Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3621 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2010, n. 21722. Est. Fioretti.


Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Speciali su determinati mobili - Crediti per atti di espropriazione - Crediti dipendenti da reato - Privilegio ex art. 2768 cod. civ. - Fallimento del responsabile civile da reato - Ammissione privilegiata al passivo del credito - Istanza della parte offesa - Condizioni.



L'ammissione al passivo del fallimento del responsabile civile, per il credito da risarcimento del danno da reato, richiesta dalla parte offesa in via privilegiata ai sensi dell'art. 2768 cod. civ., che riconosce il diritto alla prelazione sui beni formanti oggetto di sequestro penale, può essere disposta, in via provvisoria, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale relativa al procedimento in cui la misura cautelare è stata disposta, a condizione che l'istante provi l'esistenza di un processo penale in corso, la qualità giuridica di responsabile civile da reato del fallito, la costituzione di parte civile della parte offesa istante e la partecipazione al giudizio penale del responsabile civile, mentre non è necessaria l'esatta indicazione della norma che riconosce il privilegio quando siano stati allegati e provati i fatti costitutivi del credito. (massima ufficiale)


Massimario, art. 54 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOC. COOP. A R.L. (C.F./P.I. *03231270236*), succeduto alla Banca Popolare di Novara scarl per fusione tra la Banca Popolare di Novara scarl e la Banca Popolare di Verona-Banco S. Geminiano e S. Prospero scarl, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato MINERVINI GUSTAVO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRILLO BRANCATI BRUNO, MERCANTI GIUSEPPE, giusta procura speciale per Notaio, Dott. MARCO PORCEDDU CILIONE di VERONA - Rep. n. 47 558 del 2 8.4.05;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (c.f. *01549271219*), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso l'avvocato PALMA ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAVIANO CIRO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CURATORE DEL FALLIMENTO ITALGEST S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 682/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato GUARDASCONA (delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.6.99 la Banca Popolare di Novara si oppose al decreto di ammissione allo stato passivo del Fallimento della Italgest s.p.a. del Comune di S. Giuseppe Vesuviano per le somme di L. 1.362.854.037 e L. 151.527.334, relative a due distinte domande (n. 27 e 69), in privilegio, ex art. 2768 c.c. "sui beni eventualmente sequestrati, a condizione che intervenga condanna definitiva", oltre interessi dalla data della dichiarazione di fallimento.
Detta Banca a sostegno della domanda dedusse: la violazione dell'art. 2768 c.c. e art. 189 c.p., in considerazione del carattere generico della richiesta del privilegio, perché priva dell'indicazione del procedimento penale di riferimento; dell'art. 112 c.p.c., per essere stata riconosciuta d'ufficio la collocazione in privilegio ex art. 2768 c.c., a fronte della richiesta dell'ente fondata sulla disposizione di cui all'art. 2752 c.c.; dell'art. 2697 c.c., in quanto la documentazione prodotta dal Comune non era idonea all'accertamento del credito fatto valere; della L. Fall., art. 54, sul rilievo che tale norma non richiama l'art. 2749 c.c., in tema di privilegio sugli interessi, non richiesti, peraltro, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento.
Con sentenza del 7.3.03 l'adito Tribunale di Napoli rigettò l'impugnazione dei crediti ammessi.
Detta sentenza fu impugnata dal Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l. dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, che con sentenza del 13.1.05 respinse l'impugnazione.
Avverso detta sentenza il Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, eccependo con il primo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quella della Corte dei Conti. Il Comune di S. Giuseppe Vesuviano ha resistito con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato Fallimento Italgest s.p.a. non ha spiegato difese. Con sentenza dell'I 1 settembre 2007 le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 115 e 210 c.p.c., artt. 2697, 2699, 2700 e 2719 c.c.. Nullità del procedimento: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all'art. 210 c.p.p.. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte ricorrente.
Censura il ricorrente il capo della sentenza, con il quale la Corte d'Appello ha rigettato l'appello relativo al primo provvedimento di ammissione al passivo (relativo alla domanda n. 27), assumendo che detta Corte nulla avrebbe opposto alla censure, da lui proposte, relative alla prova del credito ammesso, con le quali era stato dedotto che la documentazione dal Comune posta a fondamento della domanda era tutta costituita da scritture provenienti dallo stesso soggetto, il Comune, che si affermava creditore o da terzi, scritture queste ultime prive di data certa e, quindi, in ogni caso inopponibili al fallimento. La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe confuso tra atti pubblici ed atti di enti pubblici, avendo ritenuto atti pubblici documenti sforniti di tale carattere. Il giudice dell'opposizione avrebbe utilizzato ai fini probatori una perizia, peraltro generica, contenuta nel fascicolo fallimentare, che aveva acquisito di ufficio, quando avrebbe potuto essere acquisito soltanto ad istanza di parte.
Tale motivo è infondato.
