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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3620 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. II, 25 Ottobre 2010. Est. San Giorgio.

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Trasferimento - Acquisto di bene immobile in base a vendita forzata - Natura di acquisto a titolo derivativo - Sussistenza - Conseguenze in tema di applicazione della normativa tavolare per atti "inter vivos".


In tema di regime tavolare l'acquisto di un bene immobile da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato; ne consegue che a tale acquisto si applicano le speciali regole di efficacia previste dalla normativa tavolare per gli atti "inter vivos". (massima ufficiale)

Massimario, art. 107 l. fall.

Massimario, art. 108 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 31285-2005 proposto da:
BIDOLI DIEGO *BDLDGI36D23L020Z*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTI MAURIZIO;
- ricorrenti -
contro
GORDINI DANIELA, GORDINI PIERLUIGI quale erede di GORDINI CLAUDIO, GORDINI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AGUGLIA BRUNO, rappresentati e difesi dall'avvocato GUZZON MAURO;
- controricorrenti -
e contro
BENVENUTA MADDALENA, LEONARDUZZI VANDA LUIGINA, LEONARDUZZI RENÈ RAUL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 680/2004 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l'Avvocato ROMANELLI Guido, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 1994, Claudio, Daniela e Antonio @Gordini convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Gorizia Diego @Bidoli e Leonarduzzi Guerrino, proprietari, iscritti sul Libro Fondiario in ragione di metà ciascuno, di un immobile in *Grado*, chiedendo l'accertamento dell'avvenuta usucapione dello stesso da parte loro. Nella contumacia del Leonarduzzi, la cui consorte aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione a mezzo posta, la domanda fu accolta con sentenza n. 492 del 2001, impugnata da Diego @Bidoli. Nel giudizio di appello venne rilevata la mancata evocazione di Leonarduzzi, deceduto prima della instaurazione del giudizio di primo grado. Il giudice istruttore ordinò la notifica dell'atto di citazione d'appello agli eredi Leonarduzzi, rimasti tuttavia contumaci.
2. - Con sentenza depositata il 20 ottobre 2004, la Corte d'appello di Trieste confermò la decisione quanto all'accertamento dell'avvenuta usucapione del fondo, condannando, invece, gli appellati alla rimozione del tubo di collegamento all'acquedotto comunale collocato sul fondo medesimo.
Per quanto ancora rileva nella presente sede, osservò la Corte di merito, in relazione alla censura con la quale l'appellante aveva denunziato l'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, della sua eccezione fondata sul R.D. n. 499 del 1929, art. 5, che detta eccezione era infondata. Secondo il Bidoli - divenuto unico titolare, avendo acquistato con contratto del 30 maggio 1995 la quota parte dell'immobile già iscritta a nome del Leonarduzzi - era onere di chi agiva per il riconoscimento della intervenuta usucapione dello stesso bene fornire la prova che l'iscritto tavolare, al momento dell'acquisto, versava in mala fede, sapendo, o essendo in grado di sapere con l'uso della ordinaria diligenza, di ledere un diritto già acquisito da altri a titolo originario. La Corte richiamò al riguardo l'art. 2 del citato testo normativo, il quale dispone che l'efficacia speciale della normativa tavolare è limitata agli acquisti inter vivos, intendendo per tali solo quelli conseguenti a libero negozio tra le parti. Invece, il diritto dell'appellante era stato acquistato in base a vendita forzata nell'ambito di una procedura fallimentare, e non già per atto inter vivos. Conseguentemente, non giovava al Bidoli la citata norma speciale di cui al R.D. n. 499 del 1929, art. 5. Sarebbe stato piuttosto suo onere, prima di acquistare il bene alla pubblica asta, farne valere i vizi.
La Corte d'appello di Trieste compensò tra le parti le spese del giudizio.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Bidoli sulla base di due motivi. Hanno resistito con controricorso Pierluigi @Gordini, quale erede di Claudio @Gordini, Daniela e Antonio @Gordini, che hanno altresì proposto ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve preliminarmente procedersi, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., alla riunione dei ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.
2. - Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la inesistenza o nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello per violazione degli artt. 102, 161 e 354 cod. proc. civ.. Si lamenta che, a fronte del rilievo relativo alla mancata evocazione in giudizio di Guerrino @Leonarduzzi, deceduto ancor prima della instaurazione del giudizio di primo grado, la Corte territoriale, anziché pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., riconoscendo di ufficio che la citazione di primo grado eseguita dai Gordini era radicalmente nulla, se non inesistente, essendo il destinatario morto prima di riceverla, e che conseguentemente doveva essere integrato il contraddittorio versandosi in materia di litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del bene oggetto di domanda di acquisto per usucapione, si era limitata a ordinare la rinnovazione della citazione dell'atto di appello in favore degli eredi del Leonarduzzi.
3.1. - La censura non coglie nel segno.
3.2. - Deve, al riguardo, anzitutto precisarsi che la mancata citazione del Leonarduzzi fu rilevata solo in occasione della udienza del 4 febbraio 2003 innanzi al giudice istruttore nel giudizio di appello, mentre non risulta prodotto il certificato di morte dello stesso che fornisca la dimostrazione che egli fosse deceduto prima della instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Gorizia.
