Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3636 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2010, n. 23513. Est. Rordorf.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica da parte del terzo della proprietà del bene immobile ricompreso nell'attivo e domanda di sottrazione di esso all'esecuzione concorsuale - Ricorso proposto ex art. 619 cod. proc civ. contro il provvedimento di vendita - Qualificazione da parte del tribunale fallimentare come reclamo ex art. 26 legge fall. - Erroneità - Fondamento - Conseguenze - Disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006 - Fattispecie.



Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e tuttora regolate, ai sensi dell'art.150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento - per essere soggetto alla vendita forzata - può proporre, finchè la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art.619 cod. proc. civ., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dall'art. 26 legge fall. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, qualificando come reclamo endofallimentare l'opposizione di terzo, ne aveva dichiarato l'inammissibilità, per tardiva proposizione rispetto alla notifica del provvedimento di vendita). (massima ufficiale)


Massimario, art. 26 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20767/2008 proposto da:
MONACO LEDA (C.F. *MNCLDE26P41E506E*), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso l'avvocato SCALISE SIMONETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato VALZANO Paola, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ASTORICCHIO & FIGLIO S.N.C. DI ASTORICCHIO ANGELO REMOLO, in persona del Curatore Avv. CARDUCCI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso l'avvocato VANIA ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ORIA Dario, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 05/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato DARIO D'ORIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Leda @Monaco, vedova del sig. Astoricchio Angelo Remolo, dichiarato fallito dal Tribunale di Lecce il 5 novembre del 2001, con ricorso proposto a norma dell'art. 619 c.p.c., si oppose alla vendita di un immobile disposta dal giudice delegato assumendo di essere ella stessa proprietaria di detto immobile per la quota dei due terzi. Con decreto depositato il 5 maggio 2008 il tribunale, avendo qualificato l'opposizione come reclamo endofallimentare, disciplinato dalla L. Fall., art. 26, lo dichiarò inammissibile perché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento reclamato.
Avverso tale decreto la sig.ra Monaco ricorre per cassazione deducendo tre motivi di doglianza.
La curatela del fallimento resiste con controricorso e successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso consta di tre motivi.
Nel primo si lamenta la violazione, tra gli altri, dell'art. 619 c.p.c. e L. Fall., art. 26. La ricorrente sostiene che, avendo ella inteso rivendicare la sua quota di comproprietà dell'immobile, messo in vendita per intero nell'ambito della procedura concorsuale, correttamente aveva adoperato lo strumento processuale dell'opposizione di terzo, disciplinata dal citato art. 619. Non avrebbe potuto perciò il tribunale qualificare l'atto come un reclamo endofallimentare ed applicare ad esso il breve termine di decadenza previsto per un tal genere d' impugnazione. Il secondo motivo del ricorso censura l'impugnato decreto per non avere affrontato il merito delle argomentazioni prospettate dalla difesa della sig.ra Monaco; mentre il terzo è volto a sostenere che, essendo stato il provvedimento del giudice delegato notificato a mani del figlio della medesima sig.ra Monaco, in situazione di conflitto d'interesse con la madre, tale notifica non sarebbe comunque valsa a far decorrere il termine di decadenza entro il quale, secondo il tribunale, avrebbe dovuto esser proposto il reclamo.
2. È stata eccepita dal Procuratore generale l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto non sono specificamente indicati gli atti ed i documenti sui quali il medesimo ricorso si fonda.
L'eccezione, in quanto riferita al ricorso nella sua interezza, non può essere però accolta. Almeno il primo dei motivi
dell'impugnazione, infatti, non può dirsi fondato su specifici e ben determinati atti o documenti, essendo invece volto a sollevare una questione di diritto risolubile sulla base dei dati, non controversi, che si. ricavano direttamente dalla sentenza impugnata. Non può dunque questa corte sottrarsi all'esame nel merito di tale motivo di ricorso, e ciò - come si avrà modo di vedere - rende superfluo discutere dell'eventuale inammissibilità degli altri. 3. Venendo, allora, all'esame del primo motivo del ricorso, giova premettere che la procedura di fallimento nel cui ambito è sorta la presente controversia risulta aperta sin dall'anno 2001. Ad essa, quindi, per il disposto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, continua ad applicarsi la disciplina dettata dalla legge fallimentare vigente prima delle modifiche apportatevi dal suddetto decreto. Alla luce di tale previgente disciplina, com'è noto, doveva escludersi che una domanda di rivendicazione proposta da un terzo con riferimento a beni immobili acquisiti al fallimento potesse essere ricondotta alla previsione della L. Fall., art. 103, ancora limitata alle azioni di carattere mobiliare.
In difetto di un'espressa previsione della legge fallimentare al riguardo, è quindi da ritenere che un'azione siffatta, esulante dalla speciale competenza del tribunale fallimentare (art. 24, nel testo allora vigente), potesse essere intrapresa nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione e, ricorrendone gli estremi, nella forma dell'opposizione di terzo a norma dell'art. 619 c.p.c.. Non è invece ipotizzabile che la rivendicazione immobiliare si incanali nell'alveo procedurale del reclamo endofallimenare disciplinato dalla L. Fall., art. 26, come può invece accadere per incidenti di esecuzione riconducibili al paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi (per i quali si vedano Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19506; Cass. 23 settembre 2002, n. 13825, ed altre di analogo tenore).
Questa corte, infatti, ha già avuto modo di osservare che, se per la rivendicazione di beni mobili è previsto il procedimento di cui alla L. Fall., art. 103, omologo a quello di accertamento del passivo e perciò suscettibile di dar luogo, attraverso l'opposizione, ad una procedura a cognizione piena ed esauriente, decisa con sentenza e articolata in tre gradi di giudizio, sarebbe impensabile che una rivendicazione immobiliare, come quella proposta nella specie, possa assumere le vie brevi del reclamo endofallimentare (Cass. 15 settembre 1992, n. 10546).
Non si ravvisano motivi per discostarsi da siffatto orientamento, e proprio il rilievo secondo cui lo speciale procedimento contemplato dal citato art. 103, è destinato a tener luogo, in ambito fallimentare, dell'opposizione di terzo disciplinata in via generale dall'art. 619 c.p.c., persuade del fatto che, quando quello speciale procedimento non risulti applicabile - come nel caso delle rivendicazioni immobiliari che ricadono nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, la previsione di carattere generale è destinata a riespandersi e nulla perciò impedisce di far ricorso al rimedio previsto dal citato art. 619. Ciò, beninteso, sempre che non sia già intervenuta la vendita del bene, non essendo compatibile con la specialità della procedura fallimentare anche l'opposizione tardiva, contemplata dal successivo art. 620, che implica la trasformazione del diritto reale rivendicato in una pretesa creditoria sulla somma ricavata dall'esecuzione;
pretesa come tale azionabile solo nella forma dell'insinuazione al passivo prevista dalla L. Fall., art. 101.
4. Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due, e l'affermazione del seguente principio di diritto: "Nel vigore della legge fallimentare precedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento per essere soggetto a vendita forzata può proporre, fin quando la vendita abbia avuto luogo, opposizione nelle forme e nei termini previsti dall'art. 619 c.p.c., non essendo invece esperibile avverso il provvedimento del giudice delegato il reclamo endofallimentare contemplato dalla L. Fall., art. 26".
5. Al Tribunale di Lecce in diversa composizione, il quale in veste di giudice di rinvio sarà chiamato a decidere la causa attenendosi al principio sopra enunciato, si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri, cassa l'impugnato provvedimento in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2010