Il giudice a quo ha giustificato il proprio convincimento con una motivazione diffusa, chiara, logica e coerente, alla quale il ricorrente muove soltanto censure generiche, facendo riferimento, contestandone il valore probatorio, a documentazione della quale non solo non riporta il contenuto, ma che neppure elenca specificamente, per cui il motivo, oltre che generico, appare sprovvisto del necessario requisito dell'autosufficienza.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. Fall., artt. 93, 96 e 97, art. 112 c.p.c.. Deduce il ricorrente che il giudice a quo avrebbe violato la normativa summenzionata incorrendo nel vizio di ultrapetizione per avere ammesso in privilegio ex art. 2768 c.c. un credito, di cui era stata richiesta l'ammissione in via privilegiata, ma senza individuare il titolo del privilegio.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all'art. 115 c.p.c.; art. 2697 c.c.; L. Fall., artt. 93, 96 e 97; art. 2768 c.c.; art. 316 c.p.p., art. 15 disp. gen.. Deduce il ricorrente che a seguito della riforma del codice di procedura penale la materia del sequestro è disciplina esclusivamente da detto codice, che prevede due tipi di sequestro:
quello preventivo (disciplinato dagli artt. 321 e segg. c.p.p.) e quello conservativo (disciplinato dagli artt. 316 e segg. c.p.p.);
che solo al sequestro conservativo la legge collega il privilegio sui beni sequestrati; che il sequestro conservativo richiesto dal P.M. giova anche alla parte civile, ma ha come possibile oggetto solo i beni dell'imputato e non anche quelli del responsabile civile che possono essere sequestrati soltanto su istanza della parte civile;
che quindi la legge riconosce il privilegio anche sui beni del responsabile civile, che però possono essere sequestrati soltanto su richiesta della parte civile. Poiché Italgest, essendo una società per azioni, può rispondere soltanto come responsabile civile e non come imputato, il Comune, per sentirsi riconoscere il privilegio di cui all'art. 316 c.p.p., comma 4, richiamato dall'art. 2768 c.c., avrebbe dovuto provare di avere esso chiesto, quale parte civile, il sequestro conservativo e in danno della Italgest.
Il ricorrente Banco avrebbe sempre contestato nel corso del giudizio di merito l'esistenza di siffatto provvedimento che il Comune assume emesso dal GIP di Torre Annunziata, senza però menzionarne gli estremi, la data e men che mai esibendone la copia o chiedendone l'acquisizione dal fascicolo fallimentare.
Pertanto il giudice delegato avrebbe erroneamente riconosciuto al Comune il privilegio ex art. 2768 c.c..
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 2768 c.c., art. 316 c.p.p. e art. 317 c.p.p., comma 3, art. 675 c.p.c..
Il Comune non avrebbe fornito neppure la prova dell'esecuzione dell'ipotizzato sequestro, la cui mancanza importerebbe la insussistenza della prelazione, atteso che l'esecuzione del sequestro conservativo entro trenta giorni si pone come uno dei presupposti del privilegio che vi si ricollega.
Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che essendo logicamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
L'art. 316 c.p.p., che ha integralmente sostituito l'art. 189 c.p. (che disciplinava la ipoteca legale ed il sequestro dei beni dell'imputato, misure sostituite entrambe dal sequestro conservativo disciplinato dagli artt. 316 e segg. c.p.p., come si evince dall'art. 218 disposizioni di coordinamento del nuovo codice di procedura penale), attribuisce al pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, il potere di chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato (in virtù dell'art. 189 c.p., poteva essere chiesto soltanto il sequestro dei beni mobili, mentre per gli immobili era prevista soltanto la possibilità di iscrivere ipoteca) o delle somme o cose a lui dovute a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato; analogamente alla parte civile il potere di chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile a garanzia dei crediti per il pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Detta norma prevede, altresì, che per effetto del sequestro i crediti summenzionati si considerano privilegiati rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
La parte civile, inoltre, può chiedere che sulle cose pertinenti al reato appartenenti all'imputato o al responsabile civile, delle quali il pubblico ministero abbia chiesto il sequestro preventivo ex artt. 321 e segg. c.p.p., sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 (art. 323 c.p.p.).
L'art. 2768 c.c., stabilisce che per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale.
Dalla riportata normativa si ricava, che il credito dipendente da reato, vantato dalla parte offesa, ha privilegio sulle cose sequestrate all'imputato, su richiesta del pubblico ministero, o al responsabile civile su richiesta della parte civile. Il sequestro produce l'effetto di rendere privilegiato il credito ed individua l'oggetto del privilegio stesso; soltanto i beni vincolati a seguito di tale provvedimento possono costituirne l'oggetto. Trattasi quindi di un privilegio speciale.
Gli effetti del sequestro possono essere travolti da una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.
Dispone infatti l'art. 317 c.p.p. che gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta ad impugnazione, e che, in tal caso, il pubblico ministero è tenuto a curare la cancellazione della trascrizione del sequestro sugli immobili.
Da tale disposizione si evince che per tutta la durata del processo penale il sequestro ha carattere provvisorio e ne è provvisorio l'effetto e che soltanto la sentenza di condanna passata in giudicato, in quanto determina il permanere degli effetti del sequestro, fa sì che il sequestro stesso produca l'effetto definitivo di rendere privilegiato il credito per il pagamento delle obbligazioni civili derivanti da reato.
