 ha chiarito che, in tema di prova del credito tra imprenditori, l'esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che viceversa deriva dall'esatto adempimento delle prestazioni; ed ha concluso che non solo non esisteva la prova della avvenuta consegna delle imbarcazioni cui le fatture si riferivano (per mancanza delle bolle di consegna o per essere le altre prive di sottoscrizione da parte del destinatario), ma che tanto era stato in realtà riconosciuto dallo stesso fornitore.
In siffatto contesto, la circostanza che dovesse presumersi o no che le fatture fossero allegate alla missiva di comunicazione della cessione è del tutto priva di decisività, avendo la corte comunque escluso, sulla scorta di ulteriori e decisivi rilievi e con motivazione del tutto congrua (pagine da 7 a 11 della sentenza), che sussistesse la prova dell'esistenza del credito.
2.- Il secondo motivo di ricorso investe la decisione - mediante deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 1264, 1265, 1665, 1666, 1671 e 1672 c.c., art. 81 L. Fall. (R.D. n. 267 del 1942) e, nell'illustrazione del motivo, anche dell'art. 1248 c.c., comma 2, nonché di ogni tipo di vizio della motivazione - nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto (alle pagine da 11 a 13 della sentenza) che Azimut avesse correttamente pagato il fallimento di Teknoresine, anziché il cessionario di Teknoresine in bonis, in quanto le imbarcazioni rinvenute in cantiere dopo il fallimento non erano "finite, collaudate e consegnate e, pertanto, erano state legittimamente acquisite dal fallimento" (pagina 13 della sentenza, alla fine del secondo capoverso).
Sostiene la cessionaria Prime Rate che la corte d'appello non ha considerato che si verteva pacificamente in ipotesi di appalto (di Azimut a Teknoresine) e non di vendita di imbarcazioni (da Teknoresine ad Azimut), sicché, al momento della cessione, il credito dell'appaltatore era già venuto ad esistenza in proporzione dello stato di avanzamento dei lavori appaltati, ex art. 1672 c.c.. Il prezzo si sarebbe dovuto dunque corrispondere, nei limiti in cui l'opera era stata utile per l'appaltante Azimut (che, pagando alla curatela, ne aveva appunto riconosciuto l'utilità), non alla curatela, ma al cessionario del creditore, che era stato informato della cessione il 2.10.1987, prima del fallimento del cedente, dichiarato il 7.4.1988. Azimut aveva dunque pagato male nei limiti dello stimato valore delle imbarcazioni rinvenute in cantiere dopo il fallimento di Teknoresine, o quantomeno nei limiti di quello concordato transattivamente con la curatela.
2.1.- Il motivo è infondato.
La ricorrente fa erroneamente discendere l'attualità del credito dell'appaltatore cedente al momento della cessione, anteriore al fallimento, dal fatto che il contratto di appalto si scioglie per il fallimento ex art. 81 L. Fall.; e, inoltre, impropriamente equipara gli effetti di tale scioglimento a quelli stabiliti dall'art. 1672 c.c..
Ma che il contratto d'appalto si sciolga per effetto del fallimento non significa:
a) ne' che "l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile per una causa non imputabile ad alcuna delle parti" e che, dunque, "il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera", secondo quanto è previsto dall'art. 1672 c.c., che ha invece riguardo ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva, concernente la prestazione in sè e non eventi di natura personale, quale il fallimento dell'appaltatore;
b) ne' che, comunque, per la parte dell'opera eseguita, il diritto dell'appaltatore sorga con effetto addirittura retroattivo, tanto che esso sarebbe stato attuale al momento in cui il credito era stato ceduto prima del fallimento, benché l'art. 1665 c.c., u.c., stabilisca che "salva diversa pattuizione o uso contrario", l'appaltatore "ha diritto al pagamento quando l'opera è accettata dal committente".
Alla stregua di tale disposizione il credito non era sorto quando è stato ceduto. È divenuto attuale quando, transigendo col fallimento dell'appaltatore cedente Teknoresine, il committente Azimut ha tacitamente accettato l'opera. Ma in quel momento il creditore era il fallimento e il debitore ceduto Azimut, come non avrebbe potuto versare il prezzo al cedente ormai fallito, così non doveva pagare il cessionario.
3.- Col terzo motivo di ricorso sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c. nonché omessa motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla mancata informazione del cessionario (Prime Rate), da parte del debitore ceduto (Azimut), circa la situazione del creditore cedente (Teknoresine).
Si propone un superamento del principio, recepito dalla sentenza impugnata, enunciato da Cass., n. 5947 del 1999.
3.1.- Il motivo è infondato.
Con la sentenza appena citata, in caso sostanzialmente identico e concernente proprio un affermato credito di Teknoresine nei confronti di Azimut, si affermò che il factor, "che si limiti a notificare al debitore ceduto la cessione in proprio favore dei crediti verso quest'ultimo vantati dal cedente, omettendo di informarsi diligentemente della esistenza dei crediti stessi, acquisendo in tal senso dichiarazioni del debitore ceduto, non può pretendere da questi il risarcimento dei danni per la mancata informazione circa l'inesistenza dei crediti (per il quali il factor ha corrisposto anticipazioni al cedente), giacché il comportamento passivo o inerte del debitore ceduto, a fronte della mera comunicazione di cessione del credito, non viola il principio di correttezza e buona fede, non essendo lo stesso debitore ceduto obbligato a porre in essere un comportamento specifico nei confronti del cessionario che possa implicare un aggravamento della sua posizione. E del resto questa Suprema Corte (nella già richiamata sentenza n. 8497/94) ha avuto modo di dire che nessuna responsabilità può derivare al debitore ceduto per il silenzio sulla esistenza di crediti ceduti, perché, risolvendosi in un comportamento difforme da quello che l'altra parte avrebbe dovuto attendersi, secondo la prassi, tale silenzio non può assumere il significato positivo di conferma dei crediti ceduti ma semmai il significato contrario, alla stregua del generale principio secondo cui il silenzio, nei rapporti negoziali, può assumere il significato di implicita comunicazione di situazioni rilevanti solo quando sia in tal senso percepibile da entrambe le parti. Con la conseguenza che un silenzio che non dice nulla non può determinare alcuna situazione di apparente regolarità delle forniture e di esistenza dei crediti ceduti, cui possa ricollegarsi l'affidamento del cessionario".
Da tale impostazione, pienamente recepita dalla corte d'appello, questa Corte non ritiene di doversi discostare.
4.- Il ricorso è respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 14.200, di cui 14.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010