Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3630 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 14 Ottobre 2010, n. 21246. Est. Didone.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Atti successivi alla dichiarazione - In genere - Pagamenti ricevuti dal fallito - Inefficacia relativa ex art. 44, secondo comma, legge fall. - Configurabilità - Azione promossa dal curatore - Condizioni - Prescrizione del credito estinto con il pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.



L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, legge fall., volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia del pagamento effettuato in favore del fallito dopo la dichiarazione del fallimento, ha natura del tutto autonoma rispetto all'azione causale che ha determinato il predetto pagamento. Ne consegue che la prescrizione dell'azione fallimentare non può essere soggetta alla prescrizione del rapporto causale, non potendo decorrere in un momento antecedente all' adempimento inefficace. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 44 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29034/2008 proposto da:
ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. - C.F./P.I. *01627980152* (già ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.A.), nella qualità di incorporante della ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso l'avvocato D'ANGELANTONIO Claudio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONGIOVANNI ELISA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ARTISTICO ARREDAMENTO S.R.L. (c.f. *07039670588*), in persona del Curatore Dott.ssa BARTOCCI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 46, presso l'avvocato FARINA MARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., MIRINO VITO;
- intimati -
nonché da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (p.i. *00884060526*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso l'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO ARTISTICO ARREDAMENTI S.R.L., ZURICH INSURANCE COMPANY S.A., MIRINO VITO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3586/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente Curatela Fall. ARTISTICO ARREDAMENTI, l'Avvocato MARIO FARINA che ha chiesto l'inammissibilità o rigetto del ricorso;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Banca MPS, l'Avvocato M. LUISA CASOTTI CANTATORE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La società Artistico Arredamento è stata dichiarata fallita in data *13 febbraio 1991*.
In epoca successiva alla dichiarazione di fallimento la compagnia di assicurazioni Minerva ha corrisposto alla società fallita la somma di L. 9.300.000 a titolo di indennizzo assicurativo per il furto di un natante.
La curatela fallimentare ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma l'azione L. Fall., ex art. 44, per far dichiarare l'inefficacia del pagamento ed ottenere la condanna della società Minerva al "risarcimento del danno nella misura di cui alla polizza oltre interessi e rivalutazione".
La società convenuta - autorizzata - ha chiamato in giudizio l'avv. Vito @Mirino, al quale in buona fede aveva rimesso l'assegno non trasferibile per l'importo dell'indennizzo dopo esserne stata richiesta agendo il predetto su mandato della società assicurata. Inoltre, ha chiamato in giudizio il Monte dei Paschi di Siena che aveva provveduto al pagamento quale banca negoziatrice dell'assegno bancario tratto dalla compagnia su conto corrente aperto presso il Credito Italiano in favore della società Artistico Arredamento chiedendo la condanna dei chiamati a manlevare e garantire essa chiamante dalle pretese del fallimento.
Nella contumacia del chiamato Mirino, la Banca Monte dei Paschi di Siena, affermando l'infondatezza della domanda, ha chiamato in causa - autorizzata - Luciano @Bellaspiga il quale aveva sottoscritto per conoscenza e garanzia la girata per l'incasso da parte della società Artistico.
Anche il Bellaspiga è rimasto contumace.
Il processo è stato dichiarato interrotto all'udienza del 25 maggio 1999 in seguito al decesso di uno dei difensori della Banca Monte dei Paschi di Siena e al passaggio dell'altro difensore alle dipendenze della stessa banca.
La causa è stata poi riassunta dal fallimento attore con atto notificato alla convenuta e alla Banca Monte dei Paschi di Siena rispettivamente l'11 e il 9 novembre 1999.
La Banca Monte dei Paschi di Siena si è costituita nuovamente in giudizio e, infine, è stato posto a carico del fallimento attore di provvedere alla notifica dell'atto di riassunzione anche al chiamato Bellaspiga.
Con sentenza del 12 maggio 2004, indicante come parti l'attore, il convenuto e la chiamata Banca MPS, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta dal fallimento Artistico Arredamento contro la compagnia Minerva in accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione ex art. 2952 cod. civ., del diritto alla corresponsione dell'indennizzo assicurativo.
Con atto di citazione notificato a tutte le originarie parti del processo il fallimento Artistico Arredamenti ha proposto appello avverso detta sentenza deducendo a motivo dell'impugnazione:
l'inapplicabilità della prescrizione ex art. 2952 cod. civ., al diritto L. Fall., ex art. 44, azionato in causa;
l'inopponibilità della prescrizione nei confronti della curatela in quanto nei rapporti tra assicurato e compagnia il diritto all'indennizzo si era estinto con il pagamento quietanzato il 20 maggio 1991 mentre l'inefficacia del pagamento nei confronti dei creditori imponeva la rinnovazione del pagamento nei loro confronti. L'appellante ha chiesto, quindi, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di L. 9.300.000 oltre interessi dalla data del pagamento.