Il riconoscimento definitivo del privilegio ed il positivo esercizio dello stesso sono, quindi, subordinati al verificarsi di un evento futuro ed incerto: la sentenza irrevocabile di condanna dell'imputato.
In tal caso, il credito summenzionato, qualora se ne chieda l'ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata, si configura quale credito condizionale, anche con riferimento al riconoscimento della prelazione, sicché può essere ammesso al passivo soltanto provvisoriamente, essendone possibile la ammissione definitiva soltanto ne momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna dell'imputato.
Soltanto questa rende definitivo l'effetto ricollegabile al sequestro di rendere privilegiato il credito per il pagamento delle obbligazioni nascenti dal reato.
L'incertezza circa la permanenza degli effetti del sequestro fino al momento in cui non venga pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna rende problematica l'esistenza stessa del privilegio. Pertanto nel caso in cui la parte offesa da un reato chieda l'ammissione al passivo del fallimento non dell'imputato, ma del soggetto che può essere chiamato civilmente a rispondere per il fatto dell'imputato, è sufficiente, per chiedere l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito per il risarcimento del danno patito, che provi l'esistenza di un processo penale in corso; che il soggetto dichiarato fallito era legato all'imputato in detto processo da un rapporto che lo rende civilmente responsabile del fatto dell'imputalo; che il soggetto vittima del reato si è costituito parte civile e che il soggetto, poi dichiarato fallito, è stato convenuto nel processo penale in qualità di responsabile civile; che è intervenuto nel processo penale il sequestro dei beni del responsabile civile; tutti fatti questi che la sentenza impugnata ha accertato e ritenuti provati.
Il giudice di merito, nel caso di specie, ha accertato, infatti, che l'amministratore ed il procuratore generale della società Italgest, concessionaria del servizio di tesoreria del Comune di S. Giuseppe Vesuviano, sono stati rinviati a giudizio dal giudice penale per appropriazione indebita aggravata in danno di detto Comune di una somma del complessivo importo di L. 1.400.000, riscossa per il Comune da detto concessionario.
Risulta altresì che il Comune, parte offesa del reato, si è costituito parte civile nel processo penale e che il GIP del Tribunale di Torre Annunziata. su richiesta del P.M., ha proceduto a sequestrare anche beni della Italgest, il che porta a ritenere la presenza nel processo di detta società nella sua qualità di responsabile civile.
Il Giudice di merito afferma nella sentenza impugnata che nel corso del procedimento penale il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha proceduto anche al sequestro di beni della Italgest "'come peraltro riconosciuto a pag. 25 dell'appello del Banco e ribadito in comparsa conclusionale.".
Il Banco ricorrente contesta l'esattezza di questa affermazione, assumendo che il contenuto di detti atti è diverso e che è stato male interpretato dal giudice a quo. Il Banco non riporta però, trascrivendolo, il contenuto testuale di detti atti, ma ne riporta soltanto in sintesi il contenuto, chiedendo a questa Suprema Corte di procedere ad un non consentito esame del merito; il che rende inammissibile la censura.
È opportuno, altresì, rilevare che, siccome l'ammissione al passivo in privilegio è stata effettuata subordinando il definitivo riconoscimento dello stesso, oltre che ad una definitiva pronuncia di condanna dell'imputato, alla eventuale esistenza di beni sottoposti a sequestro nel giudizio penale, tale modalità di ammissione sposta al momento del definitivo riconoscimento della prelazione (possibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna) anche l'accertamento della effettività ed efficacia di un sequestro penale di beni della Italgest.
Fatto questo che, peraltro, priva di interesse attuale le censure del ricorrente, atteso che, se al passaggio in giudicato della sentenza penale non risulta eseguita la misura cautelare del sequestro conservativo su beni della Italgest a garanzia del credito per il pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la definitiva ammissione al passivo del credito del Comune di S. Giuseppe Vesuviano dovrà essere necessariamente effettuata in chirografo.
Alla stregua di quanto precede deve ritenersi corretta, come ritenuto dal giudice di merito, la ammissione al passivo del Fallimento della Italgest s.p.a. del Comune di S. Giuseppe Vesuviano per gli importi, di cui in narrativa in privilegio, ex art. 2768 c.c. "sui beni eventualmente sequestrati a condizione che intervenga sentenza definitiva".
Considerato poi che il giudice delegato ha proceduto all'ammissione al passivo sulla base dei fatti su esposti, deve escludersi che abbia esorbitato dai suoi poteri nell'ammettere il credito in privilegio ex art. 2768 c.c., anche se tale disposizione non è stata invocata dal richiedente, avendo il giudice delegato giustamente dato esclusivo rilievo, nella individuazione della norma che riconosce il privilegio, ai fatti costitutivi esposti dal richiedente stesso (iura novit curia), vale a dire alla causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Per tutti i suesposti motivi il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare a favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano le spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in complessivi Euro 7.700,00 (settemilasettecento), di cui Euro 7.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. Nulla è dovuto, invece, all'intimato fallimento, non essendosi questo costituito in giudizio. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Banco ricorrente al pagamento a favore del Comune resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.700,00 (settemilasettecento), di cui Euro 7.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2010