Del resto, l'atto di citazione era stato ricevuto dalla moglie del Leonarduzzi (il quale all'epoca risultava tavolarmente proprietario del bene oggetto della domanda di usucapione di cui si tratta):
qualità che risulta dall'avviso di ricevimento dello stesso: e tanto era sufficiente perché il primo giudice correttamente ritenesse valida la notifica. Nè, a seguito della citazione, alcun erede del Leonarduzzi si era costituito per rilevare la circostanza del decesso del de cuius.
Infine, merita sottolineatura la circostanza, posta in evidenza anche dai controricorrenti, che in nessun atto del giudizio di appello l'attuale ricorrente dedusse il vizio procedurale oggi rilevato. 4. - Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 499 del 1929, artt. 2 e 5 e art. 1158 cod. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nel respingere la eccezione sollevata dall'appellante - odierno ricorrente - concernente l'applicabilità al caso di specie del disposto del R.D. n. 499 del 1929, art. 5, comma 3, (legge tavolare), che fa salvi i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione della domanda giudiziale tendente ad ottenere l'accertamento dell'acquisto della proprietà o di altro diritto reale per usucapione. La Corte di merito aveva ritenuto che dovesse essere esclusa l'applicazione della norma per effetto del disposto dell'art. 2 della stessa legge tavolare - il quale dispone che l'efficacia speciale della normativa tavolare è limitata agli acquisti inter vivos - in quanto l'acquisto da parte dell'attuale ricorrente della quota di una metà dell'immobile di cui si tratta non era avvenuto per atto inter vivos, bensì mediante partecipazione ad un incanto fallimentare e in forza di trasferimento pronunciato dal giudice delegato. Ebbene, sarebbe arbitraria la esclusione dell'atto di acquisto per partecipazione all'incanto dal novero degli atti di acquisto tra vivi, presentando, al contrario, una tale forma di acquisto ben più evidenti analogie con gli atti tra vivi, con i quali condivide, tra l'altro, la caratteristica dell'onerosità, che, invece, manca nel caso di acquisto per successione o per usucapione. Dunque, il Bidoli avrebbe validamente acquistato la comproprietà dell'immobile in questione e, sulla fede del libro fondiario, nel quale non risultava all'epoca dell'acquisto annotata la domanda giudiziale di usucapione, a lui non sarebbe opponibile il possesso anteriore al 10 dicembre 1988, data di pronuncia del decreto di trasferimento.
5.1. - La doglianza risulta meritevole di accoglimento. 5.2. - È, infatti, priva di fondamento logico-giuridico l'affermazione della Corte di merito relativa alla esclusione del caso di specie dalla sfera di applicabilità del R.D. n. 499 del 1929, art. 5, recante "Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province", il quale, dopo aver stabilito, al comma 1, che colui il quale faccia valere l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili per prescrizione può ottenerne la iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso, ed avere, al comma 2, esteso tale regime alla ipotesi di liberazione di un immobile da un vincolo iscritto in detto libro per effetto di sentenza passata in giudicato che riconosca l'estinzione del vincolo, fa salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione, o cancellazione, dell'annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'iscrizione o la cancellazione.
Il convincimento del giudice di secondo grado, fondatamente contestato dal ricorrente, muove dalla considerazione che il citato R.D. n. 499 del 1929, art. 2, a norma del quale, a modificazione di quanto disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario, determinerebbe la limitazione della sfera di applicabilità della legge tavolare al caso degli acquisti inter vivos, escludendo, pertanto, non solo le ipotesi in cui l'acquisto avvenga mortis causa, ma altresì tutte le ipotesi in cui esso consegua ad un atto diverso dal "libero negozio tra le parti". 5.3. - Ebbene, l'errore che si annida nella esegesi operata dalla Corte territoriale consiste nell'avere ritenuto che l'acquisto per partecipazione all'incanto, verificatosi nella specie, debba, agli effetti dell'applicabilità della richiamata legge tavolare, essere escluso dal novero degli atti inter vivos sol perché esso non trae origine da una contrattazione tra le parti.
Ad una siffatta ricostruzione va opposta l'affermazione del principio secondo il quale l'acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, in quanto ricollegabile ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha, tuttavia, natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (cfr., in tal senso, Cass., sent. n. 27 del 2000; arg., altresì, ex Cass., sent. n. 11563 del 2003, e, in epoca risalente, Cass., sent. n. 443 del 1985).
In definitiva, la disposizione del R.D. n. 499 del 1929, richiamato art. 2, nella parte in cui circoscrive l'applicabilità della efficacia speciale della normativa tavolare agli atti inter vivos, va interpretata nel senso che essa intende contrapporre questi atti esclusivamente a quelli mortis causa ed a quelli a titolo originario. 6. - Resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale si impugna la statuizione relativa alla compensazione delle spese del giudizio.
7. - Conclusivamente, va rigettato il primo motivo del ricorso principale, del quale va, invece, accolto il secondo motivo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad un diverso giudice, che viene individuato in altra sezione della Corte d'appello di Trieste - cui viene, altresì, demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio - la quale riesaminerà la controversia alla luce del principio di diritto enunciato sub 5.3.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo, assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2010