Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3597p - pubb. 01/07/2007

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Cassazione civile, sez. III, 24 Marzo 2011. .


Società di persone - Ingiunzione di pagamento nei confronti della società - Efficacia nei confronti dei soci - Sussistenza - Onere dei soci di proporre opposizione - Prescrizione - Sospensione per la durata del fallimento.



Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, ciascuno di questi ha l'onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l'eventuale prescrizione maturata in precedenza. Per l'interruzione della prescrizione, la quale resta sospesa per tutta la durata della procedura fallimentare anche se revocata, rileva la domanda di insinuazione al passivo fallimentare e non anche il successivo eventuale provvedimento di ammissione al medesimo. Spetta al fallito una limitata capacità processuale e, pertanto, egli ha l'onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti, l'effetto della definitività del monitorio stesso. (Stefania Piacentini)


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