La compagnia assicuratrice appellata (ora Zurich International Italia) si è costituita e ha riproposto le domande di manleva nei confronti del Mirino e della negoziatrice Banca Monte dei Paschi di Siena.
Il Mirino, contumace in primo grado, si è costituito contestando la fondatezza dell'appello e della domanda di garanzia proposta dalla compagnia appellata della quale era stato semplice nuncius. Si è costituita anche la Banca Monte dei Paschi di Siena, già chiamata in causa quale negoziatrice dell'assegno non trasferibile di pagamento dell'indennizzo assicurativo e, con la comparsa di risposta notificata al contumace, ha riproposto la domanda di garanzia già azionata in primo grado nei confronti del Bellaspiga. Con sentenza del 15.9.2008 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata, ritenendo inapplicabile la prescrizione dichiarata dal Tribunale, ha accolto la domanda proposta dal fallimento, dichiarando l'inefficacia del pagamento effettuato dalla società Minerva Assicurazioni s.p.a. (oggi Zurich International Italia s.p.a.) per l'importo di L. 9.300.000 e, per l'effetto, ha condannato la s.p.a. Zurich International Italia s.p.a. al pagamento in favore del fallimento appellante della somma di Euro 4.803,05 oltre interessi al saggio legale dalla domanda. Ha rigettato la domanda di garanzia proposta dalla Zurich International Italia s.p.a. contro la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla Zurich International Italia s.p.a. contro Mirino Vito e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. contro Bellaspiga Luciano in considerazione di ciò che, dopo l'interruzione del processo in primo grado, la causa è stata riassunta dal fallimento attore nei soli confronti della compagnia assicuratrice convenuta e della BMPS. Trattandosi di cause scindibili la riattivazione del processo aveva operato solo in relazione a quelle riassunte così che, sia il Mirino, sia il Bellaspiga erano rimasti estranei al rapporto processuale successivamente alla riassunzione tanto che la sentenza appellata non li indicava come parti e nessuna pronuncia adottava sulle domande già proposte nei loro confronti.
Contro la sentenza della Corte di appello la società Zurich Insurance Company s.a. (già Zurigo Compagnia di Assicurazioni s.a.) ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Resistono con controricorso la curatela fallimentare intimata e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
Quest'ultima ha proposto, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.
Gli intimati Mirino e Bellaspiga non hanno svolto difese. La curatela fallimentare e la società ricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- I ricorsi - proposti contro la medesima sentenza - vanno riuniti. 2.1.- Con il primo motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità del mutamento della domanda della curatela tempestivamente sollevata in appello.
Formula il quesito: "se ai sensi dell'art. 112, il giudice abbia il dovere di pronunciare su tutte le eccezioni formulate dalle parti". 2.1.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c..
Infatti, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge ovvero che si limiti - come nella specie - a riprodurre il contenuto della norma che si assume violata. 2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., e relativo vizio di motivazione in ordine all'implicito rigetto dell'eccezione di mutamento in appello della domanda nel petitum (L. 9.000.000 anziché L. 12.000.000 chiesti in primo grado) e nella causa petendi (risarcimento del danno in primo grado e somma oggetto del pagamento inefficace in appello). 2.2.2.- Le censure sono infondate.
La Corte di appello ha implicitamente provveduto sull'eccezione ritenendola infondata e ciò ha fatto correttamente perché sin dal primo grado la curatela aveva chiesto di dichiarare l'inefficacia del pagamento al fine di ottenere la condanna della società Minerva al "risarcimento del danno nella misura di cui alla polizza oltre interessi e rivalutazione".
La causa petendi era costituita dall'inefficacia del pagamento. Erroneamente se ne faceva discendere la qualificazione (rimessa al giudice) di "risarcimento del danno" della relativa conseguenza costituita dall'obbligo di pagare quanto dovuto "nella misura di cui alla polizza oltre interessi e rivalutazione". Ossia L. 9.300.000, "come risultante dall'atto di quietanza", precisa la sentenza impugnata.
