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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3610 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 17 Dicembre 2010. Est. Didone.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Esecutività dello stato passivo - Ammissione del credito in via tardiva ex art. 101 legge fall. - Impugnazione ex art. 100 legge fall. da parte di altro creditore - Rigetto - Regolazione delle spese processuali - Criterio - Soccombenza.


In tema di accertamento dello stato passivo nel fallimento, il creditore ammesso al passivo - tempestivamente o in sede di insinuazione tardiva (come nella specie avvenuto) - è legittimato ad impugnare gli altri crediti ammessi; tuttavia in sede di impugnazione, ai sensi dell'art.100 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), non possono essere sollevate, nei suoi confronti, eccezioni che sarebbero dovute essere proposte in sede di verificazione, essendosi formato, sul credito già ammesso, il giudicato endofallimentare. Ne consegue che, in caso di rigetto dell'impugnazione di credito ammesso tardivamente, la regolazione delle spese di tale giudizio segue il criterio della soccombenza, non potendo, come nella specie, trovare compensazione a motivo della tardività dell'insinuazione del credito. (massima ufficiale)

Massimario, art. 100 l. fall.

Massimario, art. 101 l. fall.


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