2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 44, comma 2, e art. 2952 c.c., e formula il quesito "se la L. Fall., art. 44, comma 2, dia vita a una nuova
azione/obbligazione, svincolata da quella nascente dal rapporto originario, ovvero si limiti a rendere inopponibili alla curatela i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, consentendo così al fallimento di far valere l'azione/obbligazione nascente dal rapporto originario, ma consentendo altresì al debitore di opporgli tutte le eccezioni nascenti dal medesimo rapporto: e, quindi, anche l'eccezione di prescrizione breve ex art. 2952 c.c.".
2.3.1.- Il motivo è infondato.
Se, quando il creditore fallisce, la prescrizione non è ancora maturata, dal suo fallimento non deriva una sospensione del corso ulteriore della prescrizione, che perciò può continuare a maturare. Ma se il debitore paga al creditore prima o dopo il fallimento, di prescrizione, quanto a quel diritto, non si può più parlare, perché comunque il pagamento è valutabile come rinunzia, e inizia, invece, il decorso del termine della prescrizione delle azioni spettanti al fallimento, la revocatoria o l'azione L. Fall., ex art. 44.
La fattispecie costitutiva dell'azione L. Fall., ex art. 44, è integrata dalla dichiarazione di fallimento del creditore e dal successivo pagamento del debito al creditore fallito. L'azione di inefficacia proposta dal curatore, quindi, non è soggetta alla prescrizione della diversa azione causale nascente dall'obbligazione estinta proprio con il pagamento che il curatore chiede di dichiarare inefficace nei confronti della massa.
La L. Fall., art. 44, sancisce l'inefficacia (relativa, perché riferita ai creditori anteriori al fallimento) di un pagamento altrimenti valido tra le parti dell'originario rapporto. Qualora il curatore non agisse per farla dichiarare l'estinzione del rapporto di credito diverrebbe definitiva. Quindi la prescrizione della relativa azione non può decorrere da un momento precedente all'adempimento inefficace (perché in violazione della L. Fall., art. 44) della prestazione.
2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., e formula il quesito "se ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice abbia il dovere di pronunciare su tutte le questioni e contestazioni sollevate dalle parti".
Lamenta, nel motivo, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inapplicabilità della L. Fall., art. 44, per non essere stato eseguito il pagamento al fallito.
2.4.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c..
Infatti, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge ovvero che si limiti - come nella specie - a riprodurre il contenuto della norma che si assume violata. 2.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 44, e art. 2697 cod. civ. e relativo vizio di motivazione e pone la questione se la L. Fall., art. 44, postuli un pagamento effettivo ricevuto dal fallito, la cui prova incombe sul fallimento, lamentando che la Corte di appello abbia omesso di motivare sulla circostanza che l'assegno emesso in favore della società fallita non era mai pervenuto a questa essendo stato inviato al Mirino, trasmesso al Frezza e pagato al Bellaspiga. 2.5.1.- Il motivo è infondato.
Come ha rilevato la dottrina, il presupposto dell'inefficacia sancita dal legislatore nella L. Fall., art. 44, è costituito proprio dalla lesività della par condicio, quanto ai pagamenti eseguiti dal fallito, e dalla potenziale lesività dell'integrità del patrimonio dal fallito, nell'ipotesi di pagamenti dal medesimo ricevuti, questi "sfuggendo al controllo del curatore che lo amministra". Si discute, anzi, in dottrina, dell'applicabilità della sanzione di inefficacia nelle ipotesi in cui il pagamento eseguito in favore del fallito non abbia in concreto cagionato alcun danno alla massa, per avere il fallito riversato la somma al creditore e da alcuni si ritiene applicabile l'art. 1190 cod. civ..
Dunque, l'ipotesi tipica presupposta dalla norma di cui alla L. Fall., art. 44, comma 2, è proprio quella in cui il pagamento abbia cagionato danno alla massa per non essere stato dal fallito riversato al curatore fallimentare.
L'eventualità che della somma versata dopo la dichiarazione di fallimento nulla pervenga al curatore fallimentare - così come nella concreta fattispecie - è proprio quella che il legislatore ha inteso evitare con la sanzione di inefficacia dei pagamenti eseguiti - dopo la dichiarazione di fallimento - non direttamente al curatore. 2.6.- Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 292 e 303 c.p.c. e formula il quesito "se ai sensi dell'art. 292 c.p.c. la riassunzione del processo dopo interruzione debba essere notificata anche al contumace, a pena di estinzione del rapporto processuale".
2.7.- Con il settimo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 307 c.p.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c. e pone la questione se ai sensi dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del rapporto processuale possa essere eccepita soltanto dalla parte interessata, nello stesso grado in cui si sia verificata e prima di ogni altra difesa e, quindi, se verificatasi in primo grado, non possa essere rilevata d'ufficio in grado di appello.
2.7.1.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi. Le censure sono fondate.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte "l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 cod. proc. civ. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 cod. proc. civ., per i quali è prescritta la notificazione al contumace" (Sez. 3^, Sentenza n. 8162/2003; conf.: Sez. 2^, Sentenza n. 2389/1994).
D'altra parte va ricordato che l'estinzione del giudizio può esser dichiarata o dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione); o dal giudice appositamente adito, ovvero, "incidenter tantum", da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, ma non può esser eccepita ne' dichiarata in gradi di giudizio successivi a quello in cui si è verificata la fattispecie estintiva (v. per tutte Sez. 1^, Sentenza n. 1752/1997). Invero, l'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 cod. proc. civ., per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza o difesa, volta ad ottenere una pronuncia diversa e, "ove non sia stata così tempestivamente eccepita, nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo, non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure su istanza della parte in precedenza rimasta contumace" (Sez. L, Sentenza n. 2628/1994; Conformi: n. 4045 del 1991 Rv. 471692, n. 316 del 1992 Rv. 475289).
Talché, erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato d'ufficio l'estinzione del processo - in relazione alle cause scindibili contro i chiamati - in assenza dei presupposti di legge.
2.8.- In relazione anche al rapporto tra la ricorrente Zurich e la ricorrente incidentale Banca Monte dei Paschi di Siena, con l'ottavo motivo, poi, parte ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 44, R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 e relativo vizio di motivazione e formula i seguenti quesiti: "a) se ai fini della L. Fall., art. 44, comma 2, per integrare un "pagamento ricevuto dal fallito", sia sufficiente la semplice emissione di un assegno non trasferibile in favore della società fallita, ovvero sia necessario il suo effettivo pagamento, e, in questo secondo caso, se del pagamento dell'assegno a persona diversa dalla società beneficiarla debba rispondere verso l'emittente la banca negoziatrice. b) che il fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine al quale la Corte di Roma ha omesso di motivare è la circostanza che la Zurich si era limitata a emettere un assegno non trasferibile in favore della Artistico Arredamenti, mentre era stata la BMPS a effettuarne il pagamento a persona diversa dalla società beneficiarla, quale il Bellaspiga".
2.8,1.- Il motivo è in parte fondato.
È pacifico, in atti, che la società assicuratrice abbia eseguito il pagamento mediante emissione di assegno "non trasferibile" in favore della società Artistico Arredamenti.
La BMPS, invece, ha eseguito il pagamento a persona diversa dal beneficiario in virtù di girata per l'incasso garantita dal chiamato Bellaspiga.
La sentenza impugnata non spiega perché tale forma di incasso sia compatibile con la prescrizione di cui all'art. 43 l.a. e con il principio giurisprudenziale secondo il quale "la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso" (Cass. sez. un., 26 giugno 2007 n. 14712). Ciò tenuto conto che "è
incompatibile con il regime di circolazione a legittimazione invariabile proprio di un assegno bancario, anche c.d. di traenza, munito di clausola non trasferibile, l'inserimento di un soggetto ulteriore che sottoscriva il titolo girandolo alla banca negoziatrice per conoscenza e garanzia: tale clausola verrebbe utilizzata come girata piena in favore del sottoscrittore e si ha pertanto per non apposta" (Cass., sez. un., 26 giugno 2007 n. 14712).
D'altra parte - quanto ai rapporti tra parte ricorrente e la curatela - è a dirsi che l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, prevista dalla L. Fall., art. 44, comma 2, comporta che per tale ragione il debitore non è liberato dalla sua obbligazione ed è pertanto tenuto a rinnovare l'adempimento nei confronti della curatela. Ciò, ovviamente, a prescindere dalla possibilità per la curatela di pretendere la prestazione anche dall'istituto di credito eventualmente delegato dal debitore per il pagamento. 3.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale la banca resistente denuncia violazione degli artt. 292, 303 e 305 c.p.c., lamentando che sia stata ritenuta necessaria dalla Corte di merito la riassunzione del processo nei confronti della parte contumace.
3.2.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale la banca resistente denuncia violazione dell'art. 307 c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c. lamentando che la Corte di merito abbia dichiarato d'ufficio l'estinzione del processo di primo grado in relazione ai chiamati.
4. - Entrambi i motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati assorbiti per effetto dell'accoglimento dei corrispondenti motivi (6 e 7) del ricorso principale.
5.- La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i motivi dal 1^ al 5^ del ricorso principale, accoglie il sesto, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso stesso